Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-02-07, n. 201200647

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-02-07, n. 201200647
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200647
Data del deposito : 7 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07363/2011 REG.RIC.

N. 00647/2012REG.PROV.COLL.

N. 07363/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7363 del 2011, proposto da:
Regione Calabria, rappresentato e difeso dagli avv. G T, G S, con domicilio eletto presso G T in Roma, largo Arenula, 34;

contro

Le Tre Province Soc. Coop. Edilizia, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso Giuseppe Cosco in Roma, via Anapo, 29;

nei confronti di

Cooperativa Marconi;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 00973/2011, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Le Tre Province Soc. Coop. Edilizia;

Viste le memorie difensive;

Vista la memoria del 13 gennaio 2012, con la quale la cooperativa appellata dichiara di non aver più interesse al mantenimento della sentenza del TAR Calabria resa inter partes

Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Spataro, Terracciano, Verbaro, per delega dell'Avv. Gualtieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la Regione Calabria ha appellato la sentenza del TAR Calabria n. 973/2011.

Con memoria del 13 gennaio 2012, la cooperativa appellata ha dichiarato di non avere più interesse al mantenimento della predetta sentenza oggetto dell’odierno gravame.

Nel prenderne atto, ritiene il Collegio di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse , compensando le spese di giudizio.

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