Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-01-22, n. 202000528

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-01-22, n. 202000528
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000528
Data del deposito : 22 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/01/2020

N. 00528/2020REG.PROV.COLL.

N. 05323/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 5323 del 2010, proposto da
Del Medico Costruzioni S.r.l. (già del Medico Costruzioni &
C. Sas di del Medico Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E A e A L, con domicilio eletto presso l’avvocato E A in Roma, viale Mazzini 73 Sc. B int. 2;

contro

Comune di Triggiano, in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F G L G, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;

nei confronti

Cooperativa Edilizia Valentina a r. l., Prudenza Soc. Coop. Edilizia a r. l., Garofano Società Cooperativa Edilizia a r. l., Rinascita Società Cooperativa Edilizia a r. l. non costituite in giudizio;
Laura Società Cooperativa Edilizia a r. l., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco D'Autilia, con domicilio eletto presso lo studio Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 2743/2009, resa tra le parti concernente pagamento somme per ingiustificato arricchimento in danno da parte del Comune di Triggiano;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Triggiano e della Laura Società Cooperativa Edilizia a r. l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2019 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Del Vecchio, su delega dell'avv. Augusto, Perrone, su delega dell'avv. Gagliardi La Gala, e Notarnicola, su delega dell'avv. D'Autilia;


Visto il ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia con cui la Del Medico Costruzioni &
C. s.a.s. domandava la condanna del Comune di Triggiano e delle Cooperative edilizie denominate Valentina, Laura, Garofano, Prudenza e Rinascita al pagamento, a titolo d'ingiustificato arricchimento, della somma di €. 447.256,00 in quanto per le aree della ricorrente in località "S. Lorenzo" al cui interno era stata prevista una volumetria di mc. 24.987,30 ad edilizia residenziale pubblica la volumetria dei terreni destinati all'edilizia residenziale pubblica era stata determinata sulla scorta dell'indice di fabbricabilità territoriale - 4,46 mc./mq. - anziché in base all'indice di fabbricabilità fondiaria - 2,16 mc./mq. - e ciò aveva permesso al Comune ed alle Cooperative assegnatarie di ridurre a mq. 5592 l'estensione delle aree espropriate, altrimenti pari a circa il doppio con un minor costo di acquisto in danno dei lottizzanti che avrebbero conseguito un'indennità maggiore se i loro terreni fossero stati espropriati nelle modalità previste, determinando un indebito arricchimento per il Comune e le Cooperative;

Vista la sentenza n.2743 del 18 novembre 2009 con cui il Tribunale amministrativo riteneva la domanda inammissibile per carenza dei presupposti ex art. 2041 c.c. e improponibile ex art. 2042 c.c., in quanto i volumi in parola erano stati correttamente approvati dal consiglio comunale con variante del piano di lottizzazione per la zona di nuova espansione C/1 in località S. Lorenzo, atti ritenuti legittimi con la sentenza n. 4648/2002 del Tribunale amministrativo e dunque mancava il presupposto indefettibile, per l'azione di cui all'art. 2041 c.c. relativo all’assenza di una specifica giustificazione giuridica;

Visto l’appello in Consiglio di Stato notificato il 17 maggio 2019 con cui la Del Medico Costruzioni impugnava la sentenza e sosteneva la non pertinenza delle deliberazioni consiliari quanto agli indici di fabbricabilità adottati e dunque l’irrilevanza della loro mancata impugnazione ed insisteva sulla locupletazione in proprio danno derivante dall’adozione del più basso indice di fabbricabilità fondiaria in luogo di quella territoriale;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Cooperativa Laura e del Comune di Triggiano, i quali difendevano la correttezza della sentenza impugnata;

Ritenuto che il Collegio condivide pienamente le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado secondo cui solo l’assenza di una ragione giuridica giustificativa può determinare la locupletazione altrui dalla quale deriva l’indebito arricchimento solo in quel caso tutelabile con l’azione di cui all’art. 2041 cod. civ. che resta a carattere residuale e di chiusura;

Considerato che l’asserito danno economico deriva direttamente dalla delibera consiliare di Triggiano n. 8 del 21 febbraio 1996 con la quale è stato definitivamente approvato il progetto di variante alla lottizzazione della maglia in zona di nuova espansione C1 in località San Lorenzo ed in cui è stata prevista la destinazione dei suoli con la relativa volumetria massima edificabile e che tale provvedimento non è stato all’epoca impugnato con i mezzi ordinari, non può trovare riconoscimento l’azione di indebito arricchimento, in quanto la tutela dell’appellante trovava la sua sede naturale nel ricorso al giudice amministrativo nei termini di legge;

Rilevato che lo stesso Tribunale amministrativo con la sentenza n. 4648 del 22 ottobre 2002 emessa su ricorso proposto da altri soggetti ha comunque ritenuto le legittimità della volumetria fabbricabile;

Visto quindi che l’appello deve essere respinto, mentre le spese di giudizio possono essere compensate, data la peculiarità e la risalenza del caso;

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