Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-03-21, n. 202202028
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Pubblicato il 21/03/2022
N. 02028/2022REG.PROV.COLL.
N. 06397/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6397 del 2021, proposto da Rtl 102,500 Hit Radio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G M e D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D S in Roma, via Antonio Gramsci 14;
contro
Ministero dello sviluppo economico in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Associazione Neapolis – Radio Libera InBlu, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Basso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 750/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico e dell’Associazione Neapolis – Radio Libera InBlu;
Visti gli artt. 35, comma 1 e 38 del Codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2022 il Cons. Giovanni Pascuzzi.
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 3812/2020 in materia di silenzio – inadempimento ex art 31 c.p.a., proposto dinanzi al Tar del Lazio contro il Ministero dello sviluppo economico e nei confronti dell’Associazione Neapolis – Radio Libera InBlu (controinteressata), l’Associazione Culturale Radiofonica Comunitaria (A.C.R.C.), dante causa dell’odierna appellante, ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dello sviluppo economico , in merito all’istanza presentata dalla ricorrente avente per oggetto “ l’avvio del procedimento per la revoca e/o annullamento e/o declaratoria di decadenza o di inefficacia dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi della l. 66/2001 per assenza di titolo concessorio e di abusività dell’esercizio dell’attività radiofonica per l’emittente “Radio Libera InBlu” con la frequenza 94.300 mhz esercita da Francavilla Fontana (BR) e qualsiasi altra frequenza ”, inviata a mezzo p.e.c. il 29.01.2020.
L’Associazione A.C.R.C. insieme all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di avvio del procedimento in autotutela, chiedeva la revoca, l’annullamento, ovvero la declaratoria di decadenza o di inefficacia dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi della l. 66/2001, per assenza di titolo concessorio e di abusività dell’esercizio dell’attività radiofonica, dell’emittente “Radio Libera InBlu” – Associazione Neapolis - con la frequenza 94.300 MHz.
1.1. L’associazione A.C.R.C. esponeva di essere titolare di concessione radiofonica di carattere comunitario in ambito nazionale per effetto della quale, in data 16.05.2017, acquistava da Radio Zeta srl l’impianto radiofonico modulato su frequenza 94.300 MHz sito in località Trazzonara nel Comune di Martina Franca (TA).
1.2. In data 4.12.2018, A.C.R.C. aveva ricevuto la notifica di un ricorso d’urgenza, promosso dall’Associazione Neapolis – Radio Libera InBlu. Quest’ultima richiedeva al Tribunale di Taranto: “ con provvedimento inaudita altera parte, da confermarsi anche all’esito della comparizione delle parti, di ordinare alla resistente di cessare immediatamente la trasmissione della propria programmazione sulla frequenza 94.300 mhz, con particolare riferimento all’area di Francavilla Fontana ed alle zone limitrofe e così per la parte compresa tra Brindisi e Taranto, così restituendo la possibilità di trasmissione sulla suddetta frequenza a Radio Libera InBlu, legittima titolare d’uso della stessa ”.
1.3. Il Giudice adito rigettava il ricorso di Radiolibera.
1.4. In data 30.10.2019, A.C.R.C. riceveva la notifica del reclamo proposto dall’Associazione Neapolis.
1.5 Il reclamo veniva accolto. In particolare il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 15 gennaio 2020, acclarato che “ in punto di interferenza nella programmazione radiofonica, tra l’odierna ricorrente e la società-dante causa della resistente, è intervenuto accertamento giudiziale con sentenza n.1794-2000 del Tribunale di Taranto - sezione stralcio, all’esito di attività istruttoria e di specifiche verifiche peritali;(...) con la citata sentenza, la parte soccombente (dante causa di A.C.R.C.) era stata condannata alla eliminazione delle interferenze radiofoniche nella parte di interesse di Radio Libera ”, nell’accogliere il reclamo ha ordinato alla Associazione Culturale Radiofonica Comunitaria l’adozione, entro il termine di due mesi, di ogni misura tecnica idonea ad eliminare lo stato di interferenza radiofonica, nello spazio utilizzato dalla ricorrente Radio Libera InBlu e per il raggio di copertura della frequenza 94.300 mhz.
1.6. Nel ricorso l’Associazione A.C.R.C. affermava di aver scoperto, nelle more, che l’Associazione Neapolis, all’epoca del censimento istituito dalla 223/90 (legge Mammì), aveva richiesto il rilascio di due concessioni per esercire i propri impianti. L’allora Ministero delle comunicazioni espresse diniego al rilascio di dette concessioni, dal che l’Associazione qui