Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-10-21, n. 202006366

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-10-21, n. 202006366
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202006366
Data del deposito : 21 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2020

N. 06366/2020REG.PROV.COLL.

N. 02544/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2544 del 2020, proposto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati V A P e R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

R B, rappresentato e difeso dall'avvocato E V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianpaolo Ruggiero in Roma, via Antonio Gramsci, 24;
A C, rappresentata e difesa dall’Avv. Mariano Alteri con domicilio digitale all’indirizzo alterio.mariano@avvocatibari.legalmail.it

nei confronti

Romita Paolo, Pacello Lucia, Carpentieri Antonio, Filoni Angela non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 322/2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di R B;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Contaldo Antonella;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2020 il Cons. Giovanni Tulumello e vista l’istanza congiunta delle parti di passaggio in decisione della causa senza discussione orale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 322/2020, pubblicata il 27 febbraio 2020, il T.A.R. Puglia, sede di Bari, ha accolto il ricorso proposto dalla dottoressa R B, contro la delibera dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari in data 28 novembre 2019 n.1692 avente ad oggetto l’approvazione degli atti e nomina dei vincitori della procedura concorsuale indetta con “avviso pubblico” del 1° agosto 2019, finalizzata all’assunzione a tempo determinato di tre dirigenti medici per le discipline di reumatologia, dermatologia e gastroenterologia, relativamente alla graduatoria di merito concernente la disciplina medica di dermatologia.

Con ricorso in appello notificato e depositato il 16 marzo 2020, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari ha impugnato l’indicata sentenza.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la ricorrente in primo grado e la controinteressata A C, che nella procedura per cui è causa era risultata vincitrice per la disciplina di gastroenterologia;
quest’ultima ha proposto altresì appello incidentale.

In data 10 luglio 2020 l’appellata R B ha proposto motivi nuovi in appello, ai sensi dell’art. 104, comma 3, cod. proc. amm.

La domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata, proposta dalla parte appellante, è stata parzialmente accolta, con riferimento all’incarico di gastroenterologia, con decreto n. 1536/2020, e con successiva ordinanza n. 2380/2020 anche per l’incarico di reumatologia (residuando dunque gli effetti della sentenza per il solo incarico di dermatologia, oggetto del ricorso proposto in primo grado dall’odierna appellata).

Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza del 15 ottobre 2020.

2. La sentenza impugnata ha esaminato con priorità, ritenendolo fondato, e dichiarando assorbite le ulteriori censure, il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestava la previsione della sola prova orale, oltre alla valutazione dei titoli, in violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi.

Ha osservato in proposito il T.A.R. che “ la selezione dei partecipanti a procedure per l’ammissione ai ruoli medici avviene mediante concorso per titoli ed esami. La norma di riferimento è l’art. 26 del D.P.R. n. 483/1997, che prevede espressamente per tali selezioni prova scritta, prova pratica e prova orale. Deve sul punto osservarsi, in particolare, che il D.P.R. n. 483/1997 non consente deroghe di alcun tipo quanto a numero e tipologia di prove, anche quando la procedura, come nella fattispecie in esame, sia finalizzata alla costituzione di un rapporto d’impiego a tempo determinato. A sua volta l’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, riguardante proprio le assunzioni a tempo determinato e le altre forme di lavoro “flessibile”, stabilisce che tali assunzioni devono comunque avvenire con le “modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35” dello stesso Decreto Legislativo n. 165/2001. Al contrario, la procedura gestita dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, poiché non rispondente all’unica tipologia ammessa e prevista dal d.P.R. n. 483/1997, oltre a violarne le prescrizioni, ha dato luogo ad un “ibrido” procedimentale manifestamente contrastante con il principio di tipicità degli atti e provvedimenti amministrativi ”.

3. Con il primo motivo di appello l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari critica la sentenza impugnata in relazione all’individuazione del paradigma normativo della fattispecie: assumendo che l’art. 26 del d.P.R. n. 483/1997 (che prevede prova scritta, prova pratica e prova orale) regola l’immissione nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario, laddove nel caso di specie si trattava della selezione di tre dirigenti medici da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, non soggetto alla richiamata disciplina.

Con il secondo motivo l’appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il richiamo all’art. 27 del d.P.R. n. 483/1997, relativo alla valutazione dei titoli e alla selezione della dirigenza medica, avrebbe “dato luogo ad un “ibrido” procedimentale manifestamente contrastante con il principio di tipicità degli atti e provvedimenti amministrativi”.

Infine, con il terzo motivo, il ricorso in appello lamenta che la sentenza gravata, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, abbia annullato gli atti di tutte e tre le procedure (relative agli incarichi di Reumatologia, Gastroenterologia e Dermatologia e Venerologia), e non soltanto quella relativa alla Dermatologia, alla quale aveva partecipato la ricorrente di primo grado.

4. La dottoressa A C, che – come accennato - nella procedura per cui è causa era risultata vincitrice per la disciplina di gastroenterologia, nel suo gravame incidentale ha denunciato, nel primo motivo, il vizio di ultrapetizione e di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, per il fatto che il T.A.R. ha annullato anche gli atti della procedura relativi a specialità non di interesse della ricorrente (analogamente a quanto dedotto nel terzo motivo dell’appello principale dell’ Azienda Ospedaliera);
e, nel secondo motivo, l’erroneità e all’ingiustizia nel merito della sentenza gravata in punto di individuazione della disciplina della fattispecie, con una censura sostanzialmente analoga a quella dedotta nel primo motivo dell’appello principale dell’Azienda.

Con memoria depositata il 4 maggio 2020 la dottoressa B ha eccepito l’inammissibilità dell’appello incidentale per nullità della procura, ed ha comunque resistito alla censura di ultrapetizione, sostenendo che correttamente il primo giudice avrebbe annullato gli atti di tutte e tre le procedure concorsuali, ancorché l’interesse della ricorrente si radicasse solo su una di esse, trattandosi dell’accertamento di un vizio che travolge l’intera procedura, invocando a sostegno la sentenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 5 del 2019.

Ha replicato con successiva memoria del 22 settembre 2020 l’appellante incidentale, sostenendo la diversità fra la fattispecie esaminata dalla Plenaria e quella oggetto dell’odierno giudizio, e domandando al Collegio, qualora ritenesse fondata l’eccezione di nullità della procura, la fissazione di un termine ai sensi dell’art. 182, comma 2 cod. proc. civ. per la sanatoria di tale vizio, citando in proposito la sentenza di questa Sezione n. 2606/2018.

5. Con memoria depositata il 2 maggio 2020, l’appellata R B ha riproposto – oltre alla censura oggetto della sentenza gravata - i motivi del ricorso di primo grado non esaminati dalla senza impugnata, che li ha dichiarati assorbiti, concernenti:

1) composizione e modalità di nomina della commissione esaminatrice;

2) valutazione dei titoli, quanto a previsioni di bando e operazioni svolte dalla commissione;

3) mancato espletamento di taluni adempimenti prodromici alla prova orale.

A tali censure ha replicato l’Azienda nella memoria depositata il 4 maggio 2020: deducendo preliminarmente che “ i precedenti motivi di doglianza sono stati ritenuti (sostanzialmente) infondati;
con la conseguenza che la riproposizione di detti motivi di censura in sede d’appello necessitavano di appello incidentale. Peraltro, la memoria della B non risulta nemmeno notificata e, pertanto, non può nemmeno farsi applicazione dei principi generali in tema di raggiungimento dello scopo e/o di conversione dell’azione, sicchè l’avversa sortita merita di essere disattesa anzitutto in rito, appunto per mancanza di appello incidentale
”.

Anche la controinteressata A C nella memoria depositata il 5 maggio 2020 ha dedotto che “ parte appellata nella memoria depositata il 2.5.2020 ha riproposto pedissequamente i motivi di primo grado, compresi quelli assorbiti, senza aver notificato appello incidentale ”.

6. Il 10 luglio 2020 l’appellata R B ha depositato in giudizio “ Motivi nuovi in appello ex art. 104, terzo comma, c.p.a. ”.

Con tale atto la parte ha, espressamente, riproposto “ per massimo di cautela ”, i motivi (integrati) del ricorso di primo grado dichiarati assorbiti (già riproposti con la richiamata memoria del 2 maggio 2020), chiedendo altresì la “ graduazione dei motivi di primo grado ”, vale a dire l’esame prioritario del terzo motivo del ricorso di primo grado, relativo alla valutazione dei titoli per l’incarico di dermatologia, e precisando, che “ se il terzo motivo sarà integralmente accolto, con affermazione anche implicita del diritto della Dr.ssa B al primo posto in graduatoria, ben potrà codesto Consiglio di Stato esimersi dall’esaminare gli altri due motivi di primo grado ”.

Con memoria depositata il 22 settembre 2020 l’appellante incidentale A C ha eccepito l’inammissibilità di tale mezzo perché notificato ben oltre il termine ordinario di impugnazione dei provvedimenti amministrativi, e proposto solo in secondo grado.

7. Con memoria depositata il 12 settembre 2020 sempre l’appellata B ha eccepito l’inammissibilità dell’appello dell’Azienda per pretesa nullità della procura ad litem rilasciata ai suoi difensori, ed ha ribadito l’analoga eccezione già sollevata con riferimento all’appellante incidentale.

L’Azienda ha replicato con memoria del 24 settembre 2020 nel senso dell’infondatezza dell’eccezione, e domandando comunque un termine per la sanatoria ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., chiedendo il deferimento all’Adunanza Plenaria della questione inerente l’applicabilità di tale disposizione al processo amministrativo d’appello, in ragione dell’esistenza di un precedente contrario di questo Consiglio di Stato (sezione VI, sentenza n. 2922/2020).

8. Con successiva memoria del 23 settembre 2020 la difesa della dottoressa B:

- ha contestato la sanabilità nel giudizio di appello della nullità della procura ex art. 182 c.p.c., invocando in proposito la sentenza della VI Sezione di questo Consiglio di Stato n. 2922/2019, ed assumendo che la sentenza n. 2606/2018 avesse un diverso oggetto;

- ha contestato l’interesse della controinteressata Contaldo ad eccepire l’inammissibilità dei motivi nuovi in appello, “atteso che le nostre (ulteriori) contestazioni hanno riguardato la graduatoria stilata per la dermatologia, laddove la Dr.ssa Contaldo partecipò per la gastroenterologia”, e ne ha comunque dedotto l’infondatezza per difetto di prova, affermando che l’onere di dimostrare la tardività del gravame incombe su chi lo eccepisce;

- ha chiesto dichiararsi tardiva la memoria di replica della controinteressata Contaldo del 22 settembre 2020.

9. Con note di udienza depositate il 6 ottobre 2020 i procuratori delle parti hanno chiesto il passaggio in decisione del ricorso in appello e dei ricorsi connessi, senza discussione e con riserva di presentazione di note difensive.

I ricorsi sono stati trattenuti in decisione all’udienza del 15 ottobre 2020.

10. Nell’ordine di esame delle questioni devono essere prioritariamente scrutinate le eccezioni relative alla validità delle rispettive procure ad litem delle parti appellanti.

10.1 Quanto all’appellante principale l’eccezione, sul presupposto che nella fattispecie l’Azienda soggiace al patrocinio c.d. autorizzato dell’Avvocatura dello Stato, deduce la nullità della procura perché la delibera del Direttore Generale che officia l’avv. P (del libero foro) e l’avv. T (dell’ufficio legale interno) “ non esprime le ragioni per le quali l’Azienda non intese avvalersi dell’Avvocatura di Stato ”.

L’eccezione è infondata.

In astratto è corretta la premessa normativa relativa all’affermazione per cui l’Azienda appellante, quale Policlinico Universitario, soggiace al c.d. il patrocinio c.d. autorizzato (o facoltativo) dell’Avvocatura dello Stato di cui all’art. 43 (come modificato dall’art. 11 della legge 3 aprile 1979 n. 103) e 45 r.d. n. 1611 del 1933 (in questo senso, anche in merito alla equiparazione fra patrocinio delle Università e dei Policlinici universitari, oltre alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 2825/2018, anche la sentenza di questo Consiglio di Stato, VI Sezione, n. 2556/2020).

Proprio la richiamata giurisprudenza precisa che fra le conseguenze di tale inquadramento normativo vi è l’ “ esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera ” (così la sentenza n. 2556/2020 della VI Sezione).

Nel caso di specie l’appellante principale ha depositato in giudizio, il 16 marzo 2020, la deliberazione n. 404 dell’11 marzo 2020 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda appellante ha conferito l’incarico di difesa nel presente giudizio agli avvocati R T e V A P, così non avvalendosi del patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dello Stato.

L’appellata ritiene tale delibera insufficiente allo scopo, perché a suo dire non sufficientemente motivata in merito alle ragioni che hanno indotto l’Azienda a non avvalersi di tale patrocinio.

Ritiene tuttavia il Collegio che la rispondenza di tale provvedimento allo standard motivatorio legale non possa essere sindacata incidentalmente, in sede di esame di verifica della validità della procura, trattandosi di provvedimento che, ove non ritualmente impugnato, deve ritenersi valido ed efficace sul piano della costituzione dei relativi effetti dispositivi.

10.2. L’appellata B ha altresì eccepito, nella memoria depositata il 4 maggio 2020, la nullità della procura rilasciata al difensore dalla dottoressa Contaldo in quanto “ priva degli elementi di specialità richiesti dall’art.40 c.p.a., non recando indicazione dell'autorità giudiziaria adita, dell’oggetto del ricorso, dell’atto da impugnarsi e delle parti contendenti ”.

In argomento osserva il Collegio che la procura in questione è stata rilasciata in calce all’appello incidentale (come riportato – e non contestato - nell’epigrafe dello stesso), e comunque depositata in allegato allo stesso in formato digitale.

Conseguentemente, gli elementi cui la stessa si riferisce sono evincibili mediante rinvio all’atto difensivo in calce al quale è stata redatta e sottoscritta.

10.3. L’infondatezza delle eccezioni rende a sua volta irrilevante le relative istanze di rimessione all’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato sulla sanatoria della nullità della procura.

11. L’individuazione dell’ordine di esame dei motivi di gravame suppone uno scrutinio dell’interesse dell’appellata, ricorrente in primo grado.

La dottoressa B nel ricorso di primo grado ha proposto come primo motivo una censura (relativa alla composizione della Commissione esaminatrice) tendente ad invalidare l’intera procedura.

Siffatto interesse è stato ribadito in sede di replica ai motivi di appello (sia principale che incidentale) che censurano il vizio di ultrapetizione da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata, per avere travolto non soltanto la procedura relativa alla selezione di un dermatologo (cui era interessata la dottoressa B), ma anche quelle relative alla selezione di un reumatologo e di un gastroenterologo: laddove l’appellata ha resistito a tali mezzi insistendo per la conferma, anche sotto questo profilo, della sentenza del T.A.R..

Nondimeno, con atto depositato il 10 luglio 2020 la difesa della dottoressa B ha chiesto una diversa “ graduazione dei motivi di primo grado ”, vale a dire l’esame prioritario del terzo motivo del ricorso di primo grado, relativo alla valutazione dei titoli per l’incarico di dermatologia, precisando, che “ se il terzo motivo sarà integralmente accolto, con affermazione anche implicita del diritto della Dr.ssa B al primo posto in graduatoria, ben potrà codesto Consiglio di Stato esimersi dall’esaminare gli altri due motivi di primo grado ”.

In disparte il profilo dell’ammissibilità di tale mezzo (che sarà trattato infra ), tale condotta processuale integra un venire contra factum proprium che costituisce abuso dello strumento processuale (in argomento si rinvia alla sentenza di questa Sezione n. 4089/2020), sicché nel presente giudizio deve essere esaminata prioritariamente la censura graduata come prima dall’appellante principale, relativa a vizio suscettibile di travolgere l’intera procedura (sulla priorità logica del criterio della c.d. radicalità del vizio Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 358/2016), e dunque prioritaria anche nella prospettazione originaria della parte appellata (sull’ordine di esame dei motivi nel giudizio di appello, successivamente alla sentenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 5/2015, si veda altresì la sentenza di questa Sezione n. 4211/2015).

12. Il primo motivo dell’appello principale contesta la sentenza impugnata, come ricordato, in relazione al profilo della qualificazione giuridica della fattispecie e alla conseguente individuazione del relativo regime.

La selezione per cui è causa era relativa all’assunzione a tempo determinato per la durata di un anno.

In particolare, l’avviso pubblico di selezione – “ finalizzato al conferimento di n. 3 incarichi a tempo determinato della durata di 1 anno, in favore di n. 3 Dirigenti Medici, di cui n. 1 con specializzazione in Reumatologia, n. 1 Dermatologia e Venereologia, n. 1 Gastroenterologia, nell’ambito del Progetto di rilevanza regionale “Ambulatorio condiviso CROSS” nell’ambito del finanziamento” Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per i pazienti con multi cronicità”, di cui all’ Accordo Stato-regioni atti n. 150 del 01.08.2018 ” – pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 14 agosto 2019, stabiliva, all’art. 5, che “ La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, con esclusione di quanto previsto per le prove scritta e pratica ”, e che “ I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito nel D.P.R. n. 483/97 ”.

Il problema di fondo è se il rinvio al d.P.R. 483/1997 operato dall’Avviso potesse legittimamente consentire essere parziale ( quoad aestimationem : ai soli fini dell’applicazione dei criteri normativi di valutazione dei titoli), con esclusione della prova scritta e della prova pratica.

Il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, approvato con d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, è attuativo della previsione di rango primario contenuta nell’art. 18, primo comma, del d. lsg. 30 dicembre 1992, n. 502: “ Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo: a) i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione;
b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
c) le prove di esame;
d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
e) le procedure concorsuali;
f) le modalità di nomina dei vincitori;
g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei
”.

Tale disposizione regola l’accesso alla dirigenza medica sanitaria, secondo la disciplina del personale medico del servizio sanitario nazionale recata dal Titolo V del d. lgs. 502/1992.

Il richiamato Titolo V disciplina la dirigenza sanitaria “collocata in un unico ruolo” (art. 15, comma1): laddove il riferimento al ruolo, unitamente ai plurimi contenuti incompatibili con un diverso significato rinvenibili nell’intero articolato normativo, hanno riguardo a dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato.

Conseguentemente, laddove il successivo comma 7 del citato art. 15 - parametro invocato dalla ricorrente in primo grado nel motivo d’impugnazione accolto dal T.A.R. - stabilisce che “ Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine. (….) ”, si riferisce (implicitamente, ma – ad un’interpretazione letterale e sistematica - inequivocamente) alla tipologia di accesso alla dirigenza disciplinata dal medesimo articolo 15 (cui il successivo art. 18 ha riguardo nel rinvio alla fonte regolamentare per le modalità di svolgimento delle relative selezioni).

Nondimeno, il legislatore nel corpo del medesimo articolato normativo ha distinto diverse tipologie (e relativi regimi) di incarichi: prevedendo – agli artt. 15 –septies e 15 –octies – forme di assunzione a tempo determinato.

Come ricordato, ad esempio, in materia di stabilizzazione da questo Consiglio di Stato (sez. IV, sentenza n. 426/2018), “ i dirigenti assimilabili a quelli previsti dall'art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001 sono solo quelli contemplati dall'art. 15-septies, comma 1, D.Lgs. n. 502 del 1992 e non anche quelli di cui all'art. 15-septies, comma 2 (né, tanto meno, quelli di cui al successivo art. 15-octies) ”.

Ne deriva che la complessiva trama normativa in esame, frutto peraltro di significativi interventi anche successivi all’originario disegno, contempla, accanto all’ipotesi (principale) di lavoro a tempo indeterminato dei dirigenti sanitari, soggetta all’ordinaria disciplina, anche ipotesi di assunzioni a tempo determinato assistite da minori garanzie, ma nel contempo affidate ad un regime di più agile costituzione del rapporto.

Oltre alle ipotesi di cui all’art. 15 -septies , richiamate dall’arresto da ultimo citato, l’art. 15 -octies (inserito dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229) del d. lgs. 502/1992 prevede che “ Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista ”.

Tale disposizione non prevede – a differenza di quelle precedentemente esaminate – il rinvio alle forme di selezione disciplinate dal Regolamento di cui al d.P.R. n. 483/1997.

13. La procedura in esame concerne un incarico temporaneo che afferisce ad un progetto specifico (l’Accordo Stato Regione rep. N. 150/CSR del 1° Agosto 2018, per l’utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse vincolate ai sensi dell’art. 1, comma 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

La sistematica del Titolo V, che pur sconta i segnalati limiti di coordinamento, nondimeno è sufficientemente chiara nel perimetrare la diversità di presupposti e di caratteri delle forme di lavoro diverse da quella in ruolo, prevedendo per esse regimi evidentemente funzionali alle peculiarità degli stessi.

La tipologia contrattuale in esame afferisce pertanto all’ambito categoriale disciplinato dall’art. 15 -octies del d. lgs. 502/1992.

Non può pertanto essere condivisa l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale “ la procedura gestita dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, poiché non rispondente all’unica tipologia ammessa e prevista dal d.P.R. n. 483/1997, oltre a violarne le prescrizioni, ha dato luogo ad un “ibrido” procedimentale manifestamente contrastante con il principio di tipicità degli atti e provvedimenti amministrativi ”.

L’ “unica tipologia ammessa e prevista dal d.P.R. n. 483/1997” è infatti tale solo con riferimento all’assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti medici: giacché l’art. 18 del d. lgs. 502/1992 – in attuazione del quale è stato emanato il regolamento adottato con il d.P.R. 483/1997 - si riferisce, per le ragioni sopra esposte, alla forma principale, ma non esclusiva, di selezione della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale.

Ne consegue che in assenza di tale vincolo l’Azienda appellante legittimamente ha mutuato una parte della disciplina regolamentare in esame, escludendone un’altra parte, proprio in considerazione della natura giuridica dell’incarico e delle relative esigenze connesse alla selezione.

14. L’appellata B nella memoria depositata il 4 maggio 2020 sostiene, in contrario, che eventuali deroghe rispetto alla – piena – applicazione del regolamento di cui al d.P.R. 483/1997 devono essere comunque espressamente stabilite dal legislatore, ed invoca in tal senso la legislazione emergenziale emanata per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione della malattia da SARS-Cov2 (in particolare, “ art.2, comma 2, d.L. 9 marzo 2020, n.14;
art.

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