Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-10-26, n. 201604480

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-10-26, n. 201604480
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604480
Data del deposito : 26 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2016

N. 04480/2016REG.PROV.COLL.

N. 01999/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1999 del 2013, proposto da T B, P C, G C, G D, G M D T, G G, V G, F G, M M, P T, rappresentati e difesi dall'avvocato M R D C.F. DMZMRS60R63I669K, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso N. 23;

contro

Istituto nazionale per il commercio estero - ente soppresso ex lege 111/2011, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
Ice - Agenzia per la promozione e l’internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 06039/2012, resa tra le parti, concernente risarcimento danni causati da mancata promozione


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto nazionale per il commercio estero - ente soppresso ex lege 111/2011;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2016 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati Angelelli per delega di Damizia, e dello Stato Pucciariello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe le persone ivi pure indicate hanno impugnato, per la sua riforma e per l’accoglimento delle domande risarcitorie proposte in primo grado, la sentenza del Tar Lazio, Roma, n. 6039/2012 del 3.7.2012, che, con la condanna alle spese di giudizio, ha respinto il loro ricorso in primo grado, peraltro frutto di riassunzione di domande già rivolte al Giudice del lavoro che, tuttavia, aveva in relazione ad esse dichiarato, con sentenza n. 17.12.2009, n. 17786, il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella del G.A..

2. La sentenza censurata, premesso sinteticamente in fatto che i ricorrenti erano tutti dipendenti ormai a riposo dell’ICE-Istituto per il commercio estero e già appartenenti alle qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 15 della l.n. 88/1989, ai quali ai sensi dell’art. 69, co. 3, del d.lgs. n. 165/2001 erano state attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza, espone che la loro pretesa punta al risarcimento del danno “da mancata promozione” (o comunque da “perdita di chances ”). Una promozione che gli stessi – per quanto da loro affermato – avrebbero certamente ottenuto qualora l’ICE avesse tempestivamente bandito il concorso di cui alla legge n. 145/2002 entro il termine previsto del 15.1.2003 e che invece era sfumata perché, in effetti, il concorso era stato bandito solo cinque anni dopo il termine previsto dalla legge, quando, a quel punto, i ricorrenti erano stati ormai collocati a riposo.

Da ciò – riassume ancora la sentenza impugnata – la richiesta di parte di percepire, a titolo di risarcimento, le differenze retributive tra il trattamento economico (ovvero pensionistico) della qualifica di inquadramento e quello corrispondente alla qualifica dirigenziale per il periodo dal 15.1.2003 (termine entro il quale si sarebbe dovuto espletare il concorso) e per almeno ulteriori 20 anni dalla data del pensionamento, considerata l’età anagrafica e l’aspettativa di vita degli interessati. In aggiunta, o comunque in via subordinata, la richiesta era altresì del risarcimento del danno “da ritardo”, atteso che l’Amministrazione aveva omesso di indire il concorso nel termine di 180 giorni previsto dalla legge, per ciò solo cagionando ai ricorrenti un’ulteriore pregiudizio economico da quantificare secondo equo apprezzamento del Giudice, fermi rivalutazione ed interessi.

Detto questo, la sentenza, ritenuta la possibilità di pronunciare sulla domanda di parte in virtù dell’art. 30, co. 2, c.p.a. in quanto [essa era] relativa a risarcimento del danno ingiusto derivante dal mancato esercizio di attività amministrativa obbligatoria (o almeno ritenuta tale dai ricorrenti) ”, posto che nella fattispecie si verteva di “ questione risarcitoria autonoma rispetto all’accertamento dell’illegittimità di un provvedimento amministrativo illegittimo - tanto è vero che nel ricorso non si deduce alcun profilo di illegittimità della procedura concorsuale de quo (bandita con deliberazione n.257 del 17.07.2007, non impugnata) ”, ha respinto:

a) la pretesa risarcitoria per perdita di chances in quanto:

a.1) dovendosi ricondurre la domanda all’art. 2043 c.c., sarebbe spettato ai danneggiati – cosa non avvenuta – provare ai sensi dell’art. 2697 c.c. tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, non potendosi presumere l’esistenza di tali presupposti iuris tantum , in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell’espletamento del concorso in questione. La prova – non ritenuta data – avrebbe dovuto riguardare in particolare i concreti presupposti per il realizzarsi del risultato sperato, ossia una probabilità di successo maggiore del 50% statisticamente valutabile con giudizio prognostico ex ante, secondo l’ id quod plerumque accidit , sulla base di elementi forniti dai danneggiati;

a.2) inoltre la prova avrebbe dovuto consentire la dimostrazione che il concorso avrebbe potuto essere effettivamente espletato nei termini previsti dall’art. 5 della l.n. 145/2002 e che, in tal caso, i ricorrenti si sarebbero collocati in posizione utile per ottenere il riconoscimento della qualifica dirigenziale;

a.3) in realtà, le acquisizioni processuali avevano consentito di assodare che alla data di entrata in vigore della l.n. 145/2002 l’ICE non aveva la disponibilità dei posti che secondo i ricorrenti avrebbero dovuto essere messi a concorso, in quanto sottoposti a “riserva” della Funzione pubblica ed in ogni caso che a tale data le carenze in organico nella qualifica dirigenziale ammontavano a sei, con conseguente possibilità di riservare solo tre posti alla categoria ex lege n. 88/1989, a fronte di ben 43 unità di c.d. “quindicisti” aspiranti, con la conseguenza che era tutt’altro che dimostrata la circostanza sul punto dedotta dai ricorrenti;

b) la pretesa risarcitoria “da mero ritardo” in quanto non invocato il danno di cui all’art.

2-bis della l.n. 241/1990 (giacchè non dimostrato che i ricorrenti avessero impugnato il silenzio-rifiuto formatosi in relazione a note con le quali si sollecitava l’Amministrazione ad indire il concorso) e comunque non risarcibile il danno da “mero” ritardo provvedimentale, occorrendo piuttosto verificare se il bene della vita finale sotteso all’interesse legittimo azionato sia o meno dovuto.

3. In questa sede con l’atto in epigrafe, ritrascritto il ricorso di primo grado, i ricorrenti censurano la sentenza – senza peraltro una enunciazione formale e ripartita delle loro censure – in relazione ai suoi diversi enunciati di cui alle lettere a) e b) supra.

4. Si è costituito l’ICE a propria difesa.

5. La causa, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 29.9.2016, è stata ivi trattenuta in decisione.

6. Può non essere inutile preliminarmente sottolineare che nel ricorso in epigrafe non risultano articolati partitamente ed in modo formale e specifico le censure alle parti di sentenza che si reputerebbero erronee e, come tali, da annullare o riformare.

Sotto altro aspetto, tuttavia, i contenuti del ricorso neppure risultano talmente generici da dover indurre ad un giudizio di inammissibilità dello stesso alla luce dell’art. 40, co. 2, c.p.a..

Si ricava abbastanza adeguatamente dal ricorso, invero, che la parte che lo promuove chiede in sostanza, nei riguardi del Giudice di secondo grado, un esame critico di quelle parti della sentenza impugnata nelle quali il Giudice di primo grado è giunto a concludere per la reiezione della domanda fondamentalmente per un ritenuto difetto di prova dei presupposti sui quali si sarebbe fondata la richiesta del danno che i ricorrenti asserivano di avere riportato per non avere l’ICE bandito un concorso – cui i ricorrenti avrebbero potuto altrimenti partecipare – nel termine a tal fine formalmente indicato da una norma primaria.

6.1. Allora, a tale ultimo riguardo, può essere utile richiamare i brani salienti della decisione censurata coi quali è stato affermato che:

- relativamente al capo di domanda riguardante un possibile danno da perdita di chance , “ i ricorrenti avrebbero dovuto fornire dimostrazione che il concorso di cui trattasi – che stabiliva una riserva di posti nel limite massimo del 50% delle carenze nell’organico dei dirigenti a favore del personale destinatario dei c.d. “quindicisti” – avrebbe potuto essere effettivamente espletato nei termini previsti dall’art. 5 della legge n.145/02 e che, in tal caso, gli stessi si sarebbero collocati in posizione utile per ottenere il riconoscimento della qualifica dirigenziale ”;

- relativamente al capo di domanda riguardante un possibile danno da mero ritardo, “ posto che nella presente vicenda non è stato invocato il danno di cui all’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi