Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-17, n. 202300545
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Testo completo
Pubblicato il 17/01/2023
N. 00545/2023REG.PROV.COLL.
N. 01991/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1991 del 2021, proposto da
Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Società Telecom Italia S.p.A. (Incorporante La Telecom Italia Media S.p.A.), non costituito in giudizio;
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati B C D T, Annalisa D'Urbano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio B C D T in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 12917/2020, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Telecom Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il Cons. D P e uditi per le parti gli avvocati Annalisa D'Urbano.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato in prime cure, la delibera 23 gennaio 2013 n.49/13/CONS, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Direzione Servizi Media, Ufficio Comunicazione Politica e Conflitti di interesse, applicava la sanzione di euro 100.000,00 alla società Telecom Italia Media spa per inottemperanza all'ordine impartito con delibera n.31/13/CONS (Tg La7, Tg La7D, MTV News). Con tale ultima delibera adottata in data 16 gennaio 2013, l’autorità stessa aveva adottato il "Richiamo al rispetto del principio della parità di accesso ai programmi di informazione tra tutte le forze politiche durante le forze politiche durante la campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”.
Con la sentenza n. 12917 del 2020, oggetto del presente gravame, il Tar Lazio accoglieva il ricorso proposto dalla stessa società odierna appellata, annullando la sanzione irrogata; in particolare venivano reputate fondate le censure dedotte un termini di eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti nella parte in cui la stessa amministrazione non si sarebbe avveduta del riequilibrio comunque apportato, in seno ai programmi delle ridette emittenti, con riguardo alle componenti politiche prima sottorappresentate (FLI e IDV).
Avverso tale sentenza l’Autorità propone l’appello in esame, deducendo i seguenti motivi:
- illogica ed insufficiente motivazione su fatti decisivi per il giudizio, sia sulla parzialità ed inidoneità dei dati di monitoraggio, sia sulla genericità e inidoneità delle controdeduzioni svolte dall’autorità sulla mancata realizzazione del riequilibrio informativo.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. Venivano altresì riproposti i motivi assorbiti dalla sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 101 comma 2 cod proc amm: violazione degli artt. 2, comma 2, e 5 della l. n. 28 del 2000, dell’art. 7 della delibera n. 666/12/cons, degli artt. 3 e 7 del d.lgs 177 del 2005, nonché degli artt. 3, 21, 42, 48 e 49 della costituzione. illegittima estensione ai programmi di informazione delle regole dettate per la comunicazione politica, in quanto i provvedimenti sottendono l’illegittima applicazione ai programmi di informazione trasmessi su La7, La7D e MTV delle rigide regole aritmetiche sulla ripartizione degli spazi valevoli solo per i diversi programmi di comunicazione politica; violazione dell’art. 1, comma 6, lett. b) n. 9, della l. 249 del 1997, dell’art. 34 della delibera 223/12/cons, degli artt. 2, comma 2, e 5 della l. n. 28 del 2000, dell’art. 7 della delibera n. 666/12/cons, degli artt. 3 e 7 del d.lgs 177 del 2005, nonché degli artt. 3, 21, 42, 48 e 49 della costituzione. manifesta erroneità nella interpretazione dei dati di rilevazione dei programmi monitorati.
Avverso le censure riproposte replicava l’Autorità appellante, con specifica memoria depositata in data 16 dicembre 2022.
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2023 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. La fattispecie controversa riguarda i provvedimenti, impugnati in prime cure, adottati dall’Autorità odierna appellante durante la campagna elettorale per le elezioni politiche fissate per i giorni del 24 e 25 febbraio 2013. L’Autorità ha proceduto alla pubblicazione settimanale delle tabelle di monitoraggio ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di par condicio recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dai relativi provvedimenti attuativi (delibera dell’Autorità n. 666/12/CONS e Provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 4 gennaio 2013).
2.1 L’attività di monitoraggio ha riguardato una serie di emittenti