Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-21, n. 202501483
Accoglimento
Sentenza
21 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza
21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 21/02/2025
N. 01483/2025REG.PROV.COLL.
N. 06813/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 6813 del 2023, proposto da
AG Spettacoli di SS RI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Lavorgna e Luca Cedrola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato RI NG, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
S.I Impresa Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato RI NG, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione Musica dal Mondo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Gava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ditta Individuale UD AV, Non Solo Eventi S.r.l. - Teatro Palapartenope, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 1027/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Napoli, di S.I Impresa Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli e dell’Associazione Musica Dal Mondo e;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Gallone e udito l’avv. RI NG;
Visti gli artt. 36, comma 2, e 99, commi 1 e 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. AG Spettacoli di SS RI S.r.l. (di seguito anche solo “AG”), società operante nel campo dello spettacolo quale organizzatore di eventi teatrali e musicali, ha presentato domanda di partecipazione al bando pubblicato dalla Camera di Commercio di Napoli per “la valorizzazione della cultura napoletana attraverso i teatri - anno 2021” e finalizzato a sostenere il settore della cultura nel periodo emergenziale Covid-19 attraverso l’erogazione di sovvenzioni a fondo perduto pari al 100% del valore economico delle rappresentazioni teatrali presentate in sede di domanda in funzione dei costi sostenuti connessi all’iniziativa.
L’ente erogatore ha determinato, con delibera n.43\21, che la sovvenzione massima erogabile doveva essere determinata in funzione del numero massimo dei posti delle sedi dove sarebbero stati svolti gli spettacoli oltreché in relazione al numero dei differenti spettacoli da compiersi.
AG ha, in particolare, chiesto l’erogazione della sovvenzione nella misura di € 235.000,00 proponendo la realizzazione di n. 5 spettacoli presso il Teatro delle Rose di Piano di Sorrento.
1.1 In data 29 dicembre 2021 la Camera di Commercio, con determina n.491\21, successivamente alla “correzione” di “errori di calcolo” compiuti dalla Commissione Giudicatrice, ha approvato l’elenco delle istanze ammesse e finanziabili tra cui quella presentata dall’appellante.
Per la fascia di capienza superiore a 750 posti in particolar modo si sono classificati: - con punti 87,00 la D.I. AV UD per € 246.00,00; - con punti 81,33 la Non Solo Eventi S.r.l. per €249.750,00; - con punti 80 la AG Spettacoli di SS RI S.r.l. per € 235.000,00; - con punti 79 l’Associazione Musica dal Mondo che si vedeva assegnare il residuo importo di €19.250,00.
1.2 L’appellante espone che. all’esito dell’aggiudicazione della sovvenzione, ha avviato la programmazione degli eventi provvedendo a stipulare i necessari contratti ed affrontare le necessarie spese di allestimento per la programmazione degli spettacoli.
AG soggiunge che, in data 21 febbraio 2022, conformemente alle disposizioni di cui all’art.14 del bando, ha anche comunicato le date degli spettacoli finanziati (11 marzo 2022 “Tartassati dalle Tasse” di DO AG con GI ZZ; 14 marzo 2022 “Perché non faccio il cantante” di RA CI; 22 marzo 2022 “Mediterraneo” con PE BA; 6 aprile 2022 “Non mi dire te l'ho detto” di e con PA ZZ; 16 aprile 2022 “VeseVus”) avviando le relative campagne pubblicitarie.
1.3 La suddetta graduatoria è stata successivamente riformulata, a seguito di istanza di riesame proposta dalla quarta graduata Associazione Musica dal Mondo, con determinazione dirigenziale n. 97 del 3 marzo 2022, in virtù della quale quest’ultima ascendeva al terzo posto in graduatoria e la AG Spettacoli di SS RI S.r.l. si vedeva riposizionare al quarto posto, con conseguente riduzione del contributo concessole all’importo di € 4.250,00.
2. Con ricorso notificato il 28 aprile 2022 e depositato il 3 maggio 2022 AG ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Campania – sede di Napoli la suddetta determinazione dirigenziale n. 97 del 3 marzo 2022 chiedendone l’annullamento. Ha, altresì, domandato la condanna ex art. 30 comma 5 c.p.a. dell'amministrazione al risarcimento per equivalente pecuniario di tutti i danni subiti e subendi.
2.1 A sostegno del ricorso ha dedotto i motivi così rubricati:
1) violazione e falsa applicazione artt. 3, 7, 10, 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241/90 – violazione del contraddittorio endoprocedimentale – carenza di motivazione – carenza di istruttoria – carenza dei presupposti di revoca – eccesso di potere e sviamento nell’esercizio del potere di autotutela – violazione del principio di buon andamento ;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8 e 9 del bando – violazione del par. 3 della delibera di giunta camerale n. 43 del 27/05/2021 - violazione del principio dell’autovincolo – violazione e falsa applicazione art. 97 cost. - disparità di trattamento – carenza di potere – incompetenza ;
3) violazione e falsa applicazione art. 8 del bando – violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241/90 – difetto di istruttoria- difetto di motivazione – travisamento dei presupposti – disparità di trattamento ;
4) sul risarcimento del danno .
3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse rilevando “l’esaurimento dell’interesse della società ricorrente alla coltivazione del gravame, giacché, anche laddove fossero accolte le sue ragioni e fosse reintegrata in graduatoria nella posizione originaria (o in posizione migliore) con diritto alla riattribuzione del contributo nella misura di € 235.000,00, subirebbe immediatamente la doverosa esclusione dalla procedura selettiva per non aver presentato all’ente camerale, dopo la proposizione del ricorso ed entro il termine perentorio di sessanta giorni dal termine massimo di conclusione dell’iniziativa sovvenzionata, pacificamente prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 aprile 2022, la rendicontazione delle spese sostenute per le attività teatrali oggetto di ausilio”.
4. Con ricorso notificato il 2 agosto 2023 e depositato il 3 agosto 2023 AG ha proposto appello avvero la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
4.1 A sostegno del gravame ha dedotto i motivi così rubricati:
1) sull’improcedibilità della domanda risarcitoria - error in procedendo - violazione e falsa applicazione art. 34 e 35 c.p.a. - – carenza di istruttoria – illogicità manifesta -error in iudicando ;
2) error in iudicando – omessa pronuncia – violazione e falsa applicazione art. 34 c.p.a. – travisamento dei fatti –error in procedendo ;
3) error in iudicando – omessa pronuncia – violazione e falsa applicazione art. 34 c.p.a. – travisamento dei fatti .
Ha, quindi riproposto ex art. 101, comma 2, c.p.a. tutti i motivi di illegittimità degli atti impugnati spiegati in primo grado e non esaminati dal giudice di primo grado.
1) violazione e falsa applicazione artt. 3, 7, 10, 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241/90 – violazione del contraddittorio endoprocedimentale – carenza di motivazione – carenza di istruttoria – carenza dei presupposti di revoca – eccesso di potere e sviamento nell’esercizio del potere di autotutela – violazione del principio di buon andamento ;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8 e 9 del bando – violazione del par. 3 della delibera di giunta camerale n. 43 del 27/05/2021 - violazione del principio dell’autovincolo – violazione e falsa applicazione art. 97 cost. - disparità di trattamento – carenza di potere – incompetenza ;
3) violazione e falsa applicazione art. 8 del bando – violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241/90 – difetto di istruttoria- difetto di motivazione – travisamento dei presupposti – disparità di trattamento ;
4) sul risarcimento del danno .
5. Nelle date, rispettivamente, del 26 settembre 2023 e del 20 dicembre 2023, si sono costituite in giudizio l’Associazione Musica dal mondo, la Camera di Commercio di Napoli e S.I. – Impresa azienda speciale della Camera di Commercio di Napoli.
6. Nelle date, rispettivamente, del 2 e del 14 gennaio 2025 la Camera di Commercio di Napoli, l’Associazione Musica dal Mondo e parte appellante hanno depositato memorie difensive.
6.1 In particolare la Camera di Commercio ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e per carenza di interesse ad impugnare. Nel merito ne ha chiesto la reiezione in quanto infondato.
7. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1, L’appellante ha contestato la declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto in primo grado con una pluralità di motivi.
1.1, Con il primo motivo di appello si