Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2019-10-23, n. 201905319

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2019-10-23, n. 201905319
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201905319
Data del deposito : 23 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2019

N. 07757/2019 REG.RIC.

N. 05319/2019 REG.PROV.CAU.

N. 07757/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7757 del 2019, proposto da


-OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati A V, G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Istituto Comprensivo - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2019, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alla classe successiva


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Istituto Comprensivo - -OMISSIS-;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2019 il Cons. Sergio Santoro e uditi per le parti gli avvocati Andrea Battaglia per delega dell'avv. Careddu e Alessandro Jacoangeli dell’Avvocatura Generale dello Stato


Rilevato che il caso di specie non è assimilabile a quelli presi in esame nella sentenza di questa Sezione 27/08/2019 n.5917, e nell’ordinanza 25/09/2019 n.4816, relativi all’art. 6, D.lgs. 13/04/2017, n. 62 ed alla circolare

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