Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-09, n. 202308801

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-09, n. 202308801
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308801
Data del deposito : 9 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2023

N. 08801/2023REG.PROV.COLL.

N. 07364/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7364 del 2019, proposto dal signor D C, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

Comune di Ruoti (Pz), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Fele, Strada Comunale Pergola, 30;
Comune di Ruoti, Ministero della Difesa, Sindaco del Comune di Ruoti quale Ufficiale di Governo, non costituiti in giudizio



nei confronti

G D C e C S, non costituiti in giudizio



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 501/2019


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruoti (Pz);

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 settembre 2023 il Pres. Claudio Contessa e udito l’avvocato G F per la parte appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue




FATTO

L’odierno appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti da lui proposti dinanzi al TAR della Basilicata, rispettivamente per l’annullamento dell’ordinanza n. 1/2018 di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 6-bis, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001, dell’ordinanza n. 63/2018 di ingiunzione alla rimozione e allo smaltimento di presunti rifiuti abbandonati, del silenzio-rifiuto a seguito di diffida a svolgere ulteriore attività di verifica, del verbale di sopralluogo del 10 settembre 2018 se e in quanto lesivo, del verbale di sopralluogo prot. 11204 dell’11 dicembre 2014 e di altre note e atti del procedimento se e in quanto lesivi; nonché - in relazione ai motivi aggiunti - per l’annullamento del provvedimento del Comune di Ruoti (PZ) in data 8 ottobre 2018 recante “ Conclusione del procedimento di verifica della regolarità tecnico-amministrativa del deposito di materiale proveniente da scavo ”.

La vicenda processuale in esame ha ad oggetto la legittimità dei provvedimenti adottati dal Comune di Ruoti all’esito di un procedimento di verifica di regolarità tecnico-amministrativa, avviato su segnalazione del signor G D C che denunciava la presenza sul terreno di sua proprietà del deposito di materiale proveniente da scavo effettuato dal confinante signor D C.

La parte appellante impugnava le sanzioni irrogate nonché i relativi atti presupposti, connessi e conseguenti deducendo già in punto di fatto una diversa ricostruzione della fattispecie per cui è causa.

Il Giudice di primo grado ha respinto le doglianze proposte richiamando un quadro probatorio, risultante dagli accertamenti effettuati dal Corpo forestale e poi refluiti nel verbale n. 55 del 1° settembre 2015 e dalle dichiarazioni rese da terzi anche nell’ambito del relativo procedimento penale, tale da fondare la legittimità dei provvedimenti impugnati stante la responsabilità del destinatario quale autore della condotta illecita sanzionata. Il giudice di prime cure ha poi dichiarato improcedibile il motivo di ricorso inerente al silenzio-rifiuto formatosi sulla diffida di parte ricorrente a svolgere ulteriore attività di verifica, per effetto dell’intervenuto provvedimento prot. 8994 dell’8 ottobre 2018, di riscontro alla suddetta diffida e impugnato con motivi aggiunti. Sotto altro profilo si è esclusa la configurabilità di un’attività rientrante nell’ambito dell’edilizia libera, evidenziando altresì la necessità di un titolo autorizzativo per lavori di sbancamento del terreno non finalizzati ad utilizzo edilizio. Affermata poi l’infondatezza della doglianza volta a lamentare la carenza di un interesse pubblico attuale al provvedimento sanzionatorio adottato, il TAR ha accertato che l’accumulo di terreno, formatosi per effetto dell’attività illecitamente posta in essere, potesse essere inquadrato nella nozione di “rifiuto” ai sensi dell’articolo 183, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ne ha desunto, quindi, anche l’infondatezza del vizio di incompetenza dedotto in quanto ai sensi dell’articolo 192, comma 3 del medesimo decreto, spetta al Sindaco l’adozione dell’ordinanza per la rimazione e lo smaltimento dei rifiuti abbondonati. Ha escluso, infine, una responsabilità del proprietario del fondo, da ritenersi piuttosto quale soggetto leso dall’attività del ricorrente, affermando l’infondatezza della pretesa violazione delle garanzie partecipative di cui all’articolo 7 della legge n. 241 del 1990 e all’articolo 192, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come desumibile dalla documentazione in atti. Da ultimo, il TAR ha osservato l’irrilevanza dell’arco temporale intercorso sull’interesse pubblico alla sanzione dell’abuso, che ha precisato ancora in essere.

La parte appellante, censurando la sentenza appellata, ripropone e sviluppa le doglianze disattese dal TAR articolando i seguenti motivi in diritto.

Con il primo motivo di appello si deduce la nullità della sentenza impugnata per essersi pronunciata su domanda spettante alla giurisdizione del giudice

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