Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-04-23, n. 201802449

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-04-23, n. 201802449
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201802449
Data del deposito : 23 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/04/2018

N. 02449/2018REG.PROV.COLL.

N. 03428/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3428 del 2017, proposto da:
V M, rappresentata e difesa dall'avvocato D C, domiciliato, ex art. 25 c.p.a., presso la Segreteria della Sezione in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Ufficio Scolastico Regionale della Campania non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza in forma semplificata 23 novembre 2016, n. 11701 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III- bis.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2018 il Cons. V L e uditi per le parti gli avvocati Americo in dichiarata delega dell'avv. D C e Roberta Guizzi dell'Avvocatura Generale dello Stato.



FATTO e DIRITTO

1.– Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con decreto 23 marzo 2016, n. 103, ha indetto un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e primaria.

L’art. 3, comma 2, del suddetto decreto esclude dalla partecipazione al concorso i candidati in possesso del diploma di

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