Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-01, n. 202405807

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-01, n. 202405807
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405807
Data del deposito : 1 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2024

N. 05807/2024REG.PROV.COLL.

N. 05575/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5575 del 2020, proposto da
H D in Qualità di Titolare della Ditta Individuale “Monica Massaggi di H D”, Z S in Qualità di Titolare della Ditta Individuale “Centro Massaggi di Z S”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore 22;



nei confronti

Citta' di Desenzano del Garda, non costituito in giudizio;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
A.Ce.M.O. Associazione Centri Massaggio Orientale, F.I.T.T.M. Federazione Italiana Traditional Thai Massage, rappresentati e difesi dagli avvocati M V, Vincenzo Palmieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, 12 marzo 2020, n. 473, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Visto l’atto di intervento di A.CE.M.O. Associazione Centri Massaggio Orientale e di F.I.T.T.M. Federazione Italiana Traditional Thai Massage;

Vista l’ordinanza collegiale della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 4879/2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 giugno 2024 il Pres. Marco Lipari;

Viste le conclusioni delle parti come in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento del Regolamento Regionale 9 gennaio 2018, n. 1, recante “ Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di decoro urbano per lo svolgimento dell’attività dei centri massaggi di esclusivo benessere ”, attuativo della legge regionale n. 3/2012; nonché per l’annullamento della Deliberazione della Giunta regionale, n. X/7658 dell’8.01.2018, di approvazione del suddetto Regolamento, a seguito della notifica dell’ordinanza sanzionatoria emessa dal Comune di Desenzano del Garda per violazione delle disposizioni regolamentari ivi contenute.

Nello specifico, il TAR ha preliminarmente statuito in ordine alla tempestività e all’ammissibilità del ricorso, rilevando come le norme regolamentari abbiano assunto un carattere di concreta lesività solo al momento dell’irrogazione della sanzione pecuniaria per violazione delle stesse.

Ciò premesso, il giudice di prime cure ha altresì chiarito l’oggetto del contendere, individuandolo nell’impugnazione delle norme del Regolamento regionale delle quali il Comune di Desenzano del Garda ha fatto applicazione nei confronti delle originarie ricorrenti, contestandone l’inosservanza. Da ciò ne è derivato che la questione fondamentale posta all’attenzione del collegio fosse la pretesa illogicità e sproporzionalità dei requisiti normativi contestati, e l’eventuale indebita restrizione dell’attività di impresa.

Sul punto, il TAR ha ritenuto legittime in quanto ragionevoli e proporzionate le previsioni oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti. In particolare, ha ritenuto che le prescrizioni contestate, le quali non comportano alcun illegittimo limite al libero esercizio di un’attività professionale (come sostenuto dalla parte ricorrente), ma rappresentano uno strumento di tutela essenziale, nell’interesse dei lavoratori e dei clienti.

Secondo il giudice di prime cure, le suddette prescrizioni hanno altresì “ un carattere strettamente igienico-sanitario e non incidono in via diretta ed immediata sull’organizzazione e sullo svolgimento della professione del centro massagg i”; e che “ non si tratta, in sostanza, di norme di regolazione dell’esercizio di una professione, bensì di requisiti sanitari minimi per un’attività che, ad ogni modo, implica uno stretto contatto con la clientela, dei trattamenti manuali sulla cute della medesima e l’impiego di particolari sostanze ”.

Sulla scorta di tali argomentazioni, il TAR ha dichiarato irrilevante, oltre che manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata dai ricorrenti, attesa la legittimità delle norme regolamentari impugnate, ed ha rigettato le ulteriori doglianze di parte ricorrente, ritenendo infondate e inconferenti le specifiche argomentazioni svolte dagli interessati.

Con il presente gravame, parte appellante ripropone e sviluppa le censure disattese in primo grado, anche reiterando la questione di legittimità costituzionale già sollevata innanzi al TAR e articolando le seguenti doglianze in diritto.

Con il primo motivo di appello, rubricato “Nullità e/o annullabilità del Regolamento n 1 del 2018 per violazione di legge e/o eccesso di potere. Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 bis della Legge Regionale n. 3 del 2012 in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione con riferimento all’introduzione di specifici obblighi igienico sanitari e/ o del relativo trattamento sanzionatorio già disciplinati e sanzionati dall’ordinamento nazionale e regionale” , preliminarmente l’appellante eccepisce l’erroneità dell’inquadramento giuridico e normativo delle proprie attività professionali nell’ambito del perimetro applicativo della legge regionale della Lombardia n. 3/2012 e del Regolamento attuativo n. 1/2018.

Parte appellante lamenta che la propria attività non potrebbe essere inquadrata nel settore dei Centri Massaggi del benessere. Sostiene, invece, di esercitare il “ massaggio Tuina ”, che, a suo dire, costituisce attività professionale non regolamentata, prevista e disciplinata dalla L. n. 4/2013 e riconducibile al comparto delle “ discipline bio naturali ” di cui alla L.R. n. 2/2005, che individuerebbe contenuti e caratteristiche di tali attività senza dettare condizioni di esercizio. Pertanto, l’appellante censura la legge regionale n. 3/2012 e il relativo Regolamento attuativo n. 1/2018 nella misura in cui esse intervengono con riferimento anche sulla professione di “massaggio Tuina”, lasciando escluse le restanti discipline bio naturali.

Ne deriverebbe da quanto premesso, il fondamento e la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all’art. 4- bis , comma 5, L. R. n. 3/2012, posto che la disciplina delle attività professionali “non regolamentate”

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