Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-02-23, n. 202301821
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Testo completo
Pubblicato il 23/02/2023
N. 01821/2023REG.PROV.COLL.
N. 05843/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5843 del 2022, proposto dall’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza ”, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
R P, non costituito nel presente grado del giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 6596 del 23 maggio 2022 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato contro la nota nota prot. n. URM1SAM – 28605/2021 del 12 aprile 2021, adottata dal Caposettore dell’Area Servizi agli Studenti dell’Università di Roma “ La Sapienza ”, notificata in pari data, con la quale è stata negata la richiesta di valutazione del curriculum studiorum e la conseguente richiesta di immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia inoltrata dallo stesso appellato.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il Consigliere M N e udito per l’Ateneo appellante l’Avvocato dello Stato Federico Basilica;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellato, laureato in Farmacia presso l’Università degli Studi di Salerno, volendo conseguire il titolo di laurea in Medicina e Chirurgia per esigenze professionali, in data 22 marzo 2021 ha inoltrato all’Università “ La Sapienza ” una istanza di iscrizione ad anni successivi al I° del predetto Corso di laurea, previa valutazione del proprio curriculum studiorum .
1.1. Egli ha rilevato la presenza di posti liberi presso il corso di laurea d’interesse e ha richiesto l’utilizzo, anche mediante redistribuzione, dei predetti posti rimasti giacenti, sottolineando come fosse illegittimo l’operato dell’Ateneo che aveva omesso di provvedere alla pubblicazione del bando disciplinante le modalità di trasferimento/immatricolazione ad anno successivo al primo per l’a.a. 2020/2021 per la facoltà di interesse, limitandosi, in data 5 agosto 2020, a pubblicare un avviso per i trasferimenti al solo corso in odontoiatria e protesi dentaria.
1.2. Con la nota prot. n. 28605 del 12 aprile 2021, l’Ateneo resistente ha però respinto l’istanza in questione rilevando che « per l’a.a. 2020/2021 l’Avviso per posti liberi su anni successivi al primo è stato emanato solo ed esclusivamente per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria », ed evidenziando che « la richiesta di riconoscimento preventivo della carriera pregressa ai fini dell’iscrizione ad anni successivi al primo, può essere presentata e valutata solo a seguito della pubblicazione di uno specifico “Avviso per posti liberi su anni successivi al primo”, che è subordinato alla verifica della presenza di posti disponibili ».
2. Avverso il suddetto diniego è insorto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale) il ricorrente, il quale ha rappresentato come, in realtà, fossero presenti almeno 77 posti disponibili (25 scaturenti dall’analisi dei dati della procedura concorsuale indetta dall’Ateneo resistente nell’anno 2018 e 52 quale risultanti dal differenziale tra posti disponibili e non assegnati dal contingente comunitari e non comunitari residenti in Italia individuato per l’anno accademico 2018/2019), ai quali dovevano aggiungersi quelli derivanti dal disallineamento tra fabbisogno e offerta formativa riscontrato in sede giurisdizionale.
2.1. L’interessato, dunque, ha censurato sia la mancata pubblicazione del bando da parte dell’Ateneo che l’omessa valutazione dell’istanza presentata dalla stessa, formulando due motivi di doglianza.
2.2. Con il primo motivo di censura l’interessato ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e ss. mm., la violazione della l. n. 264 del 1999 e ss.mm., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l. n. 168 del 1989, la violazione e falsa applicazione D.M. n. 270 del 2004, la violazione e falsa applicazione del D.M. M.U.R. n. 218 del 2020, la violazione e/o falsa applicazione del regolamento didattico di Ateneo, la contraddittorietà del provvedimento impugnato, il difetto di istruttoria, l’eccesso di potere per arbitrarietà e irrazionalità dell’azione amministrativa, l’ingiustizia manifesta, la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 34 Cost.
2.3. Il ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’operato dell’Ateneo che si sarebbe determinato a bloccare la mobilità in ingresso degli aventi diritto in spregio al disposto del D.M. n. 218 del 2020, che dispone che gli Atenei possano procedere all’iscrizione dei candidati ad anni successivi al primo a seguito del riconoscimento dei relativi crediti formativi e previa accertata disponibilità di posti presso l’Ateneo per l’anno in corso in cui richiedono l’iscrizione e che prevede che, all’uopo, gli Atenei procedano a rendere note le disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi bandi o avvisi.
2.4. Egli ha evidenziato che l’Università avrebbe, quindi, dovuto disporre la redistribuzione dei posti e, in mancanza di pubblicazione di un nuovo bando e della ricognizione dei posti vacanti, valutare l’istanza dalla stessa proposta, accogliendola in esito alla valutazione degli studi pregressi, e ha sottolineato come risulterebbe indimostrata l’affermata insussistenza di posti disponibili e ha ribadito come, al contrario, dalla ricognizione effettuata, sarebbe emerso un cospicuo numero di posti vacanti, riconducibili in particolare al mancato utilizzo di posti relativi all’annualità 2018-2019.
2.5. In definitiva, l’Università, avvedutasi del significativo numero dei posti rimasti inoptati e disponibili per procedere all’immatricolazione ad anno successivo al primo per l’a.a. 2020/2021, avrebbe dovuto indire una nuova procedura