Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-16, n. 202302751

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-16, n. 202302751
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302751
Data del deposito : 16 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2023

N. 02751/2023REG.PROV.COLL.

N. 06412/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6412 del 2021, proposto da
ET D'ZO, IO D'IO, LA PE, PI SA, NG LE, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 18



contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia - Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, non costituiti in giudizio



nei confronti

Domenica Calabrese, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 3847/2021

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il Cons. Marco GA;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del D.M. del MIUR 325/2015 e del D.M. n. 235/14, nella parte in cui non prevedono l’inserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento o in una eventuale graduatoria aggiuntiva dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l’a. s. 2001/2002.

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.

Il D.M. n. 235 del 2014 (così come il D.M. n. 325 del 2015) non contiene alcuna disposizione lesiva o escludente nei confronti dei diplomati magistrali non inseriti nelle GAE dal momento che, trattandosi di un decreto che detta criteri e procedure per aggiornare le graduatorie, il predetto D.M. non si rivolge a coloro che, per qualsiasi motivo, non sono stati inseriti in dette graduatorie.

La pretesta dei diplomati magistrali di essere inseriti nelle GAE avrebbe semmai dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione di istanza di inserimento nelle GAE e comunque mediante impugnazione, al più tardi, del D.M. del 16 marzo 2007.

In ogni caso, secondo l’ormai costante orientamento giurisprudenziale, il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’ art. 1 comma 605, lett. c), L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Più nello specifico, l’abilitazione all’ insegnamento nella scuola materna ed elementare, ex artt. 194 e 197 D. L.vo n. 297 del 1994 e D.P.R. n. 323 del 1998, non ha mai costituito titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie permanenti istituite dall’ art. 401 D. L.vo n. 297 del 1994 , essendo, invece, previsto a tale fine il superamento di procedure di natura concorsuale (concorsi regionali per titoli ed esami) rispetto alle quali il diploma magistrale costituiva requisito di partecipazione (ai sensi dell’ art. 402 D. L.vo n. 297 del 1994).

Di conseguenza sono infondate tutte le domande di annullamento e di condanna al risarcimento dei danni subiti proposte dagli appellanti.

Per quanto riguarda lo specifico aspetto della eventuale sopravvenuta stipula dei contratti di lavoro il Collegio intende precisare come da ciò non possa venire in rilievo una cessazione della materia del contendere, atteso che tali stipulazioni non paiono suscettibili di tradursi in automatica soddisfazione della pretesa dei ricorrenti, spettando all’Amministrazione valutare il comportamento da tenere alla luce dell’esito del presente giudizio, in forza di specifica clausola contrattuale ovvero in mancanza di clausola contrattuale, attraverso i poteri di autotutela di cui è titolare.

2. Parte appellante lamenta error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 74 e 88 cod. proc. amm. Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost.. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia .

Secondo parte appellante la sentenza gravata sarebbe illegittima in quanto non affronta l’eccezione sollevata dagli odierni appellanti relativa all’irragionevolezza del provvedimento impugnato, non avendo il Ministero appellato esercitato i doverosi poteri di autotutela a seguito di numerose sentenze, passate in giudicato, che avevano determinato l’immissione in ruolo di migliaia di docenti muniti del medesimo titolo di studio.

Parte appellante non condivide la tesi prospettata dalla Adunanza Plenaria laddove assume che la rivendicazione del diritto all’inserimento nelle graduatorie andava necessariamente prospettata all’epoca del primo aggiornamento successivo alla trasformazione (2007), dal momento che le successive operazioni amministrative costituirebbero un mero aggiornamento dei titoli senza alcuna valutazione discrezionale sulle condizioni di ammissione.

Parte appellante ritiene che dall’ordinamento di settore si ricaverebbe che il diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002 costituisce una qualifica professionale che consente l’esercizio stabile della professione di docente e, quindi, legittima l’assunzione nei ruoli del personale statale.

Parte appellante lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 197, 401 e 402 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d. l. 7 aprile 2004 n. 97 (conv. in l. 4 giugno 2004 n. 143) e della tabella allegata. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 605 e 607 della l. 27 dicembre 2006 n. 296. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/36/Ce, recepita con d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d. p. r. 23 luglio 1998 n. 323. Violazione e falsa applicazione del d. i. 13 marzo 1998. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co. 416 della l. 24 dicembre 2007 n. 244. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 20 del d. l. 13 maggio 2011 n. 70 (conv. in l. 12 luglio 2011 n. 106). Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 2 ter e quater del d. l. 29 dicembre 2011 n. 216 (conv. in l. 24 febbraio 2012 n. 14). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti. Disparità di trattamento. Illogicità. manifesta ingiustizia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 septies e nonies della l. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di autotutela amministrativa. Difetto assoluto di motivazione .

Ritiene che i diplomati magistrali fossero già in possesso del titolo abilitante quando avvenne la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, a nulla rilevando il momento in cui, materialmente ed ora per allora, tale ricognizione sia avvenuta, il limite ex art. 1, c. 605 della l. 27 dicembre 2006 n. 296, che trasformò le graduatorie permanenti in GAE, valendo esclusivamente per gli inserimenti di nuovi abilitati e non anche per i docenti già in possesso di abilitazione.

Secondo parte appellante il Ministero resistente avrebbe dovuto senz’altro consentire a tutti i docenti titolari di diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002 di inserirsi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, ben potendo prevedere tale facoltà in

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