Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2020-11-02, n. 202006406

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2020-11-02, n. 202006406
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202006406
Data del deposito : 2 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2020

N. 04159/2020 REG.RIC.

N. 06406/2020 REG.PROV.CAU.

N. 04159/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4159 del 2020, proposto dal signor L G G, rappresentato e difeso dall'avvocato C P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Cineca-Consorzio interuniversitario, in persona del rappresentante legale pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti

la signora Francesca Parisi, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

dell'ordinanza di questa sezione n. 4178/2020;


Visti il ricorso per l’esecuzione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri appellati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 114, comma 5, cod. proc. amm.;

Esaminate le ulteriori memorie e documenti depositati;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2020 il Cons. S T e uditi per le parti l’avvocato Pellegrini Quarantotti e l’avvocato dello Stato Giovanni Greco;


Considerato che :

- come è stato rilevato nella camera di consiglio del 29 ottobre 2020 il Ministero intimato e indicato quale soggetto tenuto allo svolgimento dell’attività istruttoria disposta dall’ottemperanda ordinanza, con alcune relazioni depositate nell’ambito di giudizi analoghi a quello in esame, chiamati all’odierna udienza e aventi parti private patrocinate dal medesimo difensore, ha depositato una relazione istruttoria, datata 27 ottobre 2020, con cui, tra l’altro, ha rappresentato di avere già assegnato sul totale di 9.183 posti messi a bando (comprensivi dei contratti statali) complessivamente 9.019 posti, con la precisazione che i contratti statali (pari a n. 8.000) sono stati integralmente assegnati;

- con l’ordinanza ottemperanda la Sezione non ha disposto l’immatricolazione della parte ricorrente alla Scuola di specializzazione prescelta, limitandosi ad ordinare all’Amministrazione intimata la valutazione dell’istanza di immatricolazione avanzata dall’odierna ricorrente, nel rispetto della graduatoria e delle disponibilità esistenti, da considerare secondo il principio della tendenziale necessità di saturare le risorse disponibili, che, per propria natura, potrebbe non condurre necessariamente alla sua applicazione integrale, viste le possibilità fisiologiche di esiti non ottimali;

- l’attività svolta in sede amministrativa e riportata nelle richiamate relazioni istruttorie assume valenza generale, essendo riferibile, dunque, anche al giudizio in esame, nonché, da un lato, costituisce esecuzione dell’ordine di riesame impartito con la ridetta ordinanza ottemperanda, avendo l’Amministrazione provveduto ad una ricognizione dei posti disponibili e all’assegnazione, per la quasi totalità, delle borse bandite per l’anno accademico rilevante nel presente giudizio;
dall’altro, stante la complessità che caratterizza il contingentamento, finanziamento e programmazione delle risorse relative al concorso alle scuole di specializzazione in area sanitaria, non consentirebbe al momento di effettuare una celere riprogrammazione delle risorse economiche per una procedura concorsuale bandita, per l’anno accademico 2018/2019, le cui prove di esame si sono svolte a luglio 2019 e il cui avvio dell’anno accademico è avvenuto il primo novembre 2019;

- in ogni caso, l’applicazione del principio di tendenziale integrale utilizzo delle risorse disponibili, affermato nell’ordinanza ottemperanda, imponendo di fatto all’amministrazione di svolgere nuove fasi procedimentali, da un lato, rende difficile sostenere che gli esiti favorevoli possano essere limitati alle sole parti ricorrenti, trattandosi peraltro di intervenire su un'unica graduatoria nazionale di merito e dall’altro impone un vaglio preliminare della fondatezza della posizione del singolo ricorrente, secondo il criterio della cd. prova di resistenza, ossia dell’esistenza di una adeguata possibilità di utile collocazione in graduatoria della parte interessata in considerazione del punteggio conseguito e delle residue disponibilità rimaste, che può essere svolta compiutamente solo nella fase di merito del presente giudizio;

Ritenuto che , in ragione di quanto sopra, la domanda di ottemperanza non può essere accolta;

Stimato che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase di giudizio;

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