Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-08-07, n. 202307584

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-08-07, n. 202307584
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307584
Data del deposito : 7 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2023

N. 07584/2023REG.PROV.COLL.

N. 03653/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3653 del 2023, proposto dai signori M A, M A, E C, Daniele D'Angelo, G D M, F L M, A G T, S V e S V, rappresentati e difesi dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno e dal Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 17646/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso ritualmente proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, i signori M A, M A, E C, Daniele D'Angelo, G D M, F L M, A G T, S V e S V, odierni appellanti, hanno impugnato l’art. 2 del Bando di concorso per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di Vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto dal Dipartimento dei vigili del fuoco con decreto n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 25 febbraio 2022, nonché – più a monte – l’art. 5, d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal d.lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, nella parte in cui prevedono che il diploma necessario per la partecipazione al concorso debba essere posseduto al momento della scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione e non possa invece essere conseguito al termine dell’anno scolastico in corso.

2. I ricorrenti hanno dedotto «disparità di trattamento», nonché la «violazione dell’art. 3 Cost.» in considerazione del fatto che: i. alcuni bandi di concorso (tra cui quello per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri, e quello per la selezione degli Allievi agenti del Corpo della polizia penitenziaria) prevedono la possibilità di acquisire il diploma anche al termine dell’anno cui si riferisce il bando;
ii. l’art. 3, comma 6, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha previsto che «ai fini dell’accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato il prescritto titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente prevista possono essere conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare».

In ragione di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento in parte qua del bando gravato – ove necessario previa proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma, 1, lett. d), d.lgs. n. 217 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 127 del 2018 – e, in via cautelare, l’ammissione alla prova preselettiva del concorso.

3. Il concorso oggetto del contendere si è articolato, previa preselezione (all’esito della quale è dichiarato idoneo, e può quindi prendere parte alle successive prove di concorso) nello svolgimento di tre prove motorio attitudinali e della valutazione dei titoli dichiarati.

4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

5. Con l’ordinanza 24 maggio 2022 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, statuendo che «… sussistono adeguate ragioni di periculum per adottare la misura cautelare richiesta, ovvero per ammettere con riserva i ricorrenti alla procedura concorsuale in oggetto».

Per effetto di tale ordinanza hanno partecipato alla prova preselettiva, superandola, e medio tempore hanno conseguito il diploma d’istruzione secondaria di secondo grado, così da prendere parte alle successive prove di concorso.

6. Con sentenza n. 17646 dell’11 ottobre 2022 il Tar ha respinto il ricorso.

Ha premesso che nessuno dei ricorrenti ha conseguito il diploma, neanche anteriormente allo svolgimento della prima prova - anche preliminare - del concorso;
laddove, ai sensi degli artt. 2, ultimo comma, d.P.R. n. 3 del 1957 e 2, comma 7, d.P.R. n. 487 del 1994 i requisiti prescritti per la partecipazione ad una procedura concorsuale devono generalmente essere posseduti «alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. Tali disposizioni esprimono un principio generale delle procedure concorsuali che – salvo deroghe espresse – è valido per l’accesso a tutti i pubblici impieghi, essendo finalizzato a «garantire la parità di trattamento tra i candidati;
la necessità di individuare correttamente i soggetti partecipanti prima dell’inizio della procedura;
l’eliminazione delle incertezze sul numero dei partecipanti;
la previa fissazione di regole idonee a ridurre l’eventuale contenzioso successivo».

Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, ha escluso che possa configurarsi disparità di trattamento con riferimento al diverso regime previsto per le procedure selettive per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri. La procedura selettiva richiamata come tertium comparationis dai ricorrenti, infatti, riguarda l’accesso al percorso formativo per gli ufficiali di carriera delle forze armate, al termine del quale – com’è noto – è previsto il conseguimento di un diploma di laurea. In tale ipotesi la possibilità per i diplomandi di partecipare alla selezione prima del conseguimento del titolo è ragionevolmente collegata alla necessità di garantire contemporaneamente sia la continuità del percorso formativo di coloro che intendono intraprendere tale percorso di studi dopo il diploma, sia la possibilità della p.a. di svolgere le prove selettive in tempo utile per l’inizio del nuovo anno accademico (senza doverle necessariamente concentrare nel breve lasso di tempo che intercorre tra la fine dell’anno scolastico e l’inizio del nuovo anno accademico). Una tale esigenza – tipica delle prove finalizzate all’accesso a percorsi formativi universitari – non si rinviene, invece, nella procedura concorsuale per l’accesso a pubblici impieghi, quale è quella oggetto del presente ricorso.

7. Avverso tale sentenza è stato proposto appello, riproponendo in chiave critica i motivi sollevali in primo grado e non accolti

8. Si è costituito il Ministero dell’Interno appellato per chiedere la reiezione del gravame.

9. Nella pubblica udienza del 6 luglio 2023 il Collegio, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale, ha trattenuto la causa in decisione.

10. L’appello è infondato.

Con le due censure dedotte con il primo motivo gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata per non aver colto l’analogia tra il reclutamento dei Vigili del fuoco e quello della polizia penitenziaria e degli agenti di P.S.

È stato rilevato che il giudice di primo grado ha omesso ogni riferimento al bando di concorso per la selezione degli allievi agenti del Corpo della polizia penitenziaria, malgrado la stessa lex specialis fosse stata originariamente citata nel novero dei bandi richiamati nel ricorso di primo grado ai fini della comparazione, per dimostrare la presunta disparità di trattamento. Detta omissione sarebbe non priva di significato perché il bando per la selezione degli allievi agenti di polizia penitenziaria riguarda una procedura di reclutamento analoga a quella in contestazione.

Le censure non sono suscettibili di positiva valutazione atteso che i bandi invocati come analoghi dalla parte appellante rispondono, tuttavia, a logiche di reclutamento proprie dei rispettivi ordinamenti, non autonomamente mutuabili all’assunzione dei vigili del fuoco. Tale conclusione trova conferma nel raffronto tra i due distinti ordinamenti del personale e, segnatamente, dalle disposizioni che delineano le rispettive e distinte funzioni espletate dal relativo “personale”.

Si tratta rispettivamente del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 che, all’art 13 prevede espressamente le funzioni che svolge il personale del CNVF individuandole precisamente “nell’attività di prevenzione degli incendi …. diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze”;
laddove, il d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (recante ‘Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia’), all’art. 5 indica le peculiari funzioni spettanti agli agenti di P.S., certamente distinte e non sovrapponibili a quelle del personale dei VVFF. Ciò emerge chiaramente dalla semplice lettura della disposizione che, nel precisare le funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti prevede testualmente che: “1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

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