Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-03-23, n. 201701317

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-03-23, n. 201701317
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701317
Data del deposito : 23 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2017

N. 01317/2017REG.PROV.COLL.

N. 03923/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3923 del 2016, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

P G non costituito in giudizio;



per la riforma della sentenza in forma semplificata del TAR Puglia - Bari, sez. III, n. 111/2016, resa tra le parti e concernente il diniego di collocamento dell’appellato in aspettativa per un anno, ai fini dell’avviamento di attività commerciale;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. D D C e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Natale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

P G, tenente dell’Esercito Italiano, ha presentato al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, istanza in data 30.4.2015 di collocamento in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’attività di servizio ai sensi dell’art. 18 della Legge 4 novembre 2010 per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1 giugno 2015, rappresentando la volontà di avviare un’attività di lavoro autonomo di tipo imprenditoriale nel settore metalmeccanico, ed in particolare nella produzione di software e nella manutenzione di hardware.

A fronte del diniego opposto dall’amministrazione di appartenenza, lo stesso ha spiegato ricorso, accolto in prime cure con compensazione delle spese di lite.

Avverso la decisione ha proposto appello il Ministero della Difesa concludendo per la integrale riforma della sentenza impugnata, vinte le spese di lite.

L’appellato non si è costituito in giudizio.



DIRITTO

La controversia verte sulla questione dell’applicabilità al personale militare in regime di diritto pubblico degli istituti della dispensa dal servizio e del collocamento in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’attività di servizio in ipotesi di avviamento di un’attività di lavoro autonomo di tipo imprenditoriale al fine di esercitarne il mestiere, il commercio o l’industria.

Giova al riguardo precisare il quadro normativo di riferimento.

L’art. 3 del D.lvo n. 165/2001 pone il principio generale secondo cui determinate categorie di pubblici dipendenti, tra cui il personale militare, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti.

L’ordinamento militare è oggi regolamentato dal testo unico adottato con il D.lvo n. 66/2010 (cd codice dell’ordinamento militare), il quale disciplina espressamente agli artt. 894 e 901 il regime, rispettivamente, delle incompatibilità professionali e dell’aspettativa per motivi privati.

L’art. 894 cit., in particolare, fissa al comma 1 il principio generale secondo cui la professione di militare è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo

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