Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-03-25, n. 202102510

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-03-25, n. 202102510
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102510
Data del deposito : 25 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2021

N. 02510/2021REG.PROV.COLL.

N. 03224/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3224 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Costanzo, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Fabio Massimo n. 107, presso lo studio dell’avv. Francesco Attianese, per mandato su foglio separato unito all’appello, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;



contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione 6^, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso in primo grado n.r. -OMISSIS-, proposto per la revocazione della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione 1^, n.-OMISSIS-, con cui sono stati rigettati i ricorsi riuniti n.r. -OMISSIS-e n.r.-OMISSIS-proposti per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia del 9 aprile 1993 di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi tre, con conseguente riduzione del computo dell’anzianità, degli atti presupposti, e del consequenziale provvedimento di esclusione dal concorso per vice soprintendente della Polizia di Stato.

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Leonardo Spagnoletti nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2020, celebrata nei modi e nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Nessuno presente per le parti costituite.



FATTO e DIRITTO

1.) -OMISSIS-, già dipendente della Polizia di Stato ora in quiescenza, è stato destinatario:

a) di un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio per la durata di tre mesi, con riduzione del computo dell'anzianità per un periodo pari -irrogata con decreto del Capo della Polizia n. 333-D\6955 di prot. del 9 aprile 1993- impugnato con ricorso n.r. -OMISSIS-, unitamente agli atti del procedimento, ivi compresa la deliberazione del Comitato provinciale di disciplina in data 22 febbraio 1993;

b) di un provvedimento di esclusione dal concorso per vice sovrintendente della Polizia di Stato - disposta con atto ministeriale del 16 settembre 1994, comunicato con telex n. 2.7\Pers. 3822 del 17 settembre1994 - impugnato con ricorso n.r. 12994\94.

1.1) Con sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione 1^, n.-OMISSIS-, i due ricorsi, previa riunione, sono stati rigettati, e tale sentenza, non appellata, è passata in giudicato.

1.2) Con ricorso n.r. -OMISSIS-, l’interessato ha chiesto, ai sensi dell’art. 106 c.p.a., la revocazione della predetta sentenza, adducendo la scoperta, in data poi precisata in memoria come riferita al 15 aprile 2016 presso sottoscala della propria abitazione, di documenti asseritamente rilevanti e decisivi, - afferenti a talune circostanze in relazione alle quali avrebbe svolto attività intesa all’accertamento delle condotte poste in essere dal proprio superiore gerarchico preposto, all’epoca, alla direzione del -OMISSIS-- invocando con distinti motivi le fattispecie revocatorie di cui all’art. 395 c.p.c. nn. 3 e 4.

2.) Con sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per la Campania, Sezione 6^, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, accogliendo l’eccezione pregiudiziale spiegata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, in base alla seguente motivazione:

Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza n. -OMISSIS-per i motivi di cui ai numeri 3 e 4, art. 395 c.p.c. (si rammenta che l’art. 106 c.p.a. rinvia per la revocazione alla casistica prevista dagli artt. 395 e 396 c.p.c.).

Segnatamente (quanto ai motivi di cui al numero 3), afferma di aver ritrovato dopo la pronuncia del T.A.R. dei documenti decisivi per la decisione della causa che all’epoca non ha potuto presentare per causa di forza maggiore; si tratterebbe, in particolare, di documenti che si pensavano smarriti e poi ritrovati “poco tempo fa”. Specifica ulteriormente il ricorrente, in replica all’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale, che i documenti sarebbero stati rinvenuti in data 15 aprile 2016 riordinando la casa (il sottoscala dell’abitazione).

Ai sensi dell’art. 395 c.p.c. le sentenze possono essere impugnate per revocazione: “n. 3) se dopo la sentenza sono stati ritrovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario”.

Come evidenziato dall’Avvocatura il motivo di revocazione di cui n. 3) richiede la sussistenza di una serie di presupposti che si aggiungono a quello della decisività dei documenti per la decisione della causa. In particolare, il ricorrente ha l’onere di provare che la mancata produzione a suo tempo dei documenti derivi effettivamente da causa di forza maggiore o da fatto della controparte e non già dalla sua inerzia, posto che la

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