Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-10-12, n. 202006130

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-10-12, n. 202006130
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202006130
Data del deposito : 12 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2020

N. 06130/2020REG.PROV.COLL.

N. 03557/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3557 del 2020, proposto da
Mastria Vending s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cirami in Roma, via Flaminia n. 405;

contro

Blue Vending s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e Liceo classico Giulio Cesare - Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 11 febbraio 2020 n. 1799, redatta in forma semplificata;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2020 il Cons. D S e uditi per le parti gli avvocati Francesco Americo, in dichiarata sostituzione dell'avv. S G, eMarco Orlando in dichiarata sostituzione dell'avv. E T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 3557 del 2020, Mastria Vending s.r.l. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 11 febbraio 2020 n. 1799, redatta in forma semplificata, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Blue Vending s.r.l. contro la stessa appellante, il Ministero dell’Istruzione e il Liceo classico Giulio Cesare - Roma per

a) l'annullamento:

- del provvedimento di aggiudicazione, prot. n. 4053/4.1.i, del 24 luglio 2019, a firma del Dirigente Scolastico del Liceo Classico statale “Giulio Cesare”, mai comunicato alla società ricorrente;

- dei verbali di gara del 14 giugno, 18 giugno e 3 luglio 2019;

- dell'eventuale verbale di consegna dei lavori alla “Mastria Vending s.r.l.”, di estremi sconosciuti;

- di ogni atto antecedente, connesso e consequenziale.

b) la condanna del Liceo Classico statale “Giulio Cesare”, previa declaratoria di inefficacia ex tunc del contratto nelle more eventualmente sottoscritto e previo accertamento dell'effettiva possibilità della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione e di subentrare nel contratto, ad aggiudicare la gara alla ricorrente e a stipulare il relativo contratto secondo l'offerta dalla stessa presentata, ovvero, in subordine, per la condanna del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Liceo Classico statale “Giulio Cesare” al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in favore della ricorrente ex art. 30 e 124 d.lgs. n. 104/2010.

I fatti di causa possono essere così riassunti.

Con il ricorso in primo grado gravame la società oggi appellata ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stata disposta l'aggiudicazione a favore della srl Mastria Vending della procedura aperta indetta dall’intimato istituto per la concessione del servizio di erogazione di bevande calde e fredde e snack mediante distributori automatici (in numero di 12) da installare presso la propria sede.

In punto di fatto deve essere evidenziato che:

I) il bando prevedeva per la fornitura di caffè in grani una grammatura minima di 7,50 per erogazione e che in tutte le miscele doveva essere garantita una componente minima di qualità arabica pari all’80%;

II) nella graduatoria finale la società controinteressata, cui è stata successivamente aggiudicata la gara de qua, risultava inserita al primo posto con punti 96,50 mentre la società ricorrente si è classificata al secondo posto con punti 92,20.

Il proposto gravame è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione del bando di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt.3, 41 e 97 della Costituzione. Violazione della par condicio e del principio di non discriminazione. Violazione del principio dell’autovincolo e del principio di unicità, conformità ed immodificabilità dell’offerta. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità e falsità dei presupposti, ingiustizia e illogicità manifesta;
sviamento, arbitrarietà, violazione del principio di efficacia, imparzialità, trasparenza e proporzionalità;

2) Violazione del bando di gara nella parte in cui è prevista l’inammissibilità di offerte parziali e/o condizionate o con varianti, Violazione e falsa applicazione dell’art.32 del D.lgvo n.50/2016. Violazione del principio di determinazione dell’oggetto del contratto, del principio di unicità ed immodificabilità dell’offerta. Violazione dei principi generali di trasparenza, par condicio e favor partecipationis nelle pubbliche gare. Carenza di istruttoria. Arbitrarietà.

Sempre con il ricorso in trattazione la Blue Vending ha chiesto, altresì, la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica con aggiudicazione della gara de qua a proprio favore, previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria, ovvero in via subordinata per equivalente.

Si è costituito l’intimato Ministero con memoria di stile.

Si è pure costituita la Mastria Vending srl contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Il ricorso è stato discusso alla camera di consiglio del 4 febbraio 2020 e deciso con la sentenza appellata, redatta in forma semplificata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le censure proposte, sottolineando come l’offerta dell’aggiudicataria non corrispondesse a quanto richiesto dal bando di gara.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante, originaria vincitrice della procedura, evidenzia l’errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie difese.

Nel giudizio di appello, si sono costituiti l’Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell’Istruzione e Liceo classico Giulio Cesare - Roma, in mera resistenza e la Blue Vending s.r.l., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Dopo l’accoglimento della domanda di adozione di misure cautelari inaudita altera parte, avutosi con decreto presidenziale 5 maggio 2020 n. 2364, all’udienza del 21 maggio 2020, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza 21 maggio 2020 n. 2751.

Alla pubblica udienza del giorno 1 ottobre 2020, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione, previo deposito di dichiarazione di rinuncia all’appello.

DIRITTO

Il ricorso è improcedibile per intervenuta rinuncia agli atti.

Come prevede espressamente l’art. 84 del codice del processo amministrativo (e già prima l’art. 46 del Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642, di approvazione del regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), “la parte può rinunciare al ricorso in qualunque stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata nella segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo ad ogni circostanza, ritenga di compensarle.

La rinunzia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse non si oppongono, il processo si estingue”.

L’abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce, ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all’uopo espressamente autorizzato, e dell’intervenuta conoscenza della controparte dell’atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma, ma anche mediante altre forme equipollenti, quali il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 244;
o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite).

Intervenute le dette formalità, spetta infine al giudice pronunciare, espressamente ed a seguito di un accertamento che coinvolga la presenza dei detti requisiti, l'estinzione del giudizio, permanendo, fino a quel momento, il potere del rinunciante di revocare il proprio atto.

Effetto della rinuncia è pertanto, dal lato sostanziale, quello di determinare la cristallizzazione della situazione dedotta al momento anteriore della proposizione del ricorso, dall’altro lato, di carattere schiettamente processuale, quello di comportare l’obbligo di provvedere al rimborso delle spese sostenute dalla controparte (che tuttavia costituisce una posizione disponibile delle parti costituite, potendovi queste rinunciare).

Venendo al caso in questione, non può non notarsi come le dette condizioni siano state integralmente adempiute con l’atto depositato in data 31 luglio 2020, sul quale la controparte ha avuto modo di interloquire con memoria depositata il 15 settembre 2020.

Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello, stanti le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa (così da ultimo, Cassazione civile, sez. un., 30 luglio 2008 n. 20598).

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