Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2023-09-25, n. 202303956

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2023-09-25, n. 202303956
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303956
Data del deposito : 25 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2023

N. 06653/2023 REG.RIC.

N. 03956/2023 REG.PROV.CAU.

N. 06653/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6653 del 2023, proposto da


M S, rappresentato e difeso dagli avvocati D V, A V D C, S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D V in Roma, Lungotevere Marzio n.3;


contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dir.Gen. Pp.Ss. Risorse Umane Ssn - Ufficio II - Riconoscimento Titoli Prof.Sanitarie Lauree Specialistiche e Magistrali, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02580/2023, resa tra le parti


Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;


Vista la produzione documentale depositata dalla parte appellante e dalla parte appellata in data 18 settembre 2023;

Considerato che, dalla suddetta documentazione, emerge che, con decreto nr. DGPROF-0050630-P-15/09/2023, il Ministero della Salute, in data 15 settembre 2023, ha riconosciuto il titolo richiesto dall’appellante;

Considerato che, in data 18 settembre 2023, l'Amministrazione appellata ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere;

Considerato che nulla è stato dedotto da parte appellante che si è limitata a depositare lo stesso decreto;

Ritiene il Collegio sussistere le condizioni per la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse, da cui consegue l’improcedibilità dell’appello cautelare.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti.

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