Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-07-26, n. 202406751

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-07-26, n. 202406751
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406751
Data del deposito : 26 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2024

N. 06751/2024REG.PROV.COLL.

N. 07756/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7756 del 2021, proposto dal signor M R, rappresentato e difeso dall'avvocato G L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D P, A P e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

del Comune di Bagno a Ripoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della società Tram di Firenze s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Lombardo e Duccio Maria Traina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione prima) n. 00604/2021, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze, del Comune di Bagno a Ripoli e della società Tram di Firenze s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 il la consigliera S M;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La vicenda per cui è causa riguarda la nuova approvazione degli atti progettuali – a seguito di alcune modifiche - della nuova linea 3.2 (da viale Strozzi fino a Bagno a Ripoli) del sistema tranviario fiorentino, già esclusa dalla sottoposizione alla procedura di V.I.A. per effetto della determinazione 30 settembre 2009 n. 2009/DD/09657 del Dirigente la Direzione Ambiente del Comune di Firenze.

2. Nel corso del procedimento finalizzato alla verificazione di assoggettabilità a V.I.A. del nuovo progetto, avviato dal Comune di Firenze, l’odierno appellante (consigliere comunale di Firenze) presentava le proprie osservazioni contrarie; con deliberazione 20 ottobre 2020 n. 2020/G/00394 (proposta n. 2020/00479), la Giunta comunale di Firenze escludeva dalla sottoposizione a V.I.A. anche il nuovo progetto, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della l.r. 12 febbraio 2010, n. 10.

2. Il ricorso di primo grado avverso siffatta determinazione veniva affidato a sei mezzi di gravame (da pag. 7 a pag. 29).

Il ricorrente deduceva, altresì, l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 - bis della l.r. Toscana n. 10 del 2010 nella parte in cui attribuisce anche ai Comuni la competenza per i procedimenti di assoggettabilità a VIA.

3. Nella resistenza del Comune di Firenze e della società Tram di Firenze s.p.a., e con l’intervento ad opponendum del Comune di Bagno a Ripoli, il T.a.r. ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire.

4. L’appello del signor R, rimasto soccombente, è affidato ai seguenti motivi.

I. L’appellante fa anzitutto rilevare di essere un cittadino di Firenze, da tempo residente esattamente lungo il tracciato della nuova tramvia “Piazza Libertà - Bagno a Ripoli” che il Comune intende realizzare senza sottoporre il progetto a VIA.

La residenza del ricorrente non è mai stata contestata nel corso del giudizio di primo grado.

Tale circostanza sarebbe sufficiente a dimostrare la situazione di stabile collegamento giuridico con l’area oggetto dell’intervento radicando la legittimazione al ricorso in materia ambientale.

In ogni caso, la

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