Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-06-16, n. 202305958
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Testo completo
Pubblicato il 16/06/2023
N. 05958/2023REG.PROV.COLL.
N. 08059/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8059 del 2020, proposto dai dott.ri C L, E D S e A E, rappresentati e difesi dall’avv. prof. G T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo n. 101;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Sigg. S Pse, Cataldo Gregucci, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda ter , del 29 gennaio 2020, n. 1245, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il cons. Francesco Guarracino e udito per la parte appellante l’avv. G T;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, integrato da motivi aggiunti, i dottori C L, E D S e A E impugnavano in parte qua i provvedimenti con cui erano stati nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale della Guardia di Finanza all’esito del corso di formazione annuale cui erano stati ammessi in qualità di vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 22 sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale per l’anno 2011, nonché il bando d’indizione del concorso medesimo, dolendosi che fosse stato attribuito loro il grado di sottotenente, anziché il grado superiore di tenente che già possedevano, e chiedevano l’accertamento del diritto all’inquadramento nel suddetto ruolo col grado di tenente con anzianità di servizio dal 4 maggio 2009 e alla ricostruzione della carriera, da tale data, ai fini economici e previdenziali.
Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. adito ha respinto il ricorso.
Avverso la decisione di primo grado i ricorrenti hanno interposto appello, al quale hanno resistito il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza.
Le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle proprie ragioni.
Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
E’ controversa in giudizio la legittimità dell’inquadramento degli odierni appellanti col grado di sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo speciale della Guardia di Finanza all’esito del corso di formazione quali vincitori del relativo concorso pubblico indetto con determinazione del 1° luglio 2011, anziché col grado superiore di tenente che gli stessi già avevano conseguito nel corso del loro periodo di ferma prefissata.
Vanno brevemente ricapitolati gli antecedenti in fatto.
Gli appellanti avevano contratto il 4 maggio 2009 una ferma prefissata della durata di 30 mesi quali vincitori del concorso del 2008 per l’arruolamento di 50 allievi ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di Finanza;nominati sottotenenti in ferma prefissata con decorrenza 13 settembre 2009, al compimento del secondo anno di permanenza nel grado avevano conseguito valutazione positiva per l’avanzamento al grado superiore ed erano stati promossi al grado di tenente con decorrenza dal 13 settembre 2011.
Avendo superato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 22 sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo della Guardia di Finanza indetto con determinazione del 1° luglio 2011, erano stati ammessi al relativo corso di formazione della durata di un anno e all’esito avevano conseguito la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo speciale con decorrenza dal 13 dicembre 2012, giorno successivo a quello di conclusione del corso.
Nelle more, erano stati ammessi su domanda a un’ulteriore ferma annuale a decorre dal 4 novembre 2011 e poiché tale ferma avrebbe dovuto concludersi prima del termine del corso di formazione, con decorrenza dal 4 novembre 2012 erano stati richiamati in servizio, senza soluzione di continuità, in virtù dell’art. 26, comma 6, dello stesso bando di concorso del 2011.
La loro tesi, sostenuta in primo grado invocando le disposizioni normative sulle forze di completamento delle quali avrebbero fatto parte dal 4 novembre al 13 dicembre 2012 e argomentando che la previsione di legge per cui gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti col grado di sottotenente (art. 8 d.lgs. n. 69/2001) non sarebbe stata applicabile agli ufficiali provenienti dalla ferma prefissata, ma solo ed esclusivamente alle categorie di militari che la stessa norma (ora abrogata) espressamente e tassativamente individuava, è stata respinta dal giudice di primo grado.
Il T.A.R. ha motivato il rigetto osservando:
- per un verso, che poiché i ricorrenti avevano partecipato al concorso in virtù della loro qualità di ufficiali in ferma prefissata, e non di completamento, ed essendo il contingente dei posti per cui avevano partecipato costituito da 9 posti “destinati agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della Guardia di Finanza”, le disposizioni dagli stessi invocate non sarebbero state applicabili al caso di specie;
- per altro verso, nella sostanza, che l’assenza di specifico riferimento nell’ art. 8, comma 1, del d.lgs. 69/2001 alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata si doveva al fatto che questa figura era stata introdotta solo col successivo d.lgs. 215/2001 e che poiché l’art. 24, comma 4 bis, di quest’ultimo consentiva agli ufficiali in ferma prefissata (che avessero soddisfatto determinate condizioni) di partecipare, in relazione ai posti loro riservati, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 69/2001 e poiché l’art. 8, comma 3, del d.lgs. 69/2001 prevedeva che i candidati utilmente collocati nella relativa graduatoria di merito erano promossi, al termine del corso di formazione, per l’appunto a sottotenente del ruolo speciale (in tal senso dovendo pianamente intendersi la motivazione del T.A.R.) anche il secondo motivo di ricorso doveva ritenersi infondato.
In critica alla sentenza appellata, gli appellanti riprendono e sviluppano argomenti prospettati nel giudizio di primo grado.
Ciò che, nella sostanza, contestano è la “retrocessione” di grado che avrebbero subito per il fatto di essere stati nominati sottotenenti nonostante fossero stati incorporati nel corso di formazione senza aver mai rinunciato al grado (di tenente) posseduto, sostenendo la natura “ibrida” della disciplina che sarebbe loro applicabile tanto per il fatto di aver partecipato al concorso de quo in una qualità, quella di ufficiale ausiliario, mai congedato, in posizione di rafferma, a loro avviso peculiare e diversa da tutte le altre (perché differente sia da quella del personale degli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, ai fini della iscrizione in ruolo destinatari dell’art. 8 del d.lgs. n. 69/01;sia da quella degli ufficiali in ferma prefissata in servizio o in congedo, destinatari dell’art. 24, comma 4 bis, del d.lgs. n. 215/2001;sia degli ufficiali delle forze di completamento, destinatari dell’art. 25, comma 4, ult. periodo, del d.lgs. n. 215/2001), che per l’ulteriore fatto che sarebbero transitati nel completamento durante il corso di formazione.
Il bando non avrebbe potuto non tener conto, ai fini della formazione della graduatoria di merito per l’accesso alla frequenza al corso, del servizio ancora in essere in qualità di ufficiali provenienti dalla ferma prefissata, postergandoli al personale I.S.A.F., e la necessità che fosse loro riconosciuta l’iscrizione in ruolo col grado rivestito (cioè tenente), dopo l’ultimo dei parigrado in ruolo, come previsto dall’art. 25, comma 4, ult. periodo del d.lgs, n. 215/2001 per gli ufficiali inferiori delle forze di completamento troverebbe conferma nel richiamo operato dall’art. 2143 c.o.m. sull’applicabilità agli ufficiali delle forze di completamento del Corpo della Guardia di Finanza, in quanto compatibili, delle norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nello stesso codice, segnatamente dell’art. 659 (per gli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica) e dell’art. 665 (per l’Arma dei Carabinieri) in base ai quali, al termine di prescritti corsi formativi previsti per il reclutamento degli ufficiali del ruolo, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento sono iscritti in ruolo col grado rivestito dopo l’ultimo dei parigrado in ruolo.
Non tener conto che i fatti descritti distinguerebbero la loro posizione sia da quella degli ex ufficiali che erano transitati in congedo per poi vincere un concorso in S.P.E., sia da quella di quanti avevano partecipato a un corso nelle more della ferma prefissata senza transitare nella rafferma o nel completamento, sia da quella degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri cui, in contesti non dissimili, sarebbe richiesto di sottoscrivere una rinuncia al grado concreterebbe un’evidente lesione del principio di uguaglianza e una illogicità manifesta.
Può prescindersi dall’approfondimento delle eccezioni proposte in rito dalla parte appellata, perché l’appello si manifesta infondato nel merito.
Il concorso cui hanno partecipato gli appellanti era riservato agli ufficiali in ferma prefissata sia in servizio che in congedo ed era destinato al reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo, come all’epoca previsto dal combinato disposto dell’art. 24, comma 4 bis, del d.lgs. 215/2001 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 69/2001, il quale ultimo espressamente stabiliva, al comma terzo, che alla conclusione del corso i candidati venissero nominati al grado di sottotenente.
Alla data di scadenza della presentazione delle domande (il trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale, avvenuta in data 8 luglio 2011) essi rivestivano il grado di sottotenenti ed era ancora in corso il loro periodo originario di ferma volontaria di 30 mesi, che, come gli stessi interessati rammentano nel ricorso di primo grado, aveva avuto inizio il 4 maggio 2009.
Non è vero, dunque, che il concorso non fosse stato bandito durante la ferma prefissata e che gli appellanti vi avessero partecipato quando erano già in rafferma, come viceversa affermato nell’appello (pagg. 21 e 22).
Né maggior fondamento ha la pretesa di ravvisare nella successiva “rafferma”, con decorrenza 4 novembre 2011, uno status giuridico diverso da quello di ferma volontaria prefissata, trattandosi di null’altro che di un ulteriore periodo di ferma volontaria (cfr. art. 24, co. 6, d.lgs. n. 215/2001: “ Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere: a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro dell’economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze;…. ”).
Suggestivo ma altrettanto infondato è l’argomento basato sull’avvenuto transito, col grado di tenente, tra le forze di completamento nelle more della conclusione del corso.
Il bando di concorso, al comma 6 dell’art. 24 (rubricato “Corso di formazione e nomina a sottotenente del ruolo speciale”), stabiliva che:
“ i vincitori del concorso provenienti dagli ufficiali in ferma prefissata:
a) se in congedo alla data di inizio del corso di formazione, sono richiamati in servizio e frequentano il corso con il grado rivestito all’atto del collocamento in congedo;
b) se concludono tale ferma durante il corso di formazione, mantengono il grado rivestito fino alla conclusione dello stesso, intendendosi richiamati in servizio alla data di congedo ”.
In entrambi i casi lo scopo era di assicurare che i vincitori del concorso attendessero il corso di formazione in qualità di ufficiali in servizio, mantenendo il grado rivestito.
Il provvedimento del 31 ottobre 2012, 0326115/12 prot., col quale - richiamato il decreto del 26 ottobre 2012 con cui ventinove tenenti in ferma prefissata, erano stati posti in congedo, categoria del complemento, tra i quali gli odierni appellanti con decorrenza 4 novembre 2012 – si specificava che i frequentatori del corso in questione “sono da intendersi richiamati in servizio, dalla data di congedo a quella di conclusione dello stesso [corso], ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. b), del relativo bando di concorso” ne ha costituito semplicemente l’esecuzione.
E’ indimostrato, dunque, che essi fossero transitati nelle forze di completamento, risultando piuttosto che erano stati posti in congedo nella categoria del complemento e semplicemente richiamati in servizio per i 38 giorni che li separavano dalla conclusione del corso.
D’altronde, tutt’altra era la previsione di legge sugli ufficiali delle forze di completamento, la quale stabiliva che “ In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l’anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell’interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo ”.
Perciò, in definitiva, il loro richiamo in servizio durante il corso di formazione, come ufficiali di complemento ( status assunto col congedo), era funzionale esclusivamente a consentire che concludessero il corso e non certo alle finalità proprie del completamento (vale a dire “ … alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero …”).
Si aggiunga, a ogni buon conto, che, seppur con riferimento a diversa fattispecie, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già osservato che il trattamento di maggior favore riconosciuto agli ufficiali inferiori delle forze di completamento consentendo loro di ottenere l’inquadramento secondo il grado rivestito si giustifica in ragione della diversa e maggiore qualificazione da essi acquisita alla stregua degli incarichi svolti (cfr. C.d.S., sez. II, 7 ottobre 2021, n. 6681), il che certamente non potrebbe mai dirsi per una frequenza di 38 giorni come discente in un corso di formazione.
Da tutto ciò segue pianamente l’insussistenza anche degli allegati presupposti di una pretesa illogicità degli atti impugnati in primo grado ovvero di una lesione del principio di uguaglianza.
L’appello, pertanto, va respinto.
La novità delle questioni consente la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.