Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-06-16, n. 202305958

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-06-16, n. 202305958
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305958
Data del deposito : 16 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2023

N. 05958/2023REG.PROV.COLL.

N. 08059/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8059 del 2020, proposto dai dott.ri C L, E D S e A E, rappresentati e difesi dall’avv. prof. G T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo n. 101;



contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



nei confronti

Sigg. S Pse, Cataldo Gregucci, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda ter , del 29 gennaio 2020, n. 1245, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il cons. Francesco Guarracino e udito per la parte appellante l’avv. G T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, integrato da motivi aggiunti, i dottori C L, E D S e A E impugnavano in parte qua i provvedimenti con cui erano stati nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale della Guardia di Finanza all’esito del corso di formazione annuale cui erano stati ammessi in qualità di vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 22 sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale per l’anno 2011, nonché il bando d’indizione del concorso medesimo, dolendosi che fosse stato attribuito loro il grado di sottotenente, anziché il grado superiore di tenente che già possedevano, e chiedevano l’accertamento del diritto all’inquadramento nel suddetto ruolo col grado di tenente con anzianità di servizio dal 4 maggio 2009 e alla ricostruzione della carriera, da tale data, ai fini economici e previdenziali.

Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. adito ha respinto il ricorso.

Avverso la decisione di primo grado i ricorrenti hanno interposto appello, al quale hanno resistito il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza.

Le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle proprie ragioni.

Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

E’ controversa in giudizio la legittimità dell’inquadramento degli odierni appellanti col grado di sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo speciale della Guardia di Finanza all’esito del corso di formazione quali vincitori del relativo concorso pubblico indetto con determinazione del 1° luglio 2011, anziché col grado superiore di tenente che gli stessi già avevano conseguito nel corso del loro periodo di ferma prefissata.

Vanno brevemente ricapitolati gli antecedenti in fatto.

Gli appellanti avevano contratto il 4 maggio 2009 una ferma prefissata della durata di 30 mesi quali vincitori del concorso del 2008 per l’arruolamento di 50 allievi ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di Finanza; nominati sottotenenti in ferma prefissata con decorrenza 13 settembre 2009, al compimento del secondo anno di permanenza nel grado avevano conseguito valutazione positiva per l’avanzamento al grado superiore ed erano stati promossi al grado di tenente con decorrenza dal 13 settembre 2011.

Avendo superato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 22 sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo della Guardia di Finanza indetto con determinazione del 1° luglio 2011, erano stati ammessi al relativo corso di formazione della durata di un anno e all’esito avevano conseguito la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo speciale con decorrenza dal 13 dicembre 2012, giorno successivo a quello di conclusione del corso.

Nelle more, erano stati ammessi su domanda a un’ulteriore ferma annuale a decorre dal 4 novembre 2011 e poiché tale ferma avrebbe dovuto concludersi prima del termine del corso di formazione, con decorrenza dal 4 novembre 2012 erano stati richiamati in servizio, senza soluzione di continuità, in virtù dell’art. 26, comma 6, dello stesso bando di concorso del 2011.

La loro tesi, sostenuta in primo grado invocando le disposizioni normative sulle forze di completamento delle quali avrebbero fatto parte dal 4

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