Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-08-18, n. 202207270

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-08-18, n. 202207270
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202207270
Data del deposito : 18 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/08/2022

N. 07270/2022REG.PROV.COLL.

N. 06293/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 6293 del 2017, proposto da
Dani BI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Bianconi, Paolo Giovannelli, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Giovannelli in Roma, via Giovanni Nicotera 29;



contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda, 26 gennaio 2017, n. 1362, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2022 il Cons. Giorgio Manca e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società DANI BI s.r.l., con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha impugnato l’ordinanza n. 215 del 10 settembre 1998 con la quale il Comune di Roma ha respinto l’istanza presentata dalla medesima società in data 20 luglio 1998, per il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (di cui all’art. 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287), dal locale di via Panisperna n. 76 al locale di via Boncompagni nn. 49-5.

2. Come si evince dalla motivazione, l’amministrazione ha rilevato come «l’interessato avrebbe dovuto attivare l’esercizio di via Panisperna n. 76 entro i 180 giorni dalla data di formazione del silenzio assenso, data che decorre dal 61^ giorno dalla presentazione della domanda. A tale proposito, la commissione ritiene che debba essere data applicazione all’art. 4 della L. n. 287 del 1991» . L’amministrazione sostiene, pertanto, che la società non avrebbe attivato l’esercizio in via Panisperna n. 76 entro 180 giorni dall’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione. Ne seguirebbe la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 4 della legge n. 287 del 1991 (secondo cui «L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è revocata: a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi […] » ) e l’inammissibilità del richiesto trasferimento della sede dal locale di via Panisperna n. 76 al nuovo locale di via Boncompagni nn. 49-5.

Il silenzio assenso si sarebbe perfezionato sull’istanza del 16 maggio 1996, con la quale la società aveva chiesto il rilascio della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nei locali di via Panisperna n. 76; il rilascio venne rifiutato con ordinanza n. 230 del 3 luglio 1996, ma l’ordinanza era stata notificata oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la conseguente formazione del silenzio assenso e del titolo equipollente all’autorizzazione richiesta.

3. Con sentenza 26 gennaio 2017, n. 1362, il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso in quanto l’attività commerciale (di cui al titolo formatosi per assenso tacito) non sarebbe mai stata avviata nel locale di via Panisperna n. 76 entro il termine dei successivi 180 giorni

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