Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2018-10-24, n. 201806053

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2018-10-24, n. 201806053
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201806053
Data del deposito : 24 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2018

N. 06053/2018REG.PROV.COLL.

N. 07094/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7094 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Emiliano Benzi in Roma, viale dell'Università 11;



contro

Ministero dell'Interno e Questura Genova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza resa in forma semplificata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. -OMISSIS-, tra le parti e non notificata, con la quale era respinto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto prot.-OMISSIS- - II.Sez. del 3 ottobre 2017, notificato il 12 ottobre 2017, di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Genova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2018 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per l’Amministrazione l’Avvocato dello Stato Giulio Bacosi; nessuno si è presentato per l’appellante;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I – Con il ricorso in appello, indicato in epigrafe, -OMISSIS-, cittadino marocchino - premesso di essere in Italia da quando era ancora minorenne, avendo ottenuto un primo permesso per motivi familiari, in quanto affidato allo zio paterno e di aver svolto diverse attività lavorative – censura la sentenza di prime cure, con la quale era respinto il ricorso proposto in primo grado per ottenere l’annullamento del diniego di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, come sopra indicato.

L’appellante deduce l’illegittimità della sentenza di primo grado per errore nel giudicare in ordine alla asserita “ palese sussistenza di vizi logici nel provvedimento della Questura ”, che ha ritenuto la condanna per rapina ostativa riportata alla permanenza sul territorio dello Stato, poiché l’Amministrazione non avrebbe vagliato in concreto la pericolosità sociale dell’istante, né i suoi legami familiari. Deduce, altresì, l’illegittimità della sentenza appellata per errata applicazione dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione del principio di del partecipazione al procedimento, nonché per omessa pronunzia in ordine alla considerazione nel provvedimento di circostanze nuove rispetto a quelle comunicate come ostative del rilascio di permesso.

Deduce, ancora, l’illegittimità della pronunzia per errata applicazione dell’art. 2, prot. IV CEDU in relazione all’art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011 e alla sentenza della Grande Chambre De Tommaso c. Italia e l’omessa pronunzia in ordine al quarto motivo di ricorso ed infine, l’illegittimità della sentenza per errata applicazione dell’art. 5, comma 6,

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