Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-05-29, n. 202305258
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Testo completo
Pubblicato il 29/05/2023
N. 05258/2023REG.PROV.COLL.
N. 05136/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5136 del 2022, proposto da Rete Ferroviaria Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- in qualità di Amministratore di sostegno di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E V P, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Prov. di Bari Barletta-Andria-Trani e Foggia, Comune di -OMISSIS-, Regione Puglia, Italferr S.p.a., Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- in qualità di Amministratore di sostegno di -OMISSIS- e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda la realizzazione di un cavalcavia nel Comune di -OMISSIS- (BA) da parte della società Rete ferroviaria italiana spa (RFI), a seguito di un procedimento di esproprio qui in contestazione.
L’intervento in questione, già realizzato, ha riguardato l’effettuazione di opere sostitutive di una serie di passaggi a livello lungo la ferrovia Bari-Lecce nei comuni di -OMISSIS- e Fasano (BR).
Si tratta di una questione risalente al 2013 della quale, ai fini della decisione di questa causa, va rilevato quanto segue:
- l’appellante, RFI S.p.A., con disposizione n. 2/AD del 5.6.2013, ha indetto la conferenza di servizi per la valutazione dei progetti definitivi delle opere sostitutive dei citati passaggi a livello al fine di accrescere la sicurezza del traffico viario, tra cui quello al Km. 675+069, qui in contestazione;
- l’appellata, che qui interviene per il tramite dell’amministratore di sostegno, è proprietaria di azienda agricola ubicata nel Comune di -OMISSIS-, contrada -OMISSIS-, della quale fa parte una masseria vincolata ex d.m. 5.1.1996;
- nel corso della conferenza di servizi, è stata esaminata l’incidenza della realizzazione di un cavalcavia sul bene vincolato in relazione al quale la Soprintendenza, con nota del 13.3.2013, ha suggerito la delocalizzazione dell’intervento ovvero la realizzazione di un sottovia carrabile in considerazione dell’interferenza visiva con la nuova opera;
- il procedimento si è concluso, ai sensi dell’art. 14- ter , comma 6- bis , della legge n. 241/1990, il quale, nella formulazione all’epoca vigente, disponeva che la determinazione finale (del Presidente di RFI del 17.9.2013) comportasse “la sostituzione di ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla Conferenza”, nonché l’apposizione, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 327/2001, del vincolo preordinato agli espropri sugli immobili interessati con conseguente variazione degli strumenti urbanistici.
- con ordine di servizio del referente di progetto di R.F.I. S.p.A., n. 49/2015 del 30.12.2015, è stato approvato il progetto in questione con gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità delle opere;
- successivamente, in data 28.6.2016, è stato notificato ai proprietari il provvedimento di occupazione d’urgenza ed, in data 9.9.2016, l’avviso di immissione in possesso, avverso i quali l’appellato ha proposto il ricorso n.r.g. -OMISSIS- al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia;
- il termine di emanazione del decreto di espropriazione è stato prorogato con diversi atti che sono stati impugnati dall’appellato, mediante il ricorso n.r.g. -OMISSIS- e due successivi atti di motivi aggiunti.
Il giudice di primo grado ha riunito i ricorsi che sono stati accolti con la sentenza ora oggetto di appello.
2. Preliminarmente vanno rilevate le questioni, invero numerose, di rito:
Parte appellata in sede di memoria del 28.3.23, ha preliminarmente richiesto il rinvio della trattazione della causa prevista per l’udienza odierna, in considerazione dell’impugnativa proposta nei confronti del decreto di esproprio del 24 novembre 2022, la cui discussione è stata fissata innanzi al T.A.R. Bari (Terza Sezione), per l’udienza del 20 settembre 2023.
Questo Collegio non ritiene di concedere il rinvio in considerazione dell’assenza dei necessari presupposti di eccezionalità, tenuto conto, altresì, che la presente controversia si pone in un rapporto di presupposizione rispetto a quella ora pendente presso il giudice di primo grado.
Parte appellata, inoltre, per la prima volta nel corso del presente giudizio, rileva la nullità della procura ad litem rilasciata e sottoscritta dal sig. -OMISSIS- nella qualità di institore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in quanto non è stata depositata in giudizio, né portata a conoscenza delle controparti in sede di notificazione del ricorso.
In tal senso ritiene che il compito certificatorio attribuito al difensore dall’art.83 c.p.c. non si estende ai poteri conferiti al procuratore; ritiene anche che non è certo che i poteri dell’institore, in ogni caso, si estendano a tutte le attività dell’impresa, di carattere sostanziale o processuale che siano.
L’eccezione è infondata.
L’art. 2203 c.c. prevede che “è institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale”
L’art. 2204 c.c. dispone che: i ) “l'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura” (comma 1); ii) “l'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto” (comma 2).
L’ art. 2208 c.c. prevede che “ L'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto ”. Secondo l’orientamento preferibile tale ultima norma conferisce un potere di rappresentanza diretta sulla base di una contemplatio domini tacita.
L’art. 77, comma 2, c.p.c.,