Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-04-22, n. 201402013

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-04-22, n. 201402013
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201402013
Data del deposito : 22 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04676/2009 REG.RIC.

N. 02013/2014REG.PROV.COLL.

N. 04676/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4676 del 2009, proposto dai signori D U, C F, B B, M A M, R M, G J, A H e A O, rappresentati e difesi dagli avvocati I J e R N, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Carlo Poma, 2;

contro

il Comune di Bolzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, B M G, L P e G P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Flaminia,79;
la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Michele Costa e Alfredo Pischedda, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Bassano del Grappa, 24;

nei confronti di

Gries Bau s.r.l. (ora, Home Tyrol s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Manfred Schullian e Maurizio Calò, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via A. Gramsci, 36;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 111/2008, resa tra le parti e concernente: variante al piano urbanistico comunale di Bolzano;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013, il Cons. B L e uditi, per le parti, gli avvocati Janes, Placidi, Costa e Calò;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a. - Sezione autonoma di Bolzano respingeva (a spese compensate) i ricorsi n. 274 del 2003 e n. 123 del 2004, tra di loro riuniti, proposti dagli odierni appellanti, nella loro qualità di condomini del Condominio ‘Villa Zeiler’ in Bolzano, avverso i provvedimenti, comunali e provinciali – segnatamente, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale di Bolzano n. 8 del 22 gennaio 2002 e n. 106 del 14 novembre 2002, la deliberazione della Giunta comunale di Bolzano n. 424 del 27 maggio 2003 e la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 464 del 16 febbraio 2004, nonché avverso gli atti presupposti, connessi e consequenziali –, inerenti all’adozione ed approvazione di una modifica al piano urbanistico del Comune di Bolzano, avente ad oggetto la trasformazione della p.f. 140/1 C.C. Gries, adiacente alle p.ed. 3672 e 3673 di comproprietà dei ricorrenti, da ‘ zona destinata ad opere ed impianti pubblici - AA, percorso pedonale e ciclabile e parcheggio pubblico ’, in ‘ zona per opere ed impianti pubblici - CV ’ da destinare a casa-albergo per anziani e da realizzare ai sensi dell’art. 16 l. 11 agosto 1997, n. 13 (opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione può essere affidata ai privati proprietari).

L’adìto T.r.g.a. riteneva le impugnate delibere esenti dai dedotti vizi di eccesso di potere e di violazione di legge, rilevando che:

- la correzione d’ufficio apportata dalla Giunta provinciale non costituiva una modifica di carattere sostanziale, bensì una mera precisazione di natura tecnico-redazionale;

- le osservazioni formulate dai ricorrenti nel procedimento pianificatorio erano state prese adeguatamente in considerazione;

- doveva escludersi la violazione dell’art. 16 l. urb. prov., costituendo la stipula della convenzione un posterius rispetto alla previa delimitazione, nel piano urbanistico comunale, delle aree rientranti nella facoltà di convenzionamento;

- non potevano ritenersi superati i limiti di volumetria, con conseguente esclusione della violazione dell’art. 3 delle norme tecniche di attuazione del p.u.c. e/o del d.m. n. 1444 del 1968;

- era da escludersi il vizio di difetto di motivazione;

- doveva ritenersi legittima la previsione, secondo cui la quota del 15% della volumetria poteva essere destinata all’attività di commercio al dettaglio o terziaria di iniziativa privata;

- dovevano escludersi i dedotti motivi di eccesso di potere, attesa la natura pianificatoria degli atti impugnati e l’assenza di vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento;

- dovevano ritenersi inammissibili, e comunque infondate nel merito, le censure dedotte avverso la deliberazione della Giunta comunale, reiettiva del reclamo proposto avverso le prese di posizione negative assunte del Consiglio comunale sulle osservazioni formulate dai ricorrenti.

2. Avverso tale sentenza interponevano appello i ricorrenti soccombenti, sostanzialmente riproponendo i motivi di primo grado, seppure adattati all’impianto motivazionale dell’appellata sentenza.

3. Si costituivano in giudizio sia le amministrazioni originarie resistenti, sia la società Gries Bau s.r.l. (alla quale in corso di causa è subentrata la Home Tyrol s.r.l.), contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.

4. All’udienza pubblica del 26 novembre 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato.

In reiezione della proposta impugnazione, s’impongono i seguenti rilievi:

- come correttamente affermato nell’impugnata sentenza, le modifiche apportate dalla Giunta provinciale in sede di approvazione della variante al p.u.c. – con la previsione di un parcheggio « adeguato », anziché di 25 posti di parcheggio, e di una pista ciclabile « e/o » pedonale, anziché di una pista ciclabile « e » pedonale – si risolvono in correzioni di mera natura tecnico-redazionale, e non già in una modifica sostanziale delle deliberazioni adottate dal Comune, con conseguente infondatezza delle censure di violazione del procedimento di cui al combinato disposto degli artt. 20 e 21 l. urb. prov., disciplinante le modifiche che possono essere apportate d’ufficio dall’organo provinciale nel procedimento di adozione/approvazione delle varianti al p.u.c., con conseguente infondatezza del primo motivo d’appello;

- la censurata deliberazione della Giunta provinciale è sorretta da adeguato e sufficiente impianto motivazionale, atteso il richiamo per relationem all’ iter procedimentale svoltosi dinnanzi al Comune ed al parere della Commissione urbanistica provinciale del 5 febbraio 2002, mentre le impugnate deliberazioni appaiono conformi alla previsione dell’art. 15, comma 4, l. urb. prov. – che, nelle aree destinate ad opere ed impianti di interesse pubblico, ammetteva la destinazione di una percentuale del 15% della volumetria alla attività commerciale al dettaglio e/o terziaria di iniziativa privata in relazione al fabbisogno locale (in seguito aumentata, per le aree site nei centri abitati, fino al 20% e rispettivamente fino al 40% per i comuni con più di 50.000 abitanti, quale il Comune di Bolzano) –, che è pienamente compatibile con la fattispecie di convenzionamento disciplinata dall’art. 16 l. urb. prov., con conseguente inconsistenza anche del secondo motivo d’appello;

- il T.r.g.a. correttamente ha escluso un sovradimensionamento degli standards urbanistici, versandosi in zona destinata ad attrezzature ed impianti pubblici, ed essendosi le amministrazioni resistenti, nello stabilire la cubatura massima realizzabile nella zona (11.000 mc), comunque attenute, in linea di massima, all’indice di fabbricabilità di 3,5 mc/mq, secondo un metodo conforme ai criteri dettati dall’art. 3 delle norme tecniche di attuazione del p.u.c., mentre la previsione della libertà da vincoli della parte edificatoria della p.f. 140/1 si sottrae alle dedotte censure di arbitrarietà ed manifesta irragionevolezza, con conseguente inconsistenza anche del terzo motivo d’appello;

- a prescindere dalla condivisibile declaratoria d’inammissibilità dei motivi di ricorso proposti avverso la deliberazione della Giunta comunale n. 424 del 27 maggio 2003, recante il rigetto del reclamo proposto avverso la reiezione delle osservazioni in precedenza svolte nella fase procedimentale dinnanzi al Consiglio comunale, risultano destituite di fondamento le censure di insufficienza motivazionale, attesa l’indubbia congruità, a tal fine, del rinvio per relationem agli atti del procedimento pianificatorio, sicché neanche il quarto ed ultimo motivo d’appello può trovare accoglimento.

Per le esposte ragioni, l’appello è da respingere, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.

6. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico degli appellanti.

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