Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-07-13, n. 201004510

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-07-13, n. 201004510
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201004510
Data del deposito : 13 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07671/2009 REG.RIC.

N. 04510/2010 REG.DEC.

N. 07671/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 7671 del 2009, proposto da:
Comune di Sora, rappresentato e difeso dall'avv. F S, con domicilio eletto presso Carla V. Efrati in Roma, via Lucrino, 10;

contro

Tre Esse Italia Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Donato D'Angelo, con domicilio eletto presso Donato D'Angelo in Roma, via Nizza N. 53;

nei confronti di

Cerin Srl, Gestione Servizi Pubblici Srl, Assoservizi Spa;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00737/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'..


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Tre Esse Italia Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010 il Cons. Filoreto D'Agostino e uditi per le parti gli avvocati Savona e Caputo, per delega dell'Avv. D'Angelo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

“Tre Esse Italia” s.r.l. ha impugnato avanti il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina gli atti del Comune di Sora relativi alla concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, , tra i quali il verbale di aggiudicazione definitiva in favore di Cerin s.r.l.

Si denunciava l’illegittimità di quelle statuizioni e dei connessi provvedimenti per omessa applicazione dell’art. 41 del d.lgs 12.4.2006, n. 163;
violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, oltre che per violazione del principio di “eterointegrazione” delle regole di gara, non essendo stati acclusi dalla società aggiudicarla né la cauzione provvisoria né l’impegno a quella definitiva nonché per violazione di legge, omessa applicazione dell’art. 75, commi 1 e 8 del d.lgs 163/06;
violazione dell’art. 113 del d.lgs 163/06;
violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241.

Con memoria notificata il 17.7.2003 la ricorrente ha dedotto motivi aggiunti riguardo all’intervenuto contratto stipulato con la ditta aggiudicataria, deducendo la violazione di legge, l’omessa osservanza dell’art. 11, comma 10 d.lgs 163/06;
nonché della circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 marzo 2003, n. 2107 e, infine, l’illegittimità del contratto di esecuzione.

Il Comune di Sora si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e richiedendone nel merito la reiezione.

Con la pronuncia in epigrafe il Giudice adito ha accolto il gravame ritenendo in buona sostanza che alla procedura in questione dovesse essere disciplinata anche dalle disposizioni su invocate giusta il principio di etero integrazione delle regole di gara.

La sentenza è stata impugnata dal Comune di Sora che ne ha chiesto la riforma.

Tali conclusioni sono avversate da Tre Esse che ha con dovizia di argomenti reiterato le proprie difese di primo grado.

DIRITTO

L’appello è fondato.

Giova precisare in fatto che la vicenda in esame riguarda la concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per la quale il Comune di Sora ha bandito una procedura selettiva (gara informale) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Per esplicita previsione legislativa alle concessioni di servizi non si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici, salvo quanto disposto nel medesimo articolo 30.

La tesi seguita dal Giudice di prime cure è che alla gara informale si applichi anche l’articolo 75 del medesimo testo legislativo e che ciò comporta la doverosa previsione di una cauzione provvisoria oltre che definitiva a garanzia dell’offerta.

La relativa prescrizione varrebbe indipendentemente dalla inserzione della stessa nel bando di gara, dovendosi ritenere la stessa presente in virtù del principio di etero integrazione.

L’interpretazione seguita in primo grado contrasta con quanto osservato da questa Sezione con decisione n. 2864 del 2009, della quale conviene riprendere un brano chiarificatore: Orbene, merita di essere evidenziato che la disciplina comunitaria (racchiusa nella direttiva in materia di appalti) sottrae le concessioni di servizi pubblici dal suo ambito, fatta eccezione per l'art.

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