Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-25, n. 202102505
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Pubblicato il 25/03/2021
N. 02505/2021REG.PROV.COLL.
N. 09547/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9547 del 2020, proposto da
S L, rappresentato e difeso dagli avvocati D G, F S R, A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A T in Roma, via Cicerone 49;
contro
Ivass - Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni non costituito in giudizio;
Ivass Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, P R, M S, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P R in Roma, via del Quirinale 21;
per la riforma
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 05409/2020, resa tra le parti, concernente Revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 settembre 2020, n. 5409 non notificata , resa nel ricorso in appello R.G. n. 629/2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ivass Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2021 il Cons. D P e uditi per le parti gli avvocati D G, A T, M C, P R, M S, M M in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.;
Rilevato in fatto che:
- la presente controversia ha ad oggetto il ricorso proposto dal sig. L, in qualità di presidente e direttore generale della società Onyx per la revocazione della sentenza n. 5409 del 2020 di questa sezione;
- con quest’ultima pronuncia la sezione ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza del Tar del Lazio recante rigetto della domanda risarcitoria, proposta per i danni subiti e subendi a causa ed in conseguenza dell’illegittimo provvedimento IVASS n. 51del 20 dicembre 2013, annullato con la sentenza n. 837 del 9 febbraio 2018 di questa stessa sezione;
- con il ricorso per revocazione della parte soccombente viene sollevato l’errore revocatorio concernente la presunta erronea percezione del contenuto degli atti e delle prospettazioni poste a base dell’appello;
- in particolare vengono dedotti i seguenti profili: errata affermazione contenuta in sentenza per cui “non pare che l’appellante ora abbia allegato alcun caso in cui tal nullità sia stata azionata”;errata qualificazione della domanda di danno da diffamazione e non di danno all’immagine;errata valutazione di insussistenza del nesso di causalità tra il provvedimento di IVASS ed il danno lamentato nonché dell’elemento soggettivo sotto diversi profili;
- vengono altresì riproposti i motivi a fondamento del giudizio rescissorio, al fine di ottenere l’accoglimento dell’appello;
- la parte appellata si è costituita in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità nonché il rigetto del gravame;
- alla udienza dell’11 marzo 2021 la causa è passata in decisione.
Considerato in diritto che:
- preliminarmente, non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza istruttoria, in quanto concernente elementi relativi al merito della controversia decisa dalla sentenza revocanda, posti a valle della verifica dell’ammissibilità dei vizi di revocazione dedotti;
- infatti, l’adempimento istruttorio invocato avrebbe ad oggetto la verifica della sussistenza del lamentato danno, cioè di un elemento concernente il merito della controversia posto a valle della previa necessaria della verifica dei presupposti di risarcibilità, esclusi dalla sentenza revocanda attraverso considerazioni oggetto di censure revocatorie nel presente giudizio;
- sempre in via preliminare, peraltro, il ricorso appare inammissibile, nei termini anche eccepiti dalla difesa di parte resistente;
- al riguardo, in linea di diritto assume rilievo dirimente la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di presupposti per la revocazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V 2 marzo 2018 n. 1297);
- come noto, l’errore di fatto - idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106, c.p.a .. e 395 n. 4, c.p.c., - deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non ha espressamente motivato;c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa;
- inoltre, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive od indagini ermeneutiche;
- deve altresì trattarsi di un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò di un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa;
- in base a questi criteri, la lettura e l’interpretazione di documenti di causa appartiene all’insindacabile valutazione del giudice e non può essere considerata un errore di fatto perché ciò significherebbe trasformare lo strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio;
- in tale ottica, l’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento;
- applicando tali coordinate di principio alla fattispecie in esame, il ricorso è inammissibile;
- con il primo motivo di revocazione si invoca l’erronea affermazione contenuto in sentenza circa il fatto che nessuno dei contraenti beneficiari di polizze assicurative rilasciate dalla Onix Asigurari abbia attivato il rimedio della nullità relativa, nei modi e nei termini previsti dall’art. 167 c.a.p.;
- invero, il passaggio motivazionale invocato non ha il necessario rilievo in termini di elemento decisivo, necessario come sopra evidenziato in linea di diritto, trattandosi di un’affermazione incidentale all’interno di un’argomentazione più ampia e complessa, tesa ad evidenziare la valutazione, svolta dalla pronuncia, circa l’assenza di colpa nell’operato di IVASS;
- pertanto, se per un verso tale elemento non costituisce elemento decisivo ai fini della decisione, in quanto la sussistenza del danno lamentato è posta a valle del giudizio circa i presupposti preliminari della responsabilità risarcitoria (in primo luogo della colpa), per un altro verso l’elemento non appare correttamente richiamato, in quanto la nullità di cui all’art. 167 va qualificata come relativa, potendo essere fatta valere dalla parte interessata (e ciò appare coerente alla ratio della nullità nel caso de quo, posta a tutela del contraente parte debole del rapporto), e non risulta che ciò sa avvenuto nelle forme giudiziali previste;
- gli ulteriori motivi di revocazione hanno ad oggetto la contestazione del merito delle valutazioni svolte dalla sentenza revocando, sulla base del quale è stata escluda la sussistenza degli stessi presupposti risarcitori invocati;
- in proposito, gli elementi richiamati, sia in termini di nesso causalità che di colpa, riguardano presunti errori di giudizio rispetto alle risultanze processuali, inammissibili nella presente sede revocatoria nei termini di principio sopra richiamati;
- per quanto riguarda il presunto erroneo riferimento al danno all’immagine piuttosto che al danno da diffamazione, il passaggio – invero irrilevante ai fini del giudizio globale della sentenza revocanda – si colloca nella parte della ricostruzione in fatto del giudizio di prime cure, non decisivo ai fini della decisione seguente;
- secondo parte ricorrente sarebbe stato erroneamente escluso il nesso di causalità tra il provvedimento di IVASS ed il danno patito dal L, sulla scorta della considerazione per cui detto danno sarebbe conseguito non tanto al provvedimento di IVASS, quanto alla delibera di ASF (ARN rumena) 16 gennaio 2014, n. 66, che aveva destituito il L dalle cariche di DG e Presidente del CdA di Onix e ciò in base ad una serie di errori di fatto;
- peraltro, da un lato la valutazione svolta dalla sentenza revocanda non appare coincidere con la ricostruzione proposta, laddove viene piuttosto precisato che quest’ultima “.., al più, deriva dal comportamento per vero ondivago e non coerente dell’ASF, più che dall’errore dell’IVASS, circoscritto in ogni caso e con effetto ex nunc alla stipulazione di nuovi contratti in Italia”;
- dall’altro lato tale considerazione è stato oggetto di contestazione e di conseguente ed espressa valutazione da parte del Giudice, cosicché la censura proposta mira a contestarne il giudizio, in termini di palese inammissibilità nella presente sede;
- in dettaglio, l’errata ricostruzione in fatto risulta smentita laddove emerge che, soltanto in ragione della richiesta avanzata dalla ASF in data 21 ottobre 2013, l’odierno ricorrente in data 24 ottobre 2013 ha informato la ASF della emissione della citata sentenza di condanna nei suoi confronti nonostante il dispositivo fosse stato già pronunciato e, quindi, noto al ricorrente sin dal 29 luglio 2013;
- con riferimento alla presunta mancata autonoma valutazione da parte dell’ASF della vicenda penale, appare poi evidente il tentativo di introdurre un’inammissibile terzo grado di giudizio di merito, teso a far riconsiderare un elemento diversamente considerato dal giudicante in termini, per quanto eventualmente opinabili, non censurabili con il peculiare strumento revocatorio;
- se queste ultime considerazioni vanno estese alla censura relativa alla contestazione per cui la misura di IVASS si è riverberata solo sull’attività di ONIX, infondata in fatto è la ricostruzione per cui non corrisponderebbe al vero che l’ASF adottò la sua deliberazione antecedentemente al provvedimento di IVASS, in quanto la determinazione dell’ASF di revocare l’autorizzazione a rivestire le qualifiche in ONIX, poi confluita nella Decisione n. 66/2014, era stata già assunta con “delibera del Consiglio dell’Autorità di Vigilanza Finanziaria annotata nell’estratto della seduta del 18 dicembre 2013, nell’ambito del quale è stata analizzata la Relazione di Constatazione nr. SA – DAI/B – 75242/17.12.2013”, quindi anteriore al provvedimento dell’IVASS del 20 dicembre 2013;
- parimenti erroneo è il riferimento al danno all’immagine in quanto, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte resistente, la citazione riportata è parziale;
- infatti, si rinvia ad un precedente passaggio della sentenza secondo cui “l’Istituto non dispose mai la pubblicazione dell’intero contenuto e delle ragioni della misura inibitoria verso la ONIX, senza nominare il sig. L o le vicissitudini di questi, ma limitandosi a render noto al mercato …. i soli effetti inibitori del provvedimento assunto nei confronti di detta Società” (par. 5.1);
- di conseguenza, contrariamente a quanto dedotto, la sentenza esclude l’intento persecutorio dell’IVASS;
- nessun contrasto col giudicato emerge, rispetto alla precedente sentenza di annullamento invocata, in quanto, già in termini preliminari, è noto e consolidato il principio dell’autonomia della domanda risarcitoria, di cui il precedente di annullamento costituisce un elemento di partenza, senza che dallo stesso possa trarsi alcun vincolo a valle;
- in relazione alla assenza di presunte misure prudenziali, se per un verso il passaggio contestato riguarda la preliminare valutazione di inammissibilità della richiesta consulenza tecnica d’ufficio, per un altro verso la contestazione non è corretta in quanto incompleta nel riportare la sentenza;
- in proposito, la decisione statuisce nel senso per cui “l’IVASS, almeno all’inizio della vicenda de qua, emanò talune misure prudenziali inibitorie appropriate verso la ONIX a causa della posizione del sig. L, aventi una natura conservativa, solo in un secondo momento entrando in conflitto con l’ANR rumena, essa sì competente a emanare l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa assicurativa ed al riscontro delle relative vicende per soci e amministratori, ma non tempestiva nel suo agire”;
- come correttamente evidenziato da parte resistente, la sentenza, nell’imputare alle autorità rumene la non tempestività dell’azione, esclude che all’Istituto potesse essere contestato un comportamento colposo successivo all’emanazione del proprio divieto, per cui il generico riferimento a “talune misure prudenziali inibitorie appropriate verso ONIX” riguarda il richiamo al divieto adottato d’urgenza nelle more delle verifiche di competenza dell’ASF, avente carattere cautelare e quindi conservativo rispetto allo stato di allarme manifestatosi in seguito alle vicende giudiziarie relative all’odierno ricorrente;
- per ciò che concerne poi in dettaglio il presunto errore di lettura da parte della sentenza revocanda dei documenti in lingua inglese dell’EIOPA che avrebbe indotto il giudice ad un convincimento errato per tabulas, ossia fondato su di un’erronea percezione del contenuto di predetti documenti in lingua inglese, la censura risulta, oltre che inammissibile in quanto relativa ad un elemento non decisivo ed oggetto di espressa valutazione da parte del Giudice, infondata, a fronte di una completa lettura degli atti, posta a base della stessa sentenza revocanda;
- infatti, la decisione dell’EIOPA contiene una premessa, non invocata da parte ricorrente ma esaminata e posta a base del giudizio da parte della sentenza in questione, secondo cui “Whereas, according to Article 40(6) of Solvency I, supervisory authorities have the power to adopt emergency measures to remedy irregularities in their territories”;
- in proposito, la sentenza ha ritenuto, con una valutazione che per quanto in astratto opinabile non è sussumibile nei presupposti di revocazione sopra richiamati, che la premessa ora citata chiarisce che secondo l’EIOPA il potere inibitorio contestato sussisteva in capo all’IVASS;
- con un ulteriore contestazione si lamenta l’erroneo convincimento del Giudice, consistito nel ritenere che il L “sarebbe risultato compromesso da svariate condanne”;
- se in via preliminare l’affermazione invocata (per quanto formalmente imprecisa) non riguarda un elemento decisivo della controversia, in dettaglio la stessa appare nella sostanza riferita alla condanna penale ed agli ulteriori provvedimenti latu sensu sanzionatori, parimenti richiamati;
- inoltre, sempre in termini di inammissibilità, la censura riguarda un aspetto oggetto di espressa valutazione da parte della sentenza revocanda, con conseguente insussistenza a monte – a prescindere dalla condivisibilità nel merito delle disposte valutazioni - dei presupposti revocatori;
- alla luce di tali emergenze risultano pertanto carenti i presupposti del giudizio revocatorio, nei termini sopra richiamati in via preliminare, sotto tutti i profili evocati;
- infatti, la sentenza ha escluso in radice la sussistenza di tutti i presupposti necessari all’accoglimento della domanda risarcitoria, non essendo sufficiente, per principio consolidato, la mera riconosciuta illegittimità del provvedimento posto a base dei danni lamentati;
- la pronuncia, dopo aver correttamente richiamato i principi vigenti in materia ed i dati di fatto reputati conseguentemente rilevanti, li ha valutati in termini opposti alla tesi esposta da parte appellante, in specie escludendo in radice la sussistenza dei presupposti risarcitori;
- ciò dà luogo, pertanto, ad un eventuale errore concernente l’attività di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento, non certo la fase preliminare relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale;
- né è ammissibile, ai presenti fini di revocazione, la mera estrapolazione di singole affermazioni della motivazione, poste al di fuori del contesto della motivazione e delle conclusioni cui la stessa porta;
- in definitiva le censure attengono alla fase valutativa del giudizio, contestando la valutazione svolta dal Collegio in merito alle norme reputate rilevanti ed applicabili alla presente fattispecie;
- pertanto, i punti sollevati riguardano elementi controversi ovvero oggetto di espressa decisione da parte della sentenza revocanda, nonché mere affermazioni prive di rilevanza decisiva ai fini della decisione, con ciò escludendo in radice l’ammissibilità dell’impugnazione proposta;
- le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.