Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-07-28, n. 201703798

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-07-28, n. 201703798
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703798
Data del deposito : 28 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2017

N. 03798/2017REG.PROV.COLL.

N. 01337/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1337 del 2011, proposto da:
M M, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Virginia Cantone C.F. CNTMVR65H45Z614T, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Sezionale C.d.S. in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Sovrintendenza dei Beni Archeologici di Salerno ex Soprintendenza dei Beni Archeologici di Caserta e Benevento, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Ciro Esposito non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE IV n. 25084/2010, resa tra le parti, concernente graduatoria procedure di riqualificazione - riconoscimento mansioni superiori


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Sovrintendenza dei Beni Archeologici di Salerno ex Soprintendenza dei Beni Archeologici di Caserta e Benevento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Paola De Nuntis dell' Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.È appellata la sentenza del Tribunale amministrativo per la regione Campania, sez. IV, n. 25084/2010, che ha respinto il ricorso proposto dal sig. M M avverso gli atti della procedura di selezione del personale sfociati nella graduatoria di riqualificazione per il passaggio alla posizione economica B/1.

2. La reiezione del ricorso si fonda sul rilievo che “il mancato riconoscimento, ai fini dell’utile collocazione nella graduatoria, delle mansioni superiori in relazione al periodo 1986 – 2000 non è imputabile alla resistente amministrazione, ma allo stesso ricorrente, che non ha adempiuto all’onere a tal fine impostogli dal bando della procedura in questione”.

3. Appella la sentenza il sig. M M. Resiste il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

4. Alla pubblica udienza del 22.06.2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

5. Con unico motivo d’appello, l’appellante lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’omettere di esaminare il compendio documentale prodotto in giudizio dal quale emergerebbe lo svolgimento di mansioni superiori a quelle formalmente riconosciutegli in sede di selezione.

6. L’appello è infondato.

6.1 La lex specialis della procedura di selezione per il passaggio alla posizione economica B/1, vale a dire l’art. 4 del decreto 20/6/2007, prescriveva le modalità di presentazione e certificazione dei titoli: i titoli dovevano essere allegati alla domanda;
fra i quali, per le mansioni superiori svolte, la “documentazione valutabile dovrà comprendere anche la relativa attestazione di svolgimento”.

Il certificato di servizio allegato alla domanda di partecipazione alla procedura, come esattamente rilevato dai giudici di prime cure, attesta lo svolgimento di mansioni superiori limitatamente al periodo 2000/2007, non anche – come invece preteso dall’appellante – in relazione al periodo precedente.

Attenendosi alla lettera della lex specialis, la Commissione ha correttamente circoscritto il punteggio per le mansioni superiori al solo periodo attestato dalla produzione documentale, attribuendo all’appellante 7 punti.

6.2 Mette conto rilevare che le prescrizioni contenute nel bando della procedura di selezione non sono suscettibili di disapplicazione da parte dell’amministrazione procedente: costituiscono un vincolo procedurale preordinato a garantire la par condicio fra i concorrenti e la trasparenza delle operazioni di selezione.

6.3 L’omessa o non tempestiva allegazione alla domanda di partecipazione della documentazione attestante un requisito valutabile in sede di selezione, contrariamente a quanto suppone l’appellante, non è affatto supplita dalla produzione in sede giudiziale.

A tacer d’altro, ossia al di là del mancato rispetto della lex specialis , ex se ostativo al rilievo della documentazione non tempestivamente prodotta nella procedura, il giudice amministrativo non è abilitato a sostituirsi alle valutazioni esclusivamente rimesse all’apprezzamento demandato alla commissione esaminatrice.

7. Conclusivamente l’appello è infondato.

8. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

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