Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-24, n. 202300770

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-24, n. 202300770
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300770
Data del deposito : 24 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2023

N. 00770/2023REG.PROV.COLL.

N. 04648/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 4648 del 2018, proposto dall’Associazione Amici della Terra Onlus e dall’Associazione Amici della Terra Club della Teverina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati A D A e C V, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Giove, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;



nei confronti

della Tiber Eko s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Donato D'Angelo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora Ministero delle Cultura) - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, del Ministero della Difesa - Comando Aeronautica Militare 1° Regione Aerea, del Ministero degli Interni - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
della Regione Umbria, del Comune di Amelia, dell’Usl Umbria 2, in persona dei legali rappresentati pro tempore , e del signor Francesco Giordano, non costituiti in giudizio;
dei Comuni di Bassano in Teverina, di Attigliano, di Bomarzo, di Lugnano in Teverina, in persona dei Sindaci pro tempore , non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, Sezione prima, n. 669 del 3 novembre 2017, resa tra le parti, concernente la realizzazione di un biodigestore nel Comune di Giovi.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Interno e della Tiber Eko s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’istanza di passaggio in decisione degli avvocati A D A e Donato D'Angelo.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2022 il consigliere Nicola D'Angelo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Le associazioni Amici della Terra Onlus e Amici della Terra Club della Teverina, iscritte nell’elenco delle associazioni ambientali di cui all’art. 13 della legge n. 349 del 1986, hanno impugnato dinanzi al T.a.r. per l’Umbria la determinazione del Comune di Giove n. 44 del 2016 con la quale, in ragione delle determinazioni conclusive adottate in sede di conferenza di servizi, è stato dichiarato concluso con esito positivo il procedimento abilitativo semplificato richiesto dalla società Tiber Eko per la realizzazione di un biodigestore.

1.1. In particolare, la società ha presentato il 4 agosto 2015 istanza per l’avvio della procedura abilitativa semplificata (di seguito Pas), ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2011, per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a biomasse operante in assetto cogenerativo con potenza prevista pari a 999Kw in località Renari nel Comune di Giove.

1.2. A seguito di una conferenza di servizi a cui hanno partecipato, oltre lo stesso Comune anche il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Umbria, la Provincia di Terni, l’Arpa ed i Comuni interessati (Bomarzo, Bassano in Teverina, Attigliano, Orte, Penna in Teverina, tutti confinanti con quello di Giove), è stata esclusa l’attivazione della procedura di VIA ed espresso parere favorevole alla realizzazione dell’impianto, pur in presenza della contrarietà espressa dai Comuni intervenienti.

1.3. Con determinazione n. 44 del 18 ottobre 2016 il responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Giove ha poi dichiarato concluso con esito favorevole il procedimento di Pas.

1.4. Le associazioni ambientali ricorrenti hanno quindi impugnato la determinazione conclusiva della conferenza, nonché la determinazione assunta sulla Pas dal Comune di Giove, unitamente ai verbali ed ai pareri espressi in sede di conferenza e l’AUA rilasciata dalla Regione Umbria, articolando i seguenti cinque motivi di censura:

i) “ l’impianto autorizzato non poteva essere oggetto di PAS in luogo della VIA in quanto non sarebbe di cogenerazione ad alto rendimento come definito dal D.lgs. 20/2007

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