Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-03-25, n. 201901930

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-03-25, n. 201901930
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901930
Data del deposito : 25 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2019

N. 01930/2019REG.PROV.COLL.

N. 09681/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9681 del 2011, proposto dalla s.p.a. Rti - Reti Televisive Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carla Previti e Giuseppe Rossi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Carla Previti in Roma, via Cicerone, n. 60;



contro

Il Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Trane, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nathalie Lusi in Roma, via Flaminia, n. 362;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 646/2011, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 29 gennaio 2019 il Cons. Giovanni Orsini e udito l’avvocato Carla Previti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe, si chiede la riforma della sentenza del TAR della Puglia, Sezione di Lecce, Sez. II, n. 646 del 2011, che ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 1995 del 2000, proposto dalla società Reti Televisive Italiane contro la delibera n. 24 del 25 febbraio 2000 del Comune di Brindisi, di approvazione del "regolamento comunale per la razionalizzazione della dislocazione di impianti radiotelevisivi di telefonia cellulare mobile su tutto il territorio comunale che tuteli la salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".

2. Il TAR ha ritenuto che il regolamento comunale impugnato non fosse immediatamente lesivo per la ricorrente, che non ha specificato nel suo ricorso quale pregiudizio

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