Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-03-04, n. 202001595
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Testo completo
Pubblicato il 04/03/2020
N. 01595/2020REG.PROV.COLL.
N. 01370/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1370 del 2018, proposto da
M A, G F, M M e D T, rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ofanto n. 19;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
M P, rappresentato e difeso dall'avvocato D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli n. 27;
Ivan Stefanelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Mario Provenzano e Antonio Ermenegildo Renna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Elena Loffredo in Roma, piazza San Giovanni Bosco n. 5;
Bramato Gabriele e Di Paolo Silvio, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma - Sezione I bis n. 12116/2017, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, di M P e di Ivan Stefanelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2020 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati A C, Arianna Scione su delega dichiarata di Luigi Mario Provenzano, D T e l'Avvocato dello Stato Bruno Dettori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza appellata, il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso il decreto prot. n. 3 del 15 gennaio 2016, con il quale è stato indetto un concorso a 30 posti per l’accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco in qualità di orchestrali della banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui prevedeva tra i requisiti il limite massimo di 45 anni di età, nonché avverso il presupposto decreto n. 40 del 25 febbraio 2015, avente ad oggetto il “Regolamento recante requisiti di accesso e modalità di svolgimento del concorso per orchestrale della banda musicale del corpo nazionale dei vigili del fuoco”, nella parte in cui prevedeva il predetto requisito di accesso, ed ancora avverso il sopravvenuto provvedimento di esclusione dal concorso in questione e la graduatoria finale di merito dello stesso, gravati con motivi aggiunti.
A fondamento della statuizione reiettiva, il T.A.R. ha essenzialmente posto la coerenza del D.M. n. 40/ 2015, nella parte in cui fissa il limite di età anche per gli orchestrali della banda dei Vigili del Fuoco, con le pertinenti disposizioni di legge e di regolamento, nonché con la disciplina euronitaria che vieta la discriminazione in base all’età anche per quanto riguarda la partecipazione ai concorsi pubblici, tenuto conto della possibile utilizzazione degli orchestrali della Banda dei Vigili del Fuoco in compiti di carattere operativo.
Mediante i motivi di appello, gli attuali appellanti, dopo aver precisato di prestare già servizio come orchestrale precario della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili, deducono in primo luogo che le ragioni poste a fondamento della appellata sentenza di rigetto, inerenti al carattere operativo delle funzioni assegnate al personale, non sono pertinenti, altresì lamentando che il