Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-02-04, n. 201300664
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N. 00664/2013REG.PROV.COLL.
N. 06192/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6192 del 2011, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
G B, rappresentato e difeso dall'avv. A F T, con domicilio eletto presso A F T in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00178/2011, resa tra le parti, concernente trasferimento d'autorità
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G B;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2012 il Cons. O F e uditi per le parti gli avvocati A F T e Giulio Bacosi (avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame, il Ministero della Difesa impugna la sentenza 22 febbraio 2011 n. 178, con la quale il TAR per il Lazio, sede di Latina, sez. I, ha annullato il provvedimento di trasferimento 3 agosto 2010 del Capo di 2° classe G B, da Gaeta a Carloforte, presso l’isola di San Pietro, in Sardegna.
La sentenza – precisato che il sig. Bernardo è, per un verso promotore di un procedimento di trasferimento ad istanza di parte;per altro verso, destinatario di un provvedimento di trasferimento di autorità - afferma:
- “il discrimine tra trasferimento d’ufficio e trasferimento a domanda deve cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra l’interesse pubblico, per cui nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l’interesse pubblico, mentre nel secondo caso è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative”;
- anche nei trasferimenti d’autorità, tuttavia, l’amministrazione deve considerare nei limiti del possibile le personali aspirazioni dei dipendenti;
- nel caso di specie, l’amministrazione, disponendo il trasferimento d’autorità, ha violato sia il principio generale di considerazione delle esigenze del dipendente, sia il principio di retta dialettica procedimentale, posto che l’interessato si era attivato sottoponendo all’amministrazione la valutazione di esigenze personali.
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:
error in iudicando, poiché non vi è alcun difetto di motivazione, posto che “i trasferimenti dei militari rientrano nel genus degli ordini e per questo motivo non hanno bisogno di motivazione”;in ogni caso vi è “indiscussa preminenza delle esigenze di servizio sulle ragioni personali del militare”;né è applicabile ai procedimenti di trasferimento dei militari la l. n. 241/1990. Nella specie, l’azione dell’amministrazione “è stata ispirata ai principi di efficacia ed efficienza che devono necessariamente governarne il funzionamento”, posto che preso la sede di Carloforte vi è “carenza di personale abilitato alla condotta di motovedette”.
Si è costituito in giudizio il sig. G B, che ha concluso richiedendo il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza, ovvero, in subordine, l’accoglimento degli ulteriori motivi proposti con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Tali motivi – riproposti con memoria del 27 agosto 2011 – riguardano due ulteriori profili di eccesso di potere per violazione della circolare