Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-13, n. 202210922

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-13, n. 202210922
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210922
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2022

N. 10922/2022REG.PROV.COLL.

N. 01502/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P A, Immacolata Panico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Università degli Studi di Salerno - Fisciano, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Antonio Gramsci 21;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, dell’Università degli Studi di Salerno - Fisciano e del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti l’avvocato M R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

L’appellante, originario ricorrente, titolare del corso di Studi di Reattori Chimici presso la facoltà di Ingegneria chimica dell’Università degli Studi di Salerno, ha impugnato il verbale n. 9 del 17 maggio 2019 del Consiglio Didattico dell’Università relativamente al riconoscimento, operato in favore dello studente odierno appellato, dell’esame, da questi sostenuto da privatista, di Ingegneria delle Reazioni Chimiche (presso l’Università Federico II di Napoli) in luogo di quello di Reattori Chimici previsto dal piano di studi, esame quest’ultimo in cui lo studente era stato bocciato.

Il verbale del 17 maggio 2019 è stato, inoltre, impugnato relativamente a quanto deliberato in merito all’applicazione dell’art. 43 del RD n. 1269 del 1938, in particolare laddove venivano rese note le determinazioni, sia del Direttore del Dipartimento sia del Responsabile della Didattica, in forza delle quali si sarebbe potuto derogare alla previsione dell’art. 43 cit. e dunque si poteva

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