Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-21, n. 202306104

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-21, n. 202306104
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306104
Data del deposito : 21 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2023

N. 06104/2023REG.PROV.COLL.

N. 02667/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2667 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;

nei confronti

Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative – Direzione Politiche Abitative – Ufficio Graduatorie Bando

ERP

2012, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 02585/2022, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 il consigliere A R e uditi per le parti gli avvocati Pasquino e Pasquali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’ odierno appellante, già originario ricorrente, ha impugnato dinanzi al T.a.r. del Lazio- Roma la nota prot. n. QC/60857 del 3.12.2021 con cui il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale gli ha comunicato la non ammissibilità della domanda di partecipazione al bando generale 2012 per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) in quanto “utilizzatore immobili ERP (immobili siti in via -OMISSIS-dal 12.2.2004 al 27.9.2005 e in via -OMISSIS- dal 19.7.2013 al 16.6. 2016)” , in uno ad ogni atto presupposto e/o consequenziale.

2. Con la sentenza in epigrafe resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., nella resistenza del Comune, il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso ritenendo in sintesi sussistente un’ipotesi di occupazione abusiva di alloggi di E.R.P. sulla base delle risultanze anagrafiche dalle quali emergeva che il ricorrente era stato residente nei periodi indicati nei suddetti alloggi e, quindi, utilizzatore senza titolo.

2.1. Il Tribunale ha rilevato altresì come fosse del pari ininfluente ai fini dell’assegnazione di alloggio di E.R.P. il fatto di essere sia beneficiario del servizio di assistenza alloggiativa temporanea presso il C.A.T.T. di via Beniamino Segre n. 56, che avente diritto al c.d. Buono Casa, in quanto l’assistenza alloggiativa temporanea e l’assegnazione di alloggio di E.R.P. sono fattispecie del tutto diverse per presupposti e requisiti per l’accesso.

3. L’appello proposto censura la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione del bando generale di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia popolare, della legge regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 12, del Regolamento Regionale n. 2 del 20 settembre 2000, delle previsioni di cui alla legge sul procedimento amministrativo sotto plurimi profili, nonché per violazione del giudicato e del generale principio del “ne bis in idem”, contestando altresì l’eccesso di potere per “parzialità dell’azione amministrativa, disparità di trattamento, travisamento, carente istruttoria, carente e/o contraddittoria motivazione, anche su un punto decisivo della controversia” .

3.1. In particolare, l’appellante lamenta che la sentenza sarebbe inficiata da vizio di ultrapetizione per aver ritenuto sussistente una situazione di occupazione abusiva di alloggio E.R.P., cui il provvedimento impugnato non fa invece alcun riferimento (avendo soltanto contestato, e peraltro genericamente, la mera “utilizzazione” degli alloggi in questione).

3.2. Rappresenta poi che tale occupazione abusiva è insussistente e comunque indimostrata, in quanto, contrariamente alle risultanze delle certificazioni anagrafiche, l’appellante non ha mai fruito degli alloggi indicati, essendo egli senza fissa dimora e beneficiario del servizio di assistenza temporanea alloggiativa dal 3 dicembre 2014, come risulta dagli atti di causa e accertato dalla sentenza del

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