Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-04-14, n. 202202820

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-04-14, n. 202202820
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202820
Data del deposito : 14 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2022

N. 02820/2022REG.PROV.COLL.

N. 10376/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10376 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati F S, B L D e C G, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Associazione della Croce Rossa Italiana - Odv, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato G C S, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;
Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, Ispettorato Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, Ispettorato Regionale -OMISSIS- del Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I., Ispettorato Presso il Comitato di -OMISSIS- della C.R.I. del Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I., Scuola per Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana Presso il Comitato di -OMISSIS- della Croce Rossa Italiana, Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-, Sezione Quarta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Associazione della Croce Rossa Italiana - Odv;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati F S e G C S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’appello in epigrafe viene impugnata la sentenza segnata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso con cui la ricorrente, socia della Croce Rossa Italiana, aveva impugnato l’atto di esclusione ed espulsione dal corso di formazione per Infermiere Volontarie della C.R.I.

1.1. Il T.A.R. adito ha premesso che il Corpo delle Infermiere Volontarie è una formazione interna all’Associazione della Croce Rossa italiana, che è ente di diritto privato a seguito del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;
ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale il personale militare della Croce Rossa non è equiparabile al personale delle Forze Armate, per cui neppure dopo l’inserimento nel Corpo (che non può ritenersi un autonomo soggetto di diritto avente natura pubblica) le infermiere volontarie acquisiscono lo status di personale militare;
ha, quindi, escluso che l’estensione della giurisdizione amministrativa possa trovare fondamento nell’art. 7, c. 2, del c.p.a.

2. L’appellante chiede la riforma della decisione, della quale sostiene l’erroneità argomentando dall’art. 22, co. 1, lett. e, L. n. 241/1990, il quale definisce pubblica amministrazione “ tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario ”.

Sostiene, ancora, che:

- le attività del Corpo Infermiere Volontarie perseguono scopi di diretto interesse pubblico in funzione ausiliaria delle Forze Armate e pertanto gli atti del Corpo sono espressione del potere amministrativo ed in quanto tali sono assoggettati alla giurisdizione amministrativa, richiamando in proposito Cons. Stato, Sez. IV, 7.10.2019, n. 6731;

- i corsi di formazione delle infermiere volontarie sono diretti e disciplinati dal personale del Corpo Infermiere Volontarie;

- posto che gli atti del Corpo Infermiere Volontarie della C.R.I. sono espressione di potere e che tra essi rientrano anche gli atti di organizzazione, direzione e disciplina dei corsi di formazione, anche questi ultimi sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo;

- quindi l’affermazione per la quale le allieve infermiere non sarebbero equiparabili al personale militare è irrilevante: la qualificazione pubblicistica del Corpo Infermiere Volontarie è immediata conseguenza del fatto che ai sensi dell’art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 178/2012, la sua attività, tra cui rientra anche la formazione, è diretta esclusivamente al perseguimento degli scopi di interesse pubblico di ausilio delle Forze Armate.

3. L’Associazione della Croce Rossa Italiana si è costituita in giudizio e con memoria si oppone all’accoglimento dell’appello.

3.1. Deduce fra l’altro che la giurisprudenza amministrativa ritiene soggette alla propria giurisdizione le controversie delle infermiere volontarie della CRI, ex art. 3 co.1 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 1729 del d.lgs. n. 66/2010, in quanto corpo ausiliario delle Forze armate, ma l’assimilazione al grado di ufficiale è implicitamente esclusa nel caso che ci occupa dal comma 3 della stessa disposizione, che ha inteso evitare l’estensione dello stato giuridico degli allievi delle accademie militari alle allieve infermiere volontarie.

4. All’udienza camerale del giorno 5 aprile 2022 le parti hanno discusso la causa che è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Il Collegio ritiene che la sentenza appellata abbia correttamente escluso la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia.

6. Occorre premettere che, in conseguenza della legge delega n. 833 del 1978 il d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, recante “Riordinamento della Croce Rossa italiana”, definiva la Croce Rossa quale “ente privato di interesse pubblico”, stabilendo altresì (art. 1) che la trasformazione privatistica sarebbe intervenuta a seguito dell'approvazione del nuovo statuto. Tale statuto, che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 giugno 1981 (art. 3), tuttavia non veniva mai adottato e nel 1995, per effetto della modifica apportata all'art. 1 del d.P.R. n. 613 del 1980 dall'art. 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 490, n. 390, la C.R.I. veniva definita “ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico”.

E’ poi intervenuta la modifica di cui al d.lgs. n. 178 del 2012, che ha disposto la graduale trasformazione della C.R.I. da ente pubblico in persona giuridica di diritto privato, denominata “Associazione della Croce Rossa italiana”, iscritta nel registro nazionale del "Terzo settore", posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica (art. 1, comma 1) e abilitata ad operare nell'ambito della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (art. 1, comma 2).

All’art. 1, commi 4, 5 e 6, sono individuate le attività svolte dalla Croce Rossa, qualificate di “interesse pubblico”.

6.1. Tanto premesso, il Collegio intende dare continuità all’orientamento espresso dalla Sez. IV di questo Consiglio di Stato, con decisione n.6718/19 del 4/10/2019, con la quale si è chiarito che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del codice, affinché un soggetto privato possa considerarsi titolare di poteri autoritativi occorre la sussistenza di uno dei requisiti normativi ivi previsti:

- o che una disposizione di legge disponga espressamente che un soggetto privato sia 'equiparato' alle pubbliche amministrazioni (come avviene ad esempio nel settore degli appalti pubblici, con le nozioni di 'amministrazione aggiudicatrice' o di 'impresa pubblica', ovvero quando si tratti della applicazione della normativa sul diritto d'accesso);

- o che una disposizione di legge disponga che un soggetto privato sia 'tenuto' al rispetto dei principi del procedimento amministrativo, il che comporta 'implicitamente' la titolarità di poteri pubblicistici, per un principio di simmetria che lega l'articolazione del procedimento, come disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, all'esercizio di pubblici poteri e alla sussistenza di correlative posizioni di interesse legittimo.

Con riferimento alla Associazione Croce Rossa, nessuna disposizione di legge ha disposto la sua equiparazione alle pubbliche amministrazioni, né ha disposto che essa sia tenuta all'applicazione delle regole sul procedimento amministrativo, previste dalla legge n. 241 del 1990.

Al contrario, l'art. 1 del decreto legislativo n. 178 del 2012 (sulla riorganizzazione della Associazione italiana della Croce Rossa), non solo ha definito l'associazione come “persona giuridica di diritto privato ai sensi del libro Primo, titolo II, capo II del codice civile”, “iscritta di diritto nel registro nazionale , nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale”, ma ha altresì disposto che ad essa si applica 'per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383'.

La richiamata decisione n.6718/19, chiarito anche che:

- è consueto che soggetti privati svolgano attività di interesse pubblico, ma non per questo si possono individuare regole derogatorie agli ordinari criteri di riparto della giurisdizione;

- non rileva il fatto che per statuto l'attività della associazione sia posta sotto 'l'alto patronato del Presidente della Repubblica', poiché tale 'patronato' è ordinariamente rivolto ad attività di soggetti aventi natura privata ed alle loro iniziative;

è giunta a declinare la giurisdizione a conoscere delle controversie avverso le deliberazioni dell’Associazione.

7. Tale ricostruzione, che si attaglia anche al caso in esame, è da condividere in quanto le infermiere volontarie della Croce Rossa costituiscono un Corpo ausiliario delle Forze Armate, abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica e con equivalenza alle Forze Armate operante esclusivamente nell'ambito dei servizi e dei compiti propri delle Forze Armate e della Croce Rossa Italiana ed esclusione di qualsiasi equivalenza al di fuori di quel settore.

Vero è che le attività svolte dalla Croce Rossa sono qualificate di «interesse pubblico» (57-8921-5e97-a327-98cdafdc7da3::LRBE9A9B84DB694843A29B::2017-08-02" href="/norms/laws/itatextkg2tx18mhz8wup2/articles/itaartguf7whbc4namhjg?version=14a3cd57-8921-5e97-a327-98cdafdc7da3::LRBE9A9B84DB694843A29B::2017-08-02">art. 1, commi 4, 5 e 6 d.lgs. n. 178 del 2012).

Ma, come affermato con la richiamata decisione n.6718/19, dalla circostanza che soggetti privati svolgano attività di interesse pubblico non deriva alcuna deroga agli ordinari criteri di riparto della giurisdizione.

8. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non è possibile trarre elementi decisivi dall’art.22 L. 241/90, laddove definisce (sub “e”) "pubblica amministrazione" tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

La portata di tale individuazione è limitata “ai fini del presente capo”, cioè nell’ambito del diritto di accesso, riconosciuto anche nell’area del rapporto di lavoro privatizzato.

8.1. Analogamente, la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che un soggetto può di volta in volta essere considerato privato o pubblico a seconda del settore legislativo di riferimento;
in tale ottica, ad esempio, non possono assurgere a valore classificatorio le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (e successive modificazioni), avente ad oggetto il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nel cui ambito di applicazione rientrano anche (ex art. 2- bis , comma 2, lett. c, introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97), le "associazioni, (al)le fondazioni e (a)gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica(...)" (Cass. Civ., SS.UU., 19/04/2021, n.10244).

9. Conclusivamente l’appello dev’essere respinto.

Tuttavia la sussistenza di orientamenti di segno diverso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

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