Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-02-21, n. 201200917

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-02-21, n. 201200917
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200917
Data del deposito : 21 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01001/2010 REG.RIC.

N. 00917/2012REG.PROV.COLL.

N. 01001/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2010, proposto da:
Regione Campania in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato M L, domiciliato nella sede legale della Regione Campania, in Roma, via Poli, 29;

contro

Casa di Cura C.G. Ruesch s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. G T e F M, con domicilio eletto presso G T in Roma, largo Arenula n.34;

nei confronti di

Asl Na 1, Gestione Liquidatoria ex Usl 37 della Campania;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO di STATO - SEZ. V n. 04237/2009;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Casa di Cura C.G. Ruesch s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2012 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Lacatena e Terracciano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Usl 37, con delibera 28 aprile 1993 n. 278, dichiarava risolto il rapporto convenzionale con la clinica Ruesch. Il Tar, con sentenza n. 1689/2003, rigettava il ricorso dalla stessa presentato. Il Consiglio di Stato, con decisione n. 2755/2005, accoglieva l’atto di appello della Clinica e dichiarava illegittima la delibera di risoluzione confermando il diritto della società istante ad ottenere l’accreditamento.

Sulla scorta della decisione del Consiglio di Stato, la Clinica azionava un giudizio risarcitorio, prima dinanzi al giudice ordinario e poi, a seguito della sentenza di rigetto per difetto di giurisdizione, innanzi al Tar Campania, che tuttavia rigettava il ricorso.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza oggetto della odierna revocazione n. 4237/2009, pubblicata in data 30 giugno 2009, accoglieva il gravame.

2. La Regione Campania, ricorrente in revocazione, assume nel ricorso che il giudice di appello non avrebbe considerato la nota del 29 marzo 1995, depositata dalla difesa della Asl nel giudizio di primo grado in data 5 maggio 2008, con la quale la Casa di Cura aveva comunicato alla Asl Napoli 1 di considerare sospesi gli effetti della precedente missiva di istanza di provvisorio accreditamento.

Si tratterebbe, secondo la Regione Campania, di un errore decisivo, evidente e obiettivo, incidente sull’accoglimento della domanda risarcitoria con riferimento al principio di buona fede soggettiva e oggettiva;
peraltro la sopradetta nota era stata ampiamente analizzata negli scritti difensivi delle amministrazioni costituite in appello e veniva confermata e richiamata nella successiva nota trasmessa dalla casa di Cura prot. 6/2000 del 10 gennaio 2001, anche essa agli atti del giudizio, con la quale l’Istituto Clinico, per la prima volta dal 1995, richiedeva nuovamente l’accreditamento.

3. Il Collegio deve farsi carico in via prioritaria delle eccezione di tardività del ricorso per revocazione avanzata dalla difesa della clinica resistente.

4. L’eccezione merita accoglimento.

Assume al riguardo rilievo assorbente il fatto che il ricorso in revocazione, proposto ai sensi del punto 4 dell’art. 395 c.p.c. per supposto errore di fatto nella mancata considerazione da parte del giudice della nota di cui sopra, è stato notificato dalla Regione Campania soltanto in data 2 febbraio 2010, mentre la revocanda sentenza risulta notificata a cura della Casa di Cura privata, una prima volta in data 27 luglio 2009, contestualmente ad un apposito atto di diffida e messa in mora propedeutico all’esperimento dell’azione di esecuzione della sentenza, una seconda volta in data 30 novembre 2009.

Anche prendendo come valida solo la seconda data di notifica della sentenza revocanda del 30 novembre 2009, la notifica del ricorso in revocazione, avvenuta il 2 febbraio 2010, con consegna all’ufficiale giudiziario in data 1 febbraio 2010, è comunque tardiva, atteso che il termine per la proporre la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza (Adunanza Plenaria 9 maggio 1996 n.3), corrispondente al termine per appellare nella giurisdizione amministrativa e che il sessantesimo giorno a partire dal 30 novembre 2009 veniva a cadere il 29 gennaio 2010 e dunque in data anteriore al 1° febbraio 2010 in cui la notifica della revocazione era andata a buon fine.

5. E’ pur vero che la Regione Campania ha fatto presente che era stata tentata una notifica del ricorso in revocazione in data 23 gennaio 2010, nello studio dell’Avvocato patrocinante della Clinica, Avv. S Tno, sito in piazza di Spagna n. 35, ma tale notifica non era andata a buon fine e non vi era stata alcuna consegna dell’atto, essendosi il legale trasferito nel nuovo studio di via Arenula n.34, ove la notifica veniva infine effettuata.

Tuttavia la notifica non andata a buon fine presso l’originario indirizzo del domiciliatario, in quanto trasferito, è inesistente e rende il vizio non suscettibile di sanatoria in quanto i termini per la impugnazione delle sentenze sono perentori (art. 326 c.p.c.) e decorrono per il solo fatto oggettivo del trascorrere del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (Cass. Civ. Sez. I, 15 aprile 2008 n. 9907).

Ne consegue che detti termini non restano sospesi o interrotti per la necessità di reperire il nuovo recapito del destinatario della notifica dell'atto di impugnazione, che nelle more abbia trasferito altrove il proprio domicilio. Consegue altresì che, ove la notificazione dell'impugnazione presso il domiciliatario non sia andata a buon fine, per non avere l'ufficiale giudiziario reperito detto domiciliatario, tale tentativo di notifica non produce alcun effetto giuridico, mentre la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del domiciliatario medesimo spiega rilevanza in ordine all'individuazione delle modalità con le quali la notificazione stessa deve essere rinnovata (in detto diverso recapito, ovvero con deposito in cancelleria, ovvero presso il procuratore costituito), ma non tocca la necessità che tale rinnovazione avvenga entro la scadenza del termine perentorio fissato per l'impugnazione, restando a carico dell'istante il rischio che le nuove modalità notificatorie non consentano di rispettare detto termine (Cass. 4 settembre 1991 n. 9366;
16 maggio 1995 n. 5353;
13 luglio 1998 n. 6843).

Le Sezione Unite della Corte di Cassazione (18 febbraio 2009, n. 3818) hanno sottolineato che costituisce onere del notificante l’effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione, “…previo riscontro, delle risultanze dell'albo professionale….”, dovendosi escludere che tale onere di verifica, attuabile anche per via informatica o telematica, arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l'intero, dei termini di impugnazione. Tale onere non si pone in contrasto con i canoni di ragionevolezza e del diritto di difesa posti dagli articoli 3 e 24 della Carta Costituzionale in quanto l’attività di ricerca, posta a carico della parte, può essere svolta agevolmente (si veda anche, ex plurimis, Cass. 20.9.2007, n.19477;
Cass., sez. II, 29 maggio 1999 , n. 5231).

In senso conforme vi è un condivisibile orientamento di questo Consiglio di Stato che ha avuto modo di sottolineare che, ove la notifica dell'atto venga tentata nel domicilio eletto in primo grado, ma non sia eseguita per avvenuto trasferimento del difensore, l'appello va dichiarato irricevibile ove notificato a termine ormai scaduto nel nuovo domicilio (Cons. Stato, Sez. V, 21 luglio 1998, n. 475;
VI, 14 gennaio 2009, n. 141).

Nel caso che occupa, come rilevato dalla difesa della Casa di Cura, l’attività di ricerca posta a carico della difesa regionale era sicuramente agevole posto che il trasferimento del domicilio era stato puntualmente comunicato dal difensore domiciliatario della Clinica all’Albo professionale di appartenenza in data 16 ottobre 2009 e al Consiglio di Stato in data 19 ottobre 2009 (prot. 22464 del 19 ottobre 2009).

5. In conclusione il ricorso per revocazione è tardivo.

6. Spese ed onorari vengono posti a carico della Regione ricorrente a favore della Casa si Cura C.G. Ruesch come in dispositivo.

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