Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-11-27, n. 202007504
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Testo completo
Pubblicato il 27/11/2020
N. 07504/2020REG.PROV.COLL.
N. 09613/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9613 del 2019, proposto da G L C, L R, D R, M G, G A, A P, S P, I G, I L F, R L, D S, A O, G N, D I, D L, S P, C I, I I, A F, P G, A P, R D C, A D V, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via in Arcione, n. 71;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 5717 del 7 maggio 2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il consigliere E L e udita l’avvocato Laura Marras su delega dell’avv. F P per i ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è la decorrenza al 12 marzo 2018 (data di conclusione del corso di formazione) della nomina a vice ispettore dei ruoli della Polizia di Stato, dei vincitori del concorso interno per titoli di servizio ed esami - indetto con decreto del Capo della Polizia di Stato in data 24 settembre 2013 per la copertura di 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato - conclusosi con la pubblicazione della graduatoria finale pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Personale del 12 giugno 2017.
1.1. Gli appellanti, vincitori del citato concorso, impugnano la sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione I quater , n. 5717 del 7 maggio 2019 con la quale:
I) è stata respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado;
II) è stato respinto il primo motivo con il quale è stata richiesta la retrodatazione della nomina secondo diverse decorrenze;
III) è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzione della disciplina di settore nella parte in cui non prevede al retrodatazione della nomina dei vice ispettori della Polizia di Stato in particolare se posti a raffronto con i pari qualifica dei ruoli tecnici;
IV) sono state compensate le spese di giudizio.
1.2. Avverso la citata sentenza hanno proposto appello gli interessati articolando tre autonomi mezzi di impugnativa, con i quali sostanzialmente ripropongono i due originali motivi già sviluppati in primo grado.
1.3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, che ha depositato apposita memoria difensiva in data 7 settembre 2020.
1.4. Alla memoria difensiva hanno replicato gli appellanti con memoria del 17 settembre 2020.
1.5. In data 5 ottobre 2020 la parte appellante ha depositato istanza di rinvio dell’udienza al fine di poter valutare gli effetti e l’impatto sul presente giudizio del sopravvenuto decreto n. 333-E/275.1TC/54 del Capo della Polizia di Stato (pubblicato in data 21 settembre 2020 sul portale dell’amministrazione), in forza del quale i vice ispettori del ruolo tecnico nominati dal decreto stesso, si pongono, all’interno dell’ordinamento dell’amministrazione, in posizione giuridica superiore rispetto ai frequentatori del IX Corso di formazione per vice ispettori “ordinari”, tra i quali si annoverano gli odierni appellanti, e ciò nonostante la posteriorità della procedura selettiva espletata.
2. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2020.
2.1. L’appello è infondato.
Preliminarmente il Collegio ritiene di non accogliere l’istanza di rinvio poiché:
a) le parti hanno pienamente sviluppato il thema decidendum sicché la causa è matura per la decisione;
b) non si ravvisano i rigorosi presupposti sanciti dall’art. 104, comma 3, c.p.a., per la proponibilità di motivi aggiunti in appello (in quanto avverso atti diversi da quelli impugnati in prime cure);
c) i ricorrenti, per altro, ben potranno impugnare in via autonoma in primo grado gli ulteriori provvedimenti che assumono essere lesivi dei propri interessi e della propria posizione nei ruoli della Polizia di Stato.
2.2. Gli appellanti sostengono la illegittimità del decreto del Ministero dell’interno prot. n. 333-C/9041-C/9 del 15 maggio 2018, nella parte in cui la decorrenza giuridica della nomina a vice ispettori è stata disposta a fare data dal giorno successivo a quello di completamento del IX corso di formazione, ovvero dal 12 marzo 2018 e chiedono la riforma della sentenza del T.a.r. che ha