Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-12, n. 202210838
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2022
N. 10838/2022REG.PROV.COLL.
N. 09337/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9337 del 2021, proposto dall’Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Signore -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V P in Roma, via Lucrezio Caro n. 62;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle signore -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2022 il Cons. Raffaello Sestini e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con verbale -OMISSIS-, redatto nei confronti delle odierne appellanti quali eredi -OMISSIS-, la Guardia di Finanza di Foggia ha segnalato l’indebita percezione da parte delle stesse di contributi comunitari erogati per il regime di pagamento unico relativamente alla campagna 2007, in quanto la relativa domanda sarebbe stata presentata priva della sottoscrizione dell’interessata, nonché priva del timbro del Centro di Assistenza Agricola e della firma del responsabile che attesta la validità della domanda.
1.1 - Conseguentemente, l’Agea ha dapprima sospeso i procedimenti di erogazione in favore delle ricorrenti, con provvedimento di sospensione -OMISSIS-, e successivamente, previa comunicazione di avvio del procedimento, ha notificato alle stesse la delibazione -OMISSIS- -, con la quale ha in parte compensato le somme indebitamente erogate e per la restante parte ha intimato di restituire la somma residua comprensiva di interessi pari a -OMISSIS-”.
1.2 - Avverso detto provvedimento le odierne appellate hanno proposto ricorso dinanzi al TAR per la Puglia, eccependo la violazione di legge, con riferimento all’art. 3 della legge n. 241/1990 e alla mancanza di motivazione, il decorso della prescrizione quadriennale, oltre che, nel merito, la violazione del principio di buona amministrazione, chiedendo l’annullamento della delibazione e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, con restituzione delle somme indebitamente trattenute.
1.3 - Costituitasi nel relativo giudizio dinanzi al TAR per la Puglia, l’Amministrazione intimata ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, la tardività della eccezione di prescrizione e l’infondatezza nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
1.4 - Con sentenza -OMISSIS-, il TAR per la Puglia, Sez. II, rilevando pregiudizialmente l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione, ha accolto il ricorso, accertando l’illegittimità dell’atto impugnato “ poiché emesso quando il termine prescrizionale (breve) di cui all’invocato art. 73, comma 5, seconda parte, del regolamento n. 796/2004, era già spirato e, dunque, la sostanziale fondatezza del secondo motivo di ricorso ”. Per tali ragioni, ha disposto l’annullamento della deliberazione, condannando l’AGEA alla rifusione delle spese di lite in favore delle ricorrenti.
1.5 - Avverso la predetta sentenza, la Agea ha proposto appello, con atto notificato in data -OMISSIS-, deducendo il difetto di giurisdizione e la erroneità della decisione nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione delle pretese restitutorie.
1.6 - Si sono costituite nel giudizio le ricorrenti di primo rado, chiedendo l’integrale rigetto dell’appello.
2 - L’Agea ripropone in