Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 2022-10-12, n. 202201694
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Testo completo
Numero 01694/2022 e data 12/10/2022 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 20 luglio 2022
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da L L e P S contro il Comune di Loiri Porto S. Paolo e nei confronti di M S e Tra Società Cooperativa Edilizia per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- della concessione edilizia n. 18/2007, parere favorevole del responsabile del procedimento in data 21 dicembre 2006, oltre agli atti presupposti e conseguenti.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 1373 del 29 gennaio 2020 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina Perrelli;
Premesso:
1. Le ricorrenti, comproprietarie di due unità abitative ubicate nel Comune di Loiri- Porto S. Paolo, in via degli Olivi n. 4 che fanno parte di un edificio confinante con il lotto del controinteressato M S, hanno impugnato la concessione edilizia n.18/2007 rilasciata allo stesso per la realizzazione di un intervento edilizio per la costruzione di dodici appartamenti, poi, volturata alla società cooperativa edilizia Tra.
2. Le ricorrenti deducono l’illegittimità della concessione, unitamente a quella degli atti presupposti:
1) per violazione dei principi in materia di jus aedificandi e permesso di costruire, dell’art. 97 Cost., degli artt. 3 e 10 del T.U. n. 380/2003, con riferimento all’art. 873 c.c. e all’art. 3 delle N.T.A. del vigente P.R.G., per eccesso di potere sotto vari profili sintomatici: il titolo edificatorio sarebbe stato adottato sulla base di una errata rappresentazione dei luoghi, considerando l’edificio delle stesse quale “fabbricato in aderenza”, mentre l’edificio non è in aderenza e la scala di collegamento è collocata sul confine tra i due fondi. Trattandosi di costruzione non in aderenza, avrebbe dovuto essere rispettata la distanza minima di 10 mt. prescritta dall’art. 3 N.T.A. del PRG e dall’art. 873 c. c., nonché le disposizioni regolamentari in materia di distanze tra edifici di nuova costruzione;
2) per violazione dell’art.11 della legge n. 1150/1942, dell’art. 4 della legge n. 493/1993, dell’art.3 della L. R. n. 42/1985, degli artt. 10 e 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, con riferimento all’art. 9