Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 2022-10-12, n. 202201694

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 2022-10-12, n. 202201694
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201694
Data del deposito : 12 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="4158748e-994b-5b26-ac29-2b8f50b403ae" href="/decisions/itcsjbta1mu7mxoujj">N. 00193/2020</a> AFFARE

Numero 01694/2022 e data 12/10/2022 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 20 luglio 2022




NUMERO AFFARE

00193/2020

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da L L e P S contro il Comune di Loiri Porto S. Paolo e nei confronti di M S e Tra Società Cooperativa Edilizia per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- della concessione edilizia n. 18/2007, parere favorevole del responsabile del procedimento in data 21 dicembre 2006, oltre agli atti presupposti e conseguenti.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 1373 del 29 gennaio 2020 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina Perrelli;


Premesso:

1. Le ricorrenti, comproprietarie di due unità abitative ubicate nel Comune di Loiri- Porto S. Paolo, in via degli Olivi n. 4 che fanno parte di un edificio confinante con il lotto del controinteressato M S, hanno impugnato la concessione edilizia n.18/2007 rilasciata allo stesso per la realizzazione di un intervento edilizio per la costruzione di dodici appartamenti, poi, volturata alla società cooperativa edilizia Tra.

2. Le ricorrenti deducono l’illegittimità della concessione, unitamente a quella degli atti presupposti:

1) per violazione dei principi in materia di jus aedificandi e permesso di costruire, dell’art. 97 Cost., degli artt. 3 e 10 del T.U. n. 380/2003, con riferimento all’art. 873 c.c. e all’art. 3 delle N.T.A. del vigente P.R.G., per eccesso di potere sotto vari profili sintomatici: il titolo edificatorio sarebbe stato adottato sulla base di una errata rappresentazione dei luoghi, considerando l’edificio delle stesse quale “fabbricato in aderenza”, mentre l’edificio non è in aderenza e la scala di collegamento è collocata sul confine tra i due fondi. Trattandosi di costruzione non in aderenza, avrebbe dovuto essere rispettata la distanza minima di 10 mt. prescritta dall’art. 3 N.T.A. del PRG e dall’art. 873 c. c., nonché le disposizioni regolamentari in materia di distanze tra edifici di nuova costruzione;

2) per violazione dell’art.11 della legge n. 1150/1942, dell’art. 4 della legge n. 493/1993, dell’art.3 della L. R. n. 42/1985, degli artt. 10 e 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, con riferimento all’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 ed all’art. 873 c.c., nonché per eccesso di potere sotto vari profili sintomatici: in ogni caso non sarebbe stata rispettata la distanza di 10 mt dalla parete finestrata delle ricorrenti, prescritta con norme inderogabili che non avrebbero potuto essere disattese con un atto di assenso emesso in carenza dei presupposti, di istruttoria e di motivazione;

3) per violazione dell’art. 33 della legge n. 1150/1942, dell’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, degli artt. 905 e 907 c. c., dell’art. 9 D.M. n. 1444/1968: il mancato rispetto delle distanze si porrebbe in contrasto anche con le disposizioni primarie ed i regolamenti comunali in materia di igiene dell’abitato e di salubrità e con quelle del codice civile in materia di distanze dalle vedute e dalle luci presenti nel confinante edificio delle ricorrenti, in base al principio di prevenzione;

4) per violazione dell’art. 4 della legge n. 493/1993, dell’art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, dell’art. 151 del D. Lgs. n. 490/1999: nel caso di specie difetterebbero la proposta motivata del dirigente, la relazione tecnica dettagliata ed il parere della Commissione edilizia comunale. Non sarebbe, inoltre, stato acquisito il parere della Soprintendenza, pur trattandosi di intervento in area sottoposta a vincolo ambientale, né quello della ASL in materia igienico-sanitaria;

5) per violazione dell’art. 41 sexies della legge urbanistica, dell’art. 2, comma 2, della legge n. 122/1989 e per eccesso di potere: il progetto licenziato sarebbe carente delle prescritte dotazioni di parcheggi, in relazione ai dodici appartamenti.

2. Il Comune di Loiri Porto San Paolo, con memoria difensiva, ha sostenuto la legittimità del provvedimento impugnato sulla base dell’art. 4 delle N.T.A., che stabilisce che nelle zone urbanistiche “B1” e “B2”, in cui ricadono i due corpi di fabbrica, è ammessa la realizzazione di fabbricati in aderenza.

2. Il Ministero riferente, rilevata l’inderogabilità della distanza stabilita dall’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 di 10 mt dalle pareti finestrate, ha concluso per la fondatezza del ricorso e per il suo conseguente annullamento con annullamento del titolo edilizio impugnato.

3. Con parere interlocutorio n. 863 del 17 maggio 2021 la Sezione ha chiesto al Ministero una relazione integrativa relativa alle seguenti circostanze: a) l’effettiva posizione dell’edificio di proprietà delle ricorrenti, se sul confine o a distanza dal confine con l’immobile di proprietà del sig. Siazzu;
b) se esso presenti pareti finestrate sul lato confinante o prospiciente il lotto interessato dall’intervento edilizio assentito;
c) se l’area sia interessata da vincolo paesaggistico o di altro genere;
d) la propria posizione anche in ordine al motivo di ricorso inerente il mancato rispetto degli standard urbanistici, in particolare sui parcheggi.

4. Con nota prot. n. 2759 del 15 giugno 2022 il Ministero ha depositato una relazione istruttoria integrativa in adempimento degli incombenti istruttori disposti con il predetto parere istruttorio.

Considerato:

5. Dalla relazione istruttoria di cui alla nota prot. n. 2759 del 15 giugno 2022 emerge: a) che il fabbricato di proprietà delle ricorrenti è sfalsato rispetto a quello del sig. Siazzu e il manufatto “scala” per accedere al primo piano del giardino è posto sul confine;
b) che il fabbricato presenta pareti finestrate prospicienti il lotto della Tra Società Cooperativa Edilizia;
c) che l’area è interessata da un vincolo paesaggistico ex Decreto ministeriale del 7 novembre 1966 e che l’autorizzazione paesaggistica è stata inoltrata alla Soprintendenza per i successivi adempimenti.

5.1. Alla luce delle predette risultanze istruttorie la Sezione, ai fini dell’espressione del parere, considera necessario che il Ministero riferente chiarisca le seguenti ulteriori circostanze: 1) quale sia l’esatta collocazione della scala di collegamento del primo piano e, cioè, se la stessa si trovi in aderenza o meno al fabbricato delle ricorrenti e, qualora non lo sia, a che distanza è posta dallo stesso e dalle eventuali pareti finestrate, con specifica indicazione della posizione;
2) quali siano le distanze oblique e dirette dalle pareti finestrate del fabbricato delle ricorrenti.

5.2. La Sezione ritiene, altresì, indispensabile ai fini dell’espressione del parere definitivo disporre anche l’acquisizione e il deposito della documentazione fotografica e planimetrica a corredo dell’istanza della concessione presentata dal controinteressato, nonché di quella ulteriore eventualmente utilizzata dall’amministrazione per l’istruzione della relativa pratica.

6. Il Ministero vorrà, pertanto, predisporre, con la massima sollecitudine, la relazione istruttoria integrativa, trasmetterla alle ricorrenti con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni per la comunicazione di eventuali controdeduzioni e riferire con la massima sollecitudine alla Sezione, non oltre sessanta giorni dalla comunicazione del presente parere, inviando gli elementi documentali acquisiti in adempimento degli incombenti istruttori.

7. Come stabilito nella direttiva del Presidente della Prima Sezione del Consiglio di Stato, 9 settembre 2021, prot. 29228, l’invio della documentazione in Segreteria dovrà avvenire all’indirizzo pec della Sezione, trasmettendo un file digitale (in formato comunemente consultabile, ad esempio pdf), per ogni singolo documento;
ciascun file dovrà essere espressamente denominato con l’indicazione del contenuto dello stesso (ad esempio: ricorso straordinario, relazione ministeriale, atto impugnato, allegato, memoria del ricorrente, memoria del controinteressato, ecc.) e, qualora vada sottoscritto, andrà anche apposta la firma digitale del suo autore.

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