Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-31, n. 202301058

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-31, n. 202301058
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301058
Data del deposito : 31 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2023

N. 01058/2023REG.PROV.COLL.

N. 07493/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7493 del 2022, proposto da
Easyjet Airline Company Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 187;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7076/2022.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 il Cons. Giordano Lamberti e udito l'avv. dello Stato Luigi Simeoli;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - La società appellante ha impugnato:

- la delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) del 18 luglio 2012 n. 23787, avente ad oggetto il “Contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2013”;

- la delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 9 maggio 2013 n. 24352, avente ad oggetto “il contributo derivante dall’onere dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2014”;

- la delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 22 gennaio 2014 n. 24766, avente ad oggetto il “Contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2014”;

- la delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 28 maggio 2014 n. 24939, avente ad oggetto “Contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2014”;

- la delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 28 gennaio 2015 n. 25293, avente ad oggetto le “Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2015”;

- la delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 4 giugno 2015 n. 25484, avente ad oggetto le “Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2015”;

- la nota dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 3 ottobre 2016, notificata alla società ricorrente via PEC in pari data, avente ad oggetto la richiesta di pagamento relativo al contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con riferimento alle annualità 2013, 2014 e 2015.

2 – Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR per il Lazio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a beneficio del Giudice tributario, avanti al quale il giudizio potrà essere riassunto a sensi dell’art. 11 c.p.a.

2.1 – Il TAR ha escluso la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo per le seguenti ragioni:

- i contributi per il funzionamento dell’AGCM sono disciplinati dall’art. 10, comma 7 ter, della l. n. 287/90, secondo cui: “ All’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di Euro, fermi restando i criteri stabiliti della L. n. 287 del 1990, art. 16, comma 2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima ”;

- la Corte Costituzionale (sentenza n. 269 del 14 dicembre 2017), pur dichiarando inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 10, commi 7 ter e 7 quater, ha affermato che il contributo obbligatorio dovuto all’AGCM ha natura tributaria, consistendo in una prestazione patrimoniale, destinata a una spesa pubblica, imposta dalla legge a favore della medesima Autorità con carattere coattivo, che prescinde da qualsiasi rapporto sinallagmatico con l’Autorità stessa alla quale è dovuto, indipendentemente dal fatto che il contribuente sia stato destinatario dei poteri dell’ente o abbia beneficiato della sua attività;

- la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU., ordinanza n. 10577 del 4 giugno 2020), nel delibare su regolamento preventivo di giurisdizione proposto dal Giudice ordinario, ha affermato che i contributi in questione devono essere qualificati a tutti gli effetti come “tributi”, in applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale, a tenore dei quali “ una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo;
la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico;
le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese
”;

- la Corte di Cassazione, nella pronuncia citata, ha affermato che i contributi in esame soddisfano tutti i requisiti per essere considerati di natura tributaria, trattandosi “ di una prestazione patrimoniale imposta dalla legge a favore dell’Autorità indipendente, con carattere coattivo, che si caratterizza per la doverosità della prestazione e che prescinde completamente da qualsiasi rapporto sinallagmatico con l’Autorità, alla quale è dovuta indipendentemente dal fatto che il contribuente sia stato destinatario dei poteri dell’ente o abbia beneficiato della sua attività. Inoltre, il contributo è collegato ad una pubblica spesa (siccome risorsa per il funzionamento di un’Autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) ed è riferito ad un presupposto economicamente rilevante, essendo commisurato al volume di fatturato che viene assunto a indice della capacità contributiva ”.

3 – La società originariamente ricorrente ha impugnato tale pronuncia, deducendo la violazione dell’art. 133, lett. l, del c.p.a. e dell’art. 7, comma 5, del d. lgs. n. 546/1992 e, a tal fine, rilevando che:

- l’ordinanza n. 10577 del 4 giugno 2020 della Corte di Cassazione, assunta a riferimento dal TAR, concerne l’impugnazione dinanzi al giudice tributario della cartella di pagamento emessa dall’AGCM per omessi contributi 2012-2014;

- il caso di specie è relativo all’impugnazione degli atti generali di determinazione della misura e delle modalità di contribuzione assunti dall’Autorità nell’esercizio della sua potestà amministrativa in materia fiscale e, quindi, rileva l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 19678/2016 che ha fissato il seguente principio di diritto: “ le controversie concernenti i provvedimenti emessi dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell’Autorità stessa finanziate dal mercato di competenza (ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. L, del Dlgv. n. 209 del 2005 ”.

3.1 – Secondo parte appellante, diversamente da quanto ritenuto dal TAR, ai sensi dell’art. 133, lett. l, del c.p.a., il ricorso, stante il suo oggetto, è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto volto all’annullamento degli atti generali relativi alle spese di funzionamento dell’Autorità, deliberati dalla medesima nell’esercizio della potestà amministrativa esercitata in materia fiscale “ai sensi dell’art. 1, comma 65, della l. 23 dicembre 2005, n. 266” (ora art.

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