Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-31, n. 202301058
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Testo completo
Pubblicato il 31/01/2023
N. 01058/2023REG.PROV.COLL.
N. 07493/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7493 del 2022, proposto da
Easyjet Airline Company Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 187;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7076/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 il Cons. Giordano Lamberti e udito l'avv. dello Stato Luigi Simeoli;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La società appellante ha impugnato:
- la delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) del 18 luglio 2012 n. 23787, avente ad oggetto il “Contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2013”;
- la delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 9 maggio 2013 n. 24352, avente ad oggetto “il contributo derivante dall’onere dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2014”;
- la delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 22 gennaio 2014 n. 24766, avente ad oggetto il “Contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2014”;
- la delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 28 maggio 2014 n. 24939, avente ad oggetto “Contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2014”;
- la delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 28 gennaio 2015 n. 25293, avente ad oggetto le “Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2015”;
- la delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 4 giugno 2015 n. 25484, avente ad oggetto le “Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2015”;
- la nota dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 3 ottobre 2016, notificata alla società ricorrente via PEC in pari data, avente ad oggetto la richiesta di pagamento relativo al contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con riferimento alle annualità 2013, 2014 e 2015.
2 – Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR per il Lazio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a beneficio del Giudice tributario, avanti al quale il giudizio potrà essere riassunto a sensi dell’art. 11 c.p.a.
2.1 – Il TAR ha escluso la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo per le seguenti ragioni:
- i contributi per il funzionamento dell’AGCM sono disciplinati dall’art. 10, comma 7 ter, della l. n. 287/90, secondo cui: “ All’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di Euro, fermi restando i criteri stabiliti della L. n. 287 del 1990, art. 16, comma 2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima ”;
- la Corte Costituzionale (sentenza n. 269 del 14 dicembre 2017), pur dichiarando inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 10,