Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-29, n. 202303268

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-29, n. 202303268
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303268
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2023

N. 03268/2023REG.PROV.COLL.

N. 04576/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4576 del 2020, proposto da
R D G, rappresentato e difeso dall'avvocato P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Formez Pa, Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam, non costituiti in giudizio;

nei confronti

S T, non costituita in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11078/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2022 il Cons. U L e udito per le parti l’avv. P G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in esame, parte ricorrente ha impugnato la sentenza del TAR Lazio-Sez II Quater n. 11078/2019 concernente il rigetto del gravame proposto dalla stessa parte per ottenere l’annullamento (i) della graduatoria finale di merito per Funzionari Archivisti approvata dalla Commissione Interministeriale RIPAM il 12.06.2017 e quella di merito del 13.02.2018, ii) delle circolari n. 35 del 13.02.2018 e n. 38 del 14.02.2018 del Ministero BACT di convocazione dei candidati per la scelta delle sedi di assegnazione iii) del silenzio inadempimento della Commissione esaminatrice con riferimento alla mancata indicazione del ricorrente nell’elenco degli esaminati nella deliberazione dell'esito della prova orale del 06.04.2017, pubblicata in pari data sul sito RIPAM, in cui il ricorrente non risulta inserito nell'elenco dei candidati, iv) del silenzio rifiuto con riferimento alla richiesta del 10.4.2017 di accesso agli atti.

1.1. Risulta dagli atti di causa che l’appellante ha partecipato al concorso di cui al Bando RIPAM-MIBACT del 19.05.2016 per 95 Funzionari Archivisti della III area del personale non dirigenziale, posizione economica F l, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte.

Ha superato la fase preselettiva per test e le due prove scritte della fase selettiva (con il punteggio di 78 alla prima e 77 alla seconda), mentre i titoli in suo possesso sono stati quantificati in 50 punti, fatta salva la riserva su alcuni titoli di servizio lavorativi per il cui scioglimento è stata depositata l'integrazione nei modi e nei termini richiesti dalla Commissione.

In esito alla prova orale sostenuta in data 6.4.2017, è stato pubblicato il relativo elenco degli esiti, nel quale non apparivano né il nominativo dell’odierno appellante, né la votazione conseguita, per cui ha presentato in data 10.4.2017 un’istanza di accesso agli atti per ottenere la copia degli atti relativi alla valutazione dei titoli in suo possesso, la copia degli elaborati scritti prodotti in data 21 e 22 novembre 2016, la copia delle schede e delle griglie di valutazione compilate dalla Commissione e di ogni altro documento riguardante gli elaborati sopra descritti ed infine gli atti ed i verbali relativi alla prova orale sostenuta in data 6.4.2017.

1.2. Siccome su tale istanza l’Amministrazione non ha provveduto, l’appellante ha impugnato sia il silenzio inadempimento in cui è incorsa la Commissione esaminatrice con la deliberazione dell'esito della prova orale del 6.4.2017, pubblicata in pari data sul sito RIPAM, in cui il ricorrente non risultava inserito nell'elenco dei candidati esaminati e di tutti gli atti presupposti, conseguenti ed accessori, sia il tacito diniego di accesso agli atti, proponendo quattro motivi in diritto così rubricati:

1) Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, ultimo comma, D.P.R. 09.05.1994 n. 487. Eccesso di potere per imparzialità di trattamento.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 comma 7 e 25 della L.n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione D. Lg.vo 25.05.2016 n. 97. Violazione e falsa applicazione art. 13 del bando di concorso. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, ultimo comma e 12, primo comma DPR 09.05.1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione art. 8, terzo comma, del bando di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dei principi costituzionali di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione e imparzialità. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 DPR n. 487/1994.

1.3. In data 11.07.2017 sono stati depositati i motivi aggiunti al ricorso, con i quali è stata impugnata la graduatoria finale di merito pubblicata sul sito Ripam in data 12.06.2017, formulando le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 e dell'art 10 del Bando di Concorso RIPAM-MINIBACT del 19.05.2015 e dell'art. 15 DPR 487/1994. Eccesso di potere per imparzialità di trattamento.

Violazione e falsa applicazione artt.7 e 8 DPR 09.05.1994 n. 487 e degli artt. 35 e 70 D. Lg vo. 165/2001 Eccesso di potere per disparità di trattamento ed imparzialità.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma1, L. 241/1990;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, DPR 487/1994 e successive modifiche;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 DPR 693/1996;
Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento, illogicità ed imparzialità di trattamento

Eccesso di potere – Manifesta irragionevolezza – Sviamento logico errore di fatto – Contraddittorietà immediatamente rilevabile.

1.4. Con Decreto Direttoriale del 13.02.2018 è stata annullata la precedente graduatoria finale e ripubblicata in pari data, per cui il Sig. di Giovannandrea ha presentato ulteriori motivi aggiunti del 21.02.2018 con i quali ha impugnato la graduatoria finale di merito del 13.02.2018, formulando motivi di impugnazione identici a quelli contenuti nel primo ricorso per motivi aggiunti.

1.5. All’esito del giudizio di prime cure il Tar ha respinto l’insieme delle domande di annullamento, previa dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla domanda di accesso di cui al secondo motivo di ricorso, a seguito della espressa dichiarazione in tal senso formulata dal difensore della parte ricorrente nella camera di consiglio del 27 marzo 2018, essendo emerso dagli atti che il ricorrente ha conseguito 65 punti invece dei 70 minimi richiesti per il superamento della prova orale alla stregua dell’art. 8 del bando di concorso, ritenendo

- che sono stati rispettati i requisiti minimi richiesti con riferimento alla predefinizione dei criteri di valutazione delle prove orali;

- che le votazioni parziali delle prove orali, poste a base del calcolo della media delle valutazioni assegnate per ciascun quesito, risultano dall’apposito brogliaccio esibito in atti

- che la pubblicazione degli esiti è avvenuta, come prescritto dal DPR n. 487/1994 presso la sede degli esami;
quella sul sito (che avrebbe reso pubblico l’esito negativo dell’esame orale del ricorrente) è stata correttamente omessa per motivi di privacy con la osservanza di quanto previsto dall’Avviso del 26 gennaio 2017 per la convocazione dei candidati ammessi alla prova orale –

- non sussistente la censurata violazione dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, relativo alla predeterminazione per ciascun candidato dei quesiti da sottoporre in sede di prova orale e da estrarre a sorte, nonché dell’art. 8, comma terzo, del Bando di Concorso, il quale stabilisce che la Commissione esaminatrice, di concerto con la Commissione Interministeriale RIPAM, avvalendosi del supporto Tecnico di personale FORMEZ “ ricorrerà all’uso di sistemi informatizzati per la costruzione e/o il sorteggio dei quesiti da sottoporre ai candidati …”, in quanto la difesa di Formez ha documentato che nella seduta del 6 aprile 2017, la Commissione “ estrae dai 3(tre) elenchi generali redatti nella giornata dell’8 marzo 2017 e allegati al relativo verbale, le domande per i candidati da esaminare nella giornata odierna. Inserisce le singole domande in buste prive di ogni segno di identificazione e predispone 3 (tre) gruppi di buste: 1) Archivistica, 2) Diritto 3) Organizzazione e Legislazione dei Beni Culturali ” e che con riferimento al candidato dott. Di Giovannandrea si legge nel relativo verbale: “ Alle ore 11,50 si presenta il candidato Di Giovannandrea Riccardo identificato con C.I. n. AS 7879743, il quale sceglie le 3 (tre) buste contenenti le domande riferite alle materie come appresso specificato: ARCHIVISTICA domanda n. 201 (Quali sono le informazioni relative a documentazione collegata?);
DIRITTO domanda n. 219 (La democrazia rappresentativa e la Costituzione italiana);ORGANIZZAZIONE E LEGISLAZIONE BENI CULTURALI domanda n. 226 (Opportunità e limiti dell’autonomia speciale degli istituti culturali),
per cui ne consegue l’insussistenza dell’illegittimità lamentata;

- sussistente il difetto di interesse a far valere la violazione degli artt. 7 e 8 del medesimo D.P.R., laddove la commissione ha sommato aritmeticamente i punteggi ottenuti dai candidati nelle prove scritte con il punteggio dei titoli posseduti, anziché adottare il criterio della somma della media ottenuta dai punteggi delle prove scritte con la valutazione dei titoli secondo il comune orientamento giurisprudenziale, in quanto il ricorrente non ha comunque superato la prova orale

- che il bando di concorso prevede sia per ciascuna prova scritta sia per la prova orale una soglia minima di n. 70 punti e chiarisce espressamente che solo con il raggiungimento di tale punteggio minimo la prova si intende superata (art. 7, comma 5, per le prove scritte;
art. 8, comma 4, per la prova orale, per cui è infondata la censura che la Commissione avrebbe stilato una graduatoria finale errata, escludendo quei candidati che, al pari del ricorrente non hanno ottenuto un voto orale sufficiente, dovendo nella votazione complessiva essere sommati tutti i voti conseguiti nelle prove di concorso, anche quelli insufficienti in quanto da nessuna parte del bando di concorso si troverebbe l’assunto che ove il candidato abbia ottenuto un voto inferiore a una certa misura debba essere escluso dal conteggio del voto finale;

- che la prova orale non richiede “ la predeterminazione di criteri speciali che non siano quelli, consueti, della pertinenza, della correttezza linguistica e della capacità organizzativa degli argomenti trattati, cioè gli stessi, in sostanza, predeterminati per la prova scritta ” (Tar Piemonte, Torino, sez. II, 29 novembre 2017, n. 1295), ossia nella specie i criteri stabiliti nella seduta del 27 dicembre 2016, in quanto applicabili.

- -che non sussistono elementi tali da far dubitare – tra l’altro in assenza di querela di falso - dell’autenticità del brogliaccio in questione, comunque menzionato già nel verbale della seduta della prima prova orale del giorno 8 marzo 2017.

- che è sufficiente richiamare l’orientamento giurisprudenziale largamente dominante in ordine alla sufficienza del voto numerico in questo tipo di procedura concorsuale (cfr. ex multis C.Stato, Ad. Plen. 20 settembre 2017, n. 7).

- che va disattesa - per evidente carenza di interesse, non avendo il ricorrente superato la prova orale - la censura sulla valutazione dei titoli dei candidati vincitori, con la quale si lamentava il fatto che per alcuni candidati vi sarebbero discordanze tra i punteggi indicati nella tabella contenente la valutazione dei titoli pubblicata sul sito Ripam il 25 gennaio 2017 e quelli contenuti nella graduatoria finale di merito pubblicata il 12 giugno 2017.

2. Avverso la sentenza di primo grado parte appellante ha formulato i seguenti motivi di appello:

(1) Carente pronuncia in ordine alle modalità di conduzione della procedura concorsuale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 6, ultimo comma, DPR 487/1994. Violazione delle norme relative al giusto processo, in merito alla mancata pronuncia sul motivo n. 1° del ricorso del 31.05.2017, riproposto nei motivi aggiunti dell’11.07.2017 e nei motivi aggiunti del 20.02.2018;

(2) arbitrarietà ed incoerenza dell’attribuzione dei punteggi – illogicità manifesta della procedura valutativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, L. 241/1990;
violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, DPR 487/1994 e successive modifiche;
violazione e falsa applicazione dell’art. 10 DPR 693/1996;
manifesta illogicità ed irragionevolezza del provvedimento impugnato. Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria;

(3) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma1, L. 241/1990;
violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, DPR 487/1994 e successive modifiche;
violazione e falsa applicazione dell’art. 10 DPR 693/1996;
manifesta illogicità ed irragionevolezza del provvedimento impugnato. Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

2.1. In esecuzione del decreto presidenziale n. 948/2020 è stata effettuata la pubblicazione per pubblici proclami mediante inserimento del ricorso in appello e del decreto nella area tematica del sito istituzionale del Ministero competente;

2.2. L’amministrazione appellata e i controinteressati non si sono costituiti in giudizio, nonostante regolare notifica /pubblicazione per pubblici avvisi dell’atto di appello.

2.3. Con ordinanza cautelare n. 4877/2020 del 28.08.2020 è stata respinta l’istanza cautelare in quanto i motivi proposti, “concernenti le valutazioni discrezionali della commissione di concorso, non appaiono, sulla base dell’esame sommario proprio della presente fase, assistiti da fumus boni iuris e che non sono adeguatamente circostanziate le ragioni del danno irreparabile”.

2.4. Alla pubblica udienza del 13.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. L’appello non merita accoglimento.

3.1. È infondato il primo motivo di appello (Rubricato: Carente pronuncia in ordine alle modalità di conduzione della procedura concorsuale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 6, ultimo comma, DPR 487/1994. Violazione delle norme relative al giusto processo, in merito alla mancata pronuncia sul motivo n. 1° del ricorso del 31.05.2017, riproposto nei motivi aggiunti dell’11.07.2017 e nei motivi aggiunti del 20.02.2018 ), con il quale è stata denunciata l’erroneità della sentenza per violazione dell’art. 112 cpc in quanto la sentenza non avrebbe considerato la censura contenuta nel primo motivo di primo grado e riproposta nei primi e secondi motivi aggiunti sulla mancata pubblicazione sul sito RIPAM della valutazione della prova orale del ricorrente, sostenendo che la pubblicazione dell’esito assolverebbe al rispetto dei principi di imparzialità , trasparenza e buon andamento della p.a e del rispetto dei diritti fondamentali della persona. Sostiene l’appellante che l’esclusione della valutazione della prova orale nel ridetto elenco colliderebbe con l’art. 6, ultimo comma del DPR n 487/1994 e determinerebbe l’illegittimità della deliberazione pubblicata dalla Commissione esaminatrice in quanto tale omissione violerebbe la sfera giuridica del ricorrente il quale non sarebbe stato posto nella condizione di conoscere il voto attribuito alla prova orale sostenuta. La sentenza sarebbe inoltre errata laddove accoglie le deduzioni del Formez secondo il quale detta omissione sarebbe stata originata da non meglio specificati problemi di privacy;
infine è stato rilevato che il tabulato depositato in giudizio dal Formez e contenente l’indicazione del nome del ricorrente con la dizione “non idoneo” non corrisponderebbe a quello pubblicato sul sito il 6.4.2017.

3.2. In primis rileva il Collegio che né il bando del concorso, né il DPR n. 487/1994 prescrivono che gli esiti delle prove orali devono esser pubblicati sul sito RIPAM, come asserito dall’appellante. La pubblicazione dell’esito dei colloqui sul sito RIPAM è stato, invece, preannunciata nell’avviso del 26 gennaio 2017 per la convocazione dei candidati ammessi alla prova orale (alleg. 7 del ricorrente in primo grado), contenente la seguente informazione comune a tutti i candidati dei nove profili di concorso: “Al termine di ciascuna sessione d’esame sarà reso pubblico l’esito dei colloqui sia in sede mediante affissione che sul sito Ripam”.

3.3. Un tanto premesso si osserva che la sentenza, contrariamente all’assunto dell’appellante, si è pronunciata sulla censura sollevata dal ricorrente in primo grado. Emerge chiaramente dai punti 6.1. e 6.2. della stessa che il giudicante di primo grado ha esaminato il relativo motivo di doglianza come formulato nel ricorso introduttivo e nei ricorsi per motivi aggiunti, ritenendolo però infondato in base alla documentazione depositata dal Formez, ed in particolare in base ai verbali della commissione esaminatrice n. 37 e 39 e dei relativi allegati (brogliaccio, registro presenze, elenco esiti prova orale del 13 aprile 2017) dai quali emergeva che l’esito dell’esame orale era stato reso noto presso la sede dell’esame come indicato nell’avviso del 26.1.2017, esito che, per quanto riguarda i candidati che hanno superato l’esame e per i quali si doveva procedere alla formazione della graduatoria finale, era espresso nel relativo punteggio conseguito, mentre per l’appellante, per il quale il concorso terminava con il mancato conseguimento del punteggio minimo di 70 punti, l’esito era stato espresso con la dizione “non idoneo”. Si ritiene che con l’indicazione “non idoneo” sia stato espresso chiaramente il voto conseguito nell’esame orale, laddove l’art. 8 del bando del 19.5.2016 (allegato 4 del ricorrente in primo grado) prevedeva che: “Alla prova orale sarà assegnato un punteggio massimo di 100 (cento) punti e la stessa si intenderà superata se sarà raggiunto il punteggio minimo di 70 (settanta) punti”.

3.4. Pertanto, sulla base del combinato disposto dell’art. 6 del DPR 487/1994 e dell’art. 8 del bando di gara non si ravvisa sul punto alcuna illegittimità nelle valutazioni delle prove orali e nella loro pubblicazione, come effettuate dalla commissione esaminatrice, nemmeno sotto il profilo della imparzialità ed arbitrarietà, infondatamente prospettati dall’appellante.

4. È destituito di fondamento anche il secondo motivo di appello ( Rubricato: Arbitrarietà ed incoerenza dell’attribuzione dei punteggi – Illogicità manifesta della procedura valutativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, L. 241/1990;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, DPR 487/1994 e successive modifiche;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 DPR 693/1996;
Manifesta illogicità ed irragionevolezza del provvedimento impugnato. Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria)
, con il quale si censura la sentenza in relazione ai motivi dedotti in primo grado sui criteri utilizzati dalla commissione esaminatrice nella formazione della graduatoria finale di merito, sostenendo che sarebbe errato il criterio aritmetico della mera somma del punteggio anziché del criterio della media matematica dei due punteggi.

4.1 Contrariamente a quanto asserisce l’appellante, il TAR si è pronunciato sulla doglianza al punto 6.4. della sentenza impugnata;
la censura è stata ritenuta non meritevole di accoglimento a causa del difetto di interesse a censurare la formazione della graduatoria finale, in quanto il ricorrente non aveva comunque superato la prova orale;
infatti, come emerge dal “brogliaccio” allegato al verbale n. 39 del 13.4.2017, l’appellante ha ottenuto nella prova orale un punteggio complessivo di 65 punti, e quindi un punteggio insufficiente al fine di superare l’esame orale per il cui superamento il bando di concorso, all’art. 8, prescriveva il raggiungimento di almeno 70 punti ("Alla prova orale sarà assegnato un punteggio massimo di 100 (cento) punti, e la stessa si intenderà superata se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 70 (settanta) punti”).

4.2. Il Collegio ritiene corretta tale statuizione del Giudice di primo grado e rigetta questo motivo di appello anche in quanto l’appellante - oltre ad omettere di indicare quali sarebbero gli effetti favorevoli che potrebbe conseguire dall’applicazione del criterio invocato - si è limitato a ripetere testualmente il contenuto della censura proposta in primo grado, senza indicare alcuna ulteriore critica inerente la decisione della sentenza sul punto.

5. Infine, viene respinto anche il terzo motivo di appello (Rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma1, L. 241/1990;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, DPR 487/1994 e successive modifiche;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 DPR 693/1996;
Manifesta illogicità ed irragionevolezza del provvedimento impugnato. Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria)
, con il quale l’appellante sostiene che il TAR non si sarebbe pronunciato sulla censura dell’appellante con la quale aveva rilevato la mancanza della predeterminazione dei criteri di valutazione dei candidati, criteri nemmeno fissati nel bando, nonostante l’appellante ne avesse segnalato la relativa mancanza nel primo verbale di insediamento della commissione del 24.10.2016. La mancanza dei criteri avrebbe prodotto l’impossibilità di ricostruire l’iter logico sul quale si basa il giudizio di “non idoneità” reso a carico dell’appellante. La mancata predeterminazione dei criteri di valutazione, sia per l’esame scritto che per l’esame orale, avrebbe reso anche illegittima, in quanto arbitraria, l’attribuzione di un voto numerico. Inoltre, la mancata predisposizione dei criteri di valutazione costituirebbe espressione di un uso distorto della discrezionalità con conseguente ammissibilità del sindacato sul punto del giudice amministrativo. Nel caso concreto il TAR non avrebbe ravvisto alcuna “sbavatura” nel comportamento della commissione la quale, solo sulla base di un voto negativo attribuito alla risposta del candidato alla terza domanda della prova orale, non avrebbe più provveduto a valutare complessivamente le capacità del ricorrente, nonostante quest’ultimo avesse condotto tutto il concorso in modo brillante, ottenendo votazioni più che discrete, per cui l’attribuzione del voto non sufficiente all’ultima domanda dell’orale avrebbe dovuto essere accompagnata da una corretta ed esauriente motivazione.

5.1. Le censure non sono fondate. Per quanto concerne la predisposizione dei criteri di valutazione, il Collegio osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la commissione esaminatrice ha predisposto criteri di valutazione sia per le prove scritte che per la prova orale.

5.2. Infatti, per quanto attiene le prove scritte, emerge dal verbale n. 1 del 24.10.2016 che “La commissione d’esame, come da bando, non procederà alla valutazione delle prove dei candidati che non abbiano svolto entrambe le prove scritte. La commissione, quindi, stabilisce i limiti e i vincoli per lo svolgimento e la correzione delle prove. Le prove avranno una durata …(..) I punteggi per la prima prova saranno: fino a 85 per lo sviluppo della traccia sorteggiata, fino a 5 punti per la risposta a ciascuno dei tre quesiti, per un totale massimo di 100/100. Per la seconda prova saranno predisposte, direttamente la mattina e prima dell’avvio della prova stessa, esclusivamente tre tracce elaborate al computer e stampate su singoli fogli dopo aver effettuato il sorteggio. Il punteggio massimo della seconda prova sarà 100/100. Ciascuna prova si intende superata, come previsto dal bando, se i candidati avranno ottenuto un punteggio pari a almeno 70/100”.

Inoltre, nel verbale n. 9 del 27.12.2016, prima della valutazione delle prove scritte, la commissione d’esame ha stabilito i seguenti “ elementi di valutazione che contribuiscono a formare il voto complessivo: a) correttezza della forma;
b) esposizione chiara e scorrevole;
c) attinenza tra traccia e svolgimento;
d) coerenza interna e organicità;
e) competenze tecnico scientifiche;
f) completezza della trattazione;
g) originalità dell’elaborato.

La commissione determina la seguente graduazione per l’attribuzione dei punteggi: I primi quattro elementi sommati ad una sufficiente trattazione tecnico-scientifica dà luogo ad una valutazione tra 80-89. In aggiunta ai precedenti elementi una trattazione approfondita ed originale dà una valutazione tra 90-100. Gli elaborati ritenuti insufficienti per i punti da a) a e) non raggiungono la valutazione minima di idoneità…(..) La commissione decide di redigere un brogliaccio dei lavori che riporterà, oltre ai punteggi, i giudizi relativi agli elaborati cui è stato assegnato un punteggio inferiore a 70”

5.3. Risulta, pertanto, ampiamente rispettata la prescrizione di cui all’art. 12 del DPR 487/1994 circa la tempestiva predeterminazione dei criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi.

5.4. Anche per la prova orale, la Commissione esaminatrice, nella prima riunione concernente l’esame orale, prima di procedere all’esame orale dei candidati, ha stabilito i criteri per l’attribuzione dei punteggi. Infatti, come emerge dal verbale n. 25 del 8.3.2017, la commissione ha deciso i criteri, ed in particolare ha stabilito: “ Preliminarmente la Commissione concorda circa l’attribuzione del punteggio delle prove orali che risulterà dalla media delle valutazioni assegnate per ciascun quesito. Tutte le votazioni parziali delle prove orali verranno riportate in un apposito brogliaccio. La prova orale, che prevede la valutazione di n. 20 candidati, convocati dal Formez, si articola in due sessioni, una la mattina con la valutazione di n. 10 candidati ed il pomeriggio con i rimanenti n. 10 candidati. La Commissione redige 3(tre) elenchi generali di domande, allegate al presente verbale, relative alle materie oggetto dell’esame orale e, dopo ampia ed articolata discussione, estrae le domande per i candidati da esaminare nella giornata odierna. Inserisce le singole domande in buste prive di ogni segno di identificazione e predispone 3 (tre) gruppi di buste: 1) Archivista, 2) Diritto, 3) Organizzazione e Legislazione dei Beni culturali”

5.5. Il Collegio ritiene che nel caso concreto, come emerge dai documenti versati in atti, siano stati rispettati i principi della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, avendo la commissione stabiliti i criteri prima dell’inizio delle prove, e quindi in un momento nel quale non possano sorgere dubbi circa l’imparzialità degli stessi (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 maggio 2021, n. 3955;
sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 6979), mentre le relative contestazioni dedotte da parte appellante si qualificano in termini di mere affermazioni, prive di adeguato sostegno probatorio.

5.6. Per quanto riguarda le deduzioni e doglianze della parte appellante in merito al brogliaccio contenente i singoli voti afferenti alle tre domande della prova orale, ed in particolare l’affermazione dell’appellante secondo la quale “appare piuttosto come un allegato realizzato ex post al verbale n. 39 e costituisce per i motivi espressi un atto della commissione esaminatrice assolutamente privo di valore ”, il Collegio condivide la relativa statuizione contenuta nella sentenza impugnata al punto 8.3. nel senso che “ non sussistono elementi tali da far dubitare – tra l’altro in assenza di querela di falso- dell’autenticità del brogliaccio in questione, comunque menzionato già nel verbale della seduta della prima prova orale del giorno 8. Marzo 2017”. Infatti, nel verbale n. 25 del 08.03.2017 la commissione ha stabilito di riportare tutte le votazioni parziali delle prove orali in un apposito brogliaccio, ma già nel verbale de verbale n. 9 del 27.12.2016 la commissione ha stabilito di redigere un brogliaccio per gli esiti delle due prove scritte, con conseguente evidente infondatezza dell’asserzione che il brogliaccio fosse stato realizzato ex post al verbale n. 39 del 13.4.2017.

5.7. Anche le censure in merito all’uso del voto numerico non colgono nel segno, in quanto lo stesso bando di concorso del 19.5.2016 prevede l’espressione della valutazione delle prove e dei titoli in punti. Inoltre, costituisce principio consolidato quello per cui il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione e assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato;
solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.

5.8. Conclusivamente, il Collegio ritiene che le valutazioni ed i giudizi espressi sulla prova orale dell’appellante hanno tenuto conto dei criteri di valutazione prefissati per il superamento della prova orale, secondo i quali l’attribuzione del punteggio delle prove orali risultava dalla media delle valutazioni assegnate per ciascun quesito e che la valutazione delle prove orali dell’appellante è stata svolta nel rispetto delle prescrizioni del bando, delle disposizioni contenute nel DPR n. 487/1994 e dei criteri individuati dalla commissione esaminatrice prima della valutazione delle prove, per cui la valutazione è stata espletata nel rispetto dei principi di trasparenza, uniformità ed imparzialità, con conseguente rigetto dell’appello proposto per i motivi indicati.

5.9. Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio, attesa la mancata costituzione delle amministrazioni appellate.

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