Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-03-17, n. 202201951
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Pubblicato il 17/03/2022
N. 01951/2022REG.PROV.COLL.
N. 01538/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1538 del 2021, proposto da
Cooperativa di Solidarietà Energia Giovani “Energi” Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato B D F, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castrignano del Capo, non costituito in giudizio;
Unione dei Comuni Entroterra Idruntino, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Spano Signal s.r.l., Park Signal s.r.l.u, S.I.S. - Segnaletica Industriale Stradale – s.r.l. , non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione prima, n. 1/2021, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni Entroterra Idruntino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 2 dicembre 2021 il Cons. Anna Bottiglieri, con presa d’atto delle richieste di passaggio in decisione depositate dagli avvocati De Francesco e Vantaggiato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
La cooperativa Energi impugnava innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, quale seconda classificata, gli atti della procedura aperta per l’affidamento in concessione per la durata di 24 mesi del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento con ausiliari, avviata con determinazione a contrarre del responsabile dell’area Polizia Municipale del Comune di Castrignano del Capo n. 373/2018, svoltasi su piattaforma telematica della Centrale unica di committenza Unione dei Comuni Entroterra Idruntino e vinta da Spano Signal s.r.l..
La ricorrente sosteneva che la corretta attribuzione del maggior punteggio spettante alla sua offerta tecnica in relazione ai criteri del disciplinare A.4 (incremento del monte ore per il controllo della sosta con ausiliari del traffico rispetto quello previsto dall’art. 18 del capitolato tecnico), A.5 (ulteriori proposte migliorative), A.1 (caratteristiche tecniche dei parcometri) e A.2 (funzioni e sistemi di pagamento dei parcometri), in uno alla decurtazione del punteggio non dovuto conseguito dalle offerte degli altri concorrenti, avrebbe comportato la sua primazia nella graduatoria finale. Concludeva in via principale per l’annullamento degli atti impugnati e per “ dichiarare vincitrice della gara la ricorrente ”, in subordine per l’effettuazione di istruttoria sulle modalità di formazione della graduatoria stessa.
Il Comune di Castrignano del Capo e la predetta Centrale unica di committenza si costituivano in resistenza.
L’adito Tribunale, Sezione prima, con ordinanza cautelare n. 565/2019, disponeva incombenti istruttori a carico delle amministrazioni resistenti, ordinando in particolare “ l’esibizione di tutti gli atti di gara richiesti da parte ricorrente e non ancora prodotti in giudizio […] nonché di una dettagliata relazione di chiarimenti della Stazione Appaltante che chiarisca puntualmente le modalità di calcolo adottate per l’attribuzione alle quattro Ditte partecipanti alla gara in questione del punteggio in relazione al criterio qualitativo “A4” […] con particolare riferimento alle censure dedotte dalla Cooperativa ricorrente a tale proposito ”.
In esito all’ordinanza istruttoria il Comune di Castrignano del Capo depositava in giudizio gli atti di gara, chiarendo di aver rilevato un errore nel calcolo dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio A.4. e di averlo rettificato, operazione che non aveva mutato la posizione di prima in graduatoria dell’offerta di Spano Signal, e di aver pertanto approvato i relativi verbali di rettifica nn. 1 e 2 del 2019 e riaggiudicato a questa la gara con determinazione dirigenziale n. 419/2019.
La ricorrente impugnava gli atti sopravvenuti con motivi aggiunti. Domandava il loro annullamento, la declaratoria della esclusione della gara dell’aggiudicataria per mancata verifica dell’anomalia dell’offerta, la declaratoria del suo diritto a vincere la procedura e l’ordine di adozione di ogni atto conseguenziale, nonché il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente.
La causa era decisa con la sentenza in epigrafe, con cui il Tar, dichiarata l’impugnativa parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la respingeva per il restante, compensando le spese del giudizio.
Energi ha impugnato la predetta sentenza. Dopo aver articolatamente illustrato la vicenda contenziosa anche in riferimento all’andamento della causa in primo grado, ha dedotto: 1) Violazione, falsa ed erronea applicazione di norme di legge e dei principi regolatori della materia (art. 24 e 111 Cost.;d.lgs. 104/2010, artt. 1, 2, 3, 46, 64, 65 e 94;d.lgs. 50/2016, art. 53;l. 241/1990;d.lgs. 82/2005 e s.m.i., art. 20 e ss.;linee guida sulla conservazione dei documenti informatici);violazione delle norme del bando;erroneità e ingiustizia manifeste;violazione, falsa ed erronea interpretazione dei fatti;contraddittorietà;omessa e insufficiente motivazione;2) Violazione, falsa ed erronea applicazione del bando (art. 4), del capitolato d’oneri (art. 18 ), di norme legge e dei principi regolatori della materia;falsa ed erronea interpretazione dei fatti;eccesso di potere;erroneità e ingiustizia manifeste;inesistenza di motivazione;disparità di trattamento;3) Violazione, falsa ed erronea applicazione del bando e del disciplinare di gara (art. 3.5/5);violazione di norme di legge e dei principi regolatori della materia;eccesso di potere;erroneità e ingiustizia manifeste;violazione, falsa ed erronea interpretazione dei fatti;omessa motivazione;disparità di trattamento;4) Violazione, falsa ed erronea applicazione del bando (art. VI.3 ) e del disciplinare di gara;violazione di norme di legge e dei principi regolatori della materia (art. 93 comma 3 d.lgs. 50/2016;eccesso di potere;erroneità ed ingiustizia manifeste;violazione, falsa ed erronea interpretazione dei fatti;omessa e insufficiente motivazione;disparità di trattamento. Ha avanzato istanza istruttoria e domandato: l’annullamento degli atti impugnati;il riconoscimento del giusto diritto di Energi a essere dichiarata vincitrice della gara, con dichiarazione del suo diritto a contrarre con le intimate amministrazioni e all’assegnazione del servizio;la condanna delle amministrazioni, previa declaratoria dell’impossibilità a contrarre in forma specifica per il decorso del termine dell’appalto, al risarcimento del danno in misura pari alla quota di spettanza a essa società della percentuale di incassi così come risultante dagli atti ovvero dagli attestati e nastrini relativi all’espletato servizio, con ordine di produzione degli stessi, ovvero come risultanti da CTU ovvero ancora da liquidarsi in via equitativa;in ogni caso, la condanna delle amministrazioni al risarcimento dei danni patiti dall’appellante oltre quello di cui appena sopra, nell’importo pari a € 30.000,00, o nella somma maggiore o minore di giustizia.
La Centrale unica di committenza Unione dei Comuni Entroterra Idruntino si è costituita in resistenza, concludendo per la reiezione del gravame.
La parte appellante ha depositato memoria di replica.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è maturo per la decisione e si rivela infondato: non sussistono pertanto i presupposti per accogliere l’istanza istruttoria avanzata dall’appellante.
2. In via preliminare va osservato che l’art. 40 del Libro II del Codice del processo amministrativo, come sostituito dall’art. 1, lett. f), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160 (c.d. secondo decreto correttivo), applicabile anche al giudizio di appello in virtù della disposizione di rinvio interno di cui all’art. 38 dello stesso Codice, prescrive al comma 1 che il ricorso deve contenere “ distintamente: […] c) l’esposizione sommaria dei fatti;d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso […]” e al comma 2 che “ ’I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili ”.
L’inammissibilità dei motivi del ricorso di appello può dunque conseguire non solo al difetto di specificità – requisito autonomamente previsto per l’appello dall’art. 101, comma 1, Cod. proc. amm. – ma anche alla loro mancata indicazione, “distintamente”, in apposita parte dell’atto dedicata a tale elemento, di cui essi costituiscono il nucleo essenziale e centrale: lo scopo dell’art. 40 Cod. proc. amm. è infatti quello di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine alla prassi dei ricorsi non strutturati secondo una esatta suddivisione tra “fatto” e “motivi”, con il conseguente rischio che trovino ingresso i c.d. “motivi intrusi”, ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al “fatto”, che, a loro volta, ingenerano il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminino tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco e, di conseguenza, incorrano in un vizio revocatorio (Cons. Stato, V, 9 aprile 2020, n. 2343;31 ottobre 2016, n. 4561;31 marzo 2016, n. 1268;VI, 4 gennaio 2016, n.