Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-12-29, n. 201009542

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-12-29, n. 201009542
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201009542
Data del deposito : 29 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04262/2005 REG.RIC.

N. 09542/2010 REG.SEN.

N. 04262/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4262 del 2005, proposto:
dalla società L.M. Petroli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C B, con domicilio eletto presso C B in Roma, via San Tommaso D'Aquino, n.116;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione-Bando di Gara in G.U. Comunita' Europee n.22;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE I, n. 1370/2005, resa tra le parti, concernente FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE DOCCE PER GLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2010 il Cons. C C.

Nessuno è presente per le parti.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

È qui appellata dalla L.M. Petroli s.r.l. la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Bari) 6 aprile 2005, n. 1370 che ha respinto il ricorso della stessa avverso l’esclusione, ai sensi dell’art. 112, lett. c) d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358, dalla gara in questione e la relativa domanda di risarcimento dei danni.

La società

LM

Petroli s.r.l. riferisce che nel febbraio del 2005 ebbe a richiedere alla Prefettura di Foggia di essere invitata alla licitazione privata per l’affidamento della fornitura di un cospicuo quantitativo di gasolio per riscaldamento e funzionamento delle docce per gli organismi della Polizia di Stato, relativamente al periodo 1 aprile 2005 – 31 marzo 2006.

Con atto in data 23 febbraio 2005 (oggetto di impugnativa nell’ambito del primo ricorso) la Prefettura di Foggia disponeva l’esclusione dell’odierna appellante dalla gara per la ragione ostativa di cui alla lettera c ) del comma 1 dell’articolo 11 del d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358 (la quale disciplina l’ipotesi dei fornitori i quali, “ nell’esercizio della propria attività professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice ”).

In particolare, il provvedimento rilevava che “ con provvedimento in data 01.02.1999 fu disposta la rescissione del contratto rep. N. 3518 stipulato con codesta ditta in data 27.02.1998 per la grave violazione del contratto stesso concretatasi nella frode addebitabile all’aggiudicatario. Inoltre, come di recente comunicato dalla Questura di Foggia, Codesta ditta si è resa rea a Taranto dello stesso reato (truffa aggravata a enti pubblici), facendo scattare l’inchiesta della Procura della Repubblica di quella città ed il conseguente arresto di amministratori e dipendenti della società ”.

In base alla documentazione in atti è possibile ricostruire le vicende relative alla prima delle circostanze menzionate dal provvedimento del Prefetto.

Con riguardo alla seconda circostanza, è stato invece necessario adottare un’ordinanza istruttoria.

Al riguardo si osserva che nel corso del 1998 la Prefettura di Foggia aveva concluso con altra impresa (la soc. Petrolcar ) un contratto avente ad oggetto la fornitura di gasolio e che nel corso del 1999 un autista dell’odierna appellante (il sig. A.G., il quale svolgeva in concreto il trasporto del gasolio per conto della società appaltatrice) era stato arrestato per truffa aggravata in concorso con l’amministratore di fatto della società oggi appellante.

In particolare, nel corso di un’operazione di carico di carburante, alcuni operatori di P.S. si erano accorti che l’autista avrebbe azionato un telecomando il quale, apparentemente, avrebbe consentito di ‘accelerare’ il contatore del gasolio caricato sulla cisterna.

Risulta agli atti che il 5 febbraio 2002 il Tribunale di Foggia assolse l’amministratore di fatto dell’odierna appellante ‘ perché il fatto non sussiste ’.

In particolare, la sentenza di assoluzione era giustificata dal fatto che era emerso come il telecomando trovato in possesso dell’autista non fosse in grado di alterare il conteggio dei litri di carburante caricati sulla cisterna.

Quanto all’atto di esclusione del 23 febbraio 2005, la società

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