Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-09-17, n. 201006958
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Testo completo
N. 06958/2010 REG.DEC.
N. 01479/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1479 del 2000, proposto da:
COMUNE DI RIVARONE, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. E D, con domicilio eletto presso Silvio Crapolicchio in Roma, via Belsiana, n. 100;
contro
BELLORA BENILDE, rappresentata e difesa dall'avv. D P, con domicilio eletto presso Annarita Manna in Roma, via Anastasio II, n. 442;
MINISTERO D F, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO, Sez. I, n. 593 del 21 ottobre 1999, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO IN PROPRIETA' PRIVATA DI UNA ZONA DEMANIALE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di B B e del Ministero delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2010 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Colaiacomo, su delega dell' avv. Dagna, e Tonello, per sè e su delega dell' avv. Palma;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte. Sez. I, con la sentenza n. 593 del 21 ottobre 1999, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Rivarone avverso il provvedimento del Ministero delle Finanze – Direzione Compartimentale del Territorio per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria – Sezione staccata di Alessandria, del 1° aprile 1996, prot. 961899/Rep. Demanio, recante autorizzazione al competente Ufficio Tecnico Erariale ad accolonnare catastalmente un’area demaniale (ha 6.21.50, in N.C.T. al foglio 4, mappale 164) del Comune di Rivarone in capo alla ditta B B: ciò in quanto non era stata indicata, né prodotta, la delibera della Giunta comunale concernente la proposizione del ricorso stesso.
2. Con atto di appello notificato il 29 gennaio 2000 il Comune di Rivarone ha chiesto la riforma della predetta sentenza, lamentando l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado e riproponendo le originarie censure di merito, imperniate sull’eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, violazione art. 941 e 947 C.C.
Hanno resistito all’appello sia la signora B B, sia il Ministero delle Finanze, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza e chiedendone il rigetto.
3. Con atto notificato a mezzo del servizio postale il 17 febbraio 2010 il Comune di Rivarone ha dichiarato di rinunciare al ricorso pendente innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
La signora B B, con atto in data 20 aprile 2010, ha accettato la rinuncia, ma non la compensazione delle spese di giudizio.
All’udienza del 13 luglio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Come risulta dall’esposizione in fatto, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 17 febbraio 2010 il Comune di Rivarone ha dichiarato di rinunciare al ricorso pendente innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado.
Detta rinuncia è stata accettata dalla signore B B, che tuttavia ha chiesto la condanna del rinunciate alle spese del giudizio.
In omaggio al principio dispositivo del processo, applicabile anche al processo amministrativo, la Sezione deve prendere atto di tale rinuncia al ricorso in appello, debitamente sottoscritta da avvocato munito di mandato speciale (allegato all’atto di rinuncia stessa), ritualmente notificata alle parti appellate e in seguito depositata in segreteria, essendosi così realizzata la fattispecie estintiva prevista dall’articolo 46, commi 1 e 3, del R.D. 17 agosto 1907, n. 642.
Quanto alle spese, il giudice amministrativo, quando deve dar atto della rinuncia al ricorso giurisdizionale, non ha discrezionalità in ordine alle spese di giudizio e, ove non sia intervenuto un accordo tra le parti, non può disporre la compensazione ma deve condannare il rinunciante a corrisponderle, tenendo conto degli atti di procedura compiuti dalle altre parti, senza possibilità di una liquidazione meramente simbolica (C.d.S., sez. V, 24 marzo 2001, n. 1709).
Pertanto nel caso di specie, esse sono poste a carico del rinunciante e sono liquidate come in dispositivo.