Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-10-23, n. 201504888
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Testo completo
N. 04888/2015REG.PROV.COLL.
N. 08216/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8216 del 2014, proposto da:
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. E F, con domicilio eletto presso lo Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.18;
contro
M I, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso Fulvio Mastroviti in Roma, Via Monte Santo, n. 25;
nei confronti di
Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 00980/2014, resa tra le parti, concernente ottemperanza alla sentenza TAR Puglia - Bari - sez. II, n. 1739/2000 - ricostruzione giuridica della carriera, anche a fini pensionistici, e quantificazione delle differenze retributive spettanti, con interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M I;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Pafundi su delega di Follieri e Dentamaro su delega di Mastroviti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con la sentenza n. 1739 del 6.5.2000, il TAR per la Puglia, Sezione di Bari, ha riconosciuto il diritto dell’odierno appellante, dipendente ora in pensione dell’ex USL FG/3 con la qualifica di “vice direttore amministrativo”, ad essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale addetto ai servizi, presidi ed uffici delle UU.SS.LL., con la posizione funzionale di “Direttore Amministrativo Capo Servizio” e decorrenza dall’1.10.1974, anziché in quella di “Direttore Amministrativo”.
2. - La sentenza diveniva definitiva dopo che l’appello proposto dall’AUSL FG1, nel cui ambito rientrava il presidio ospedaliero presso il quale il ricorrente prestava servizio, veniva dichiarato perento, con decreto del Presidente di questa Sezione del C.d.S., n. 1373/2011 del 17.8.2011.
3. - La Regione Puglia e la ASL FG, nel frattempo succeduta alla AUSL FG1, non hanno tuttavia provveduto a dare esecuzione al giudicato.
4. - L’interessato, dopo aver diffidato le Amministrazioni a dare immediata esecuzione alla sentenza, invitava l’Azienda sanitaria a provvedere alla rideterminazione e corresponsione in suo favore delle differenze stipendiali tra l’ex 11° livello e l’ex 10° livello (direttore amministrativo capo servizio e direttore amministrativo).