Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-24, n. 202501576

TAR Roma
Sentenza
15 luglio 2024
CS
Accoglimento
Sentenza
24 febbraio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-24, n. 202501576
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501576
Data del deposito : 24 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2025

N. 01576/2025REG.PROV.COLL.

N. 05939/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5939 del 2024, proposto da
IU RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Emilio Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n.14374/2024, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso proposto dinnanzi al T.A.R. per il Lazio l’appellante ha agito per l’esecuzione dell’ordinanza n.28699/2014 emessa dal Tribunale dell’Esecuzione di Roma che le aveva assegnato la somma di Euro 1.200,24 (ordinanza depositata il 25/3/2015 ed emessa all’esito di pignoramento eseguito ex art. 5 quinquies, Legge n. 89/2001, in relazione a credito per equa riparazione, nei confronti del Ministero della Giustizia); detta ordinanza era corredata dalla certificazione di “non proposta opposizione” rilasciata il 12/12/2023 dalla Cancelleria del Tribunale dell’Esecuzione mobiliare di Roma.

In data 9/3/2023 l’istante aveva anche inviato la dichiarazione ex artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 – così come previsto dall’art. 5 sexies, Legge n. 89/2001 - rimasta tuttavia senza alcun esito.

1.2. Si costituiva in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero della Giustizia.

1.3. Con sentenza n.14374 del 15 luglio 2024 il T.A.R. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso – ritenendolo comunque infondato - sostenendo difettare la prova del passaggio in giudicato dell’ordinanza sul rilievo che essa era stata notificata al domicilio reale del Ministero e non all’Avvocatura dello Stato, ed inferendone per tale ragione che “ non può ritenersi spirato il termine per il passaggio in giudicato dell’ordinanza e che il certificato a tal fine depositato dalla parte ricorrente non è idoneo a comprovare l’inoppugnabilità del provvedimento del giudice civile di cui è stata chiesta l’esecuzione in questa sede”.

2.1. Con atto notificato il 22 luglio 2023 e depositato in pari data, la signora RI ha appellato la sentenza deducendo in sintesi:

- che, per principio del tutto generale, avverso le ordinanze di assegnazione,

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