Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-07-10, n. 201403510

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-07-10, n. 201403510
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403510
Data del deposito : 10 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02139/2014 REG.RIC.

N. 03510/2014REG.PROV.COLL.

N. 02139/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2139 del 2014, proposto da:
Societa' Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. C G, con domicilio eletto presso E Associati P&I Guccione in Roma, corso D'Italia n.45;

contro

B G S, rappresentato e difeso dagli avv. L P, M A S, con domicilio eletto presso M A S in Roma, corso Vittorio Emanuele 349;

nei confronti di

A S, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 01341/2013, resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione - rilascio area di servizio "Monte Baldo est"


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di B G S e di A S e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 il Cons. S A e uditi per le parti gli avvocati C G, M A S e l'avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La controversia all’esame nasce dall’intimazione al rilascio dell’area di servizio “ Monte Baldo est” ( area che insiste sulla corsia autostradale sud dell’autostrada A/4), in gestione all’attuale società appellata in forza di una sub concessione stipulata con la società Autostrada Brescia -Verona-Vicenza-Padova s.p.a. (d’ora in poi : Autostrada) in data 18 ottobre 1965, per la quale la prima veniva abilitava alla costruzione e all’esercizio di tale area.

Sub concessione a sua volta collegata alla concessione, con durata trentennale, intervenuta nel 1956, tra Autostrada e ANAS.

Autostrada, in particolare, nell’intimare il rilascio dell’area anzidetta, ha richiamato l’allegato G – scadenza concessione servizi – alla successiva convenzione del 7 dicembre 1999 intervenuta con ANAS, in forza del quale era venuto meno il legame, quanto alla durata, tra la concessione e la sub concessione stabilito dall’art.16 dell’originaria convenzione del 1965.

Tale legame comportava infatti all’origine che il rinnovo della convenzione con A.N.A.S. avrebbe determinato l’automatico rinnovo della sub concessione ;
viceversa con l’allegato G all’ originaria concessione del 1999 delle aree di servizio pertinenziali all’autostrada, si prevedeva la loro scadenza alla data 31 dicembre 2002 con la conseguenza che ne è stata travolta anche la sub concessione in parola con B G S

Infatti la convenzione del 1999 si dichiara “…novativa e sostitutiva “ di tutte le proroghe della convenzione e degli atti aggiuntivi che dal 1972 erano intervenuti tra A.N.A.S. ed Autostrade, “ che pertanto cessavano “ ogni loro effetto a far data dalla registrazione del decreto ministeriale di approvazione della convenzione di concessione del 1999”.

Il giudice della sentenza impugnata ha escluso la giurisdizione del giudice amministrativo osservando che l’intimazione al rilascio dell’area di servizio “Monte Baldo est” gestita da B G S non è stata adottata nell’esercizio delle potestà pubbliche, ancorchè provenisse da un soggetto avente la veste di concessionario di A.N.A.S.

Ha quindi evidenziato il giudice di prime cure, l’inerenza dell’atto impugnato al rapporto paritetico intervenuto per tra le anzidette parti( Autostrada da un lato e B G S, dall’altro), finalizzato alla gestione dell’indicata area di servizio, della cui durata si discute.

Nella sentenza impugnata, lo si aggiunge qui solo per completezza, mentre viene dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla contestazione riguardante l’atto di intimazione al rilascio dell’area di servizio , viene al tempo stesso dichiarata la tardività dell’impugnazione promossa dalla pare ricorrente nei confronti dell’allegato G alla convenzione del 1999 tra A.N.A.S. ed Autostrade nonché l’inammissibilità dell’impugnazione riguardante la lettera A.N.A.S. prot.n.7493 del 20 ottobre 2003 , considerata la sua estraneità alla vicenda processuale oggetto del giudizio.

Di quest’ultimi due capi del dispositivo tuttavia le parti in questo giudizio d’appello non si occupano.

Ed invero la Società appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice adito ha declinato la propria giurisdizione ravvisando in tale esito la violazione del lungo percorso che sulla giurisdizione nelle controversie in materia di concessione di beni pubblici e di concessione di servizi pubblici ha compiuto il legislatore introducendo prima l’art.5 della legge n.1034 del 1971 , e approdato allo stato, rispettivamente, all’art.133 del c.p.a. lett. b) e c), con la conseguente esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo nei soli casi in cui si controverte di “indennità , canoni ed altri corrispettivi”.

Sottolinea parte appellante al riguardo il carattere innovativo della menzionata convenzione del 1999 con il conseguente scioglimento dell’originario vincolo di durata della sub concessione e quindi del suo legame temporale che la legava alla durata della concessione.

Parte appellata ha chiesto il rigetto del gravame negando che sia mai avvenuta meno,né con gli accordi intervenuti tra A.n.a.s. ed Autostrada che hanno prorogato la concessione prima fino al 2013 e successivamente fino al 2026, né per effetto degli interventi legislativi concernenti le concessioni dei tratti autostradali ( d.l. n.286/2006 , d.l. n.58/2008), il meccanismo previsto dalla originaria convenzione del 1965 che ha da sempre consentito la proroga automatica della sub concessione.

A conclusione dell’esposizione delle analitiche controdeduzioni svolte parte appellata ha chiesto il rigetto del gravame.

L’A.N.A.S. ed il Mistero delle Infrastrutture si sono costituiti in giudizio per chiedere la riforma della sentenza gravata.

Come emerge dalla riferita sintesi intesa all’individuazione dell’oggetto del contendere la controversia all’esame è circoscritta al’individuazione del giudice giurisdizionalmente competente a stabilire se la subconcessione tra Autostrada e la Bauli Srl debba ritenersi essere prorogata ovvero se legittimamente la prima ha richiesto la restituzione dell’area di servizio “Monte Baldo est” .

In un caso analogo a quello qui in esame , ancor più recente di quello altrettanto analogo richiamato da parte appellata (Cass. SS.UU n.1951 del 16.7.2008), la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di concessione in uso esclusivo a privati di beni demaniali, il giudice ordinario conosce di ogni controversia relativa agli obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica che accedono a quello di concessione - come il rapporto di appalto o di subconcessione fra il concessionario ed il terzo per l'esercizio del pubblico servizio o l'utilizzazione del bene pubblico - quando l'Amministrazione concedente resti totalmente estranea a detto rapporto derivato e non possa quindi ravvisarsi alcun collegamento tra l'atto autoritativo concessorio e il rapporto medesimo. Quando, invece, l'Amministrazione è in qualche modo partecipe del rapporto di subconcessione, per averlo espressamente previsto ed autorizzato nello schema del rapporto concessorio, opera la regola generale che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative a concessioni amministrative, di cui all'art. 5, primo comma, legge n. 1034 del 1971.( Sez. U, Ordinanza n. 28549 del 02/12/2008).

Va aggiunto che secondo l’insegnamento della Suprema Corte la giurisdizione si determina non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, della causa petendi, ossia della oggettiva natura della situazione soggettiva giuridicamente tutelata dedotta in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione.” (ord. 20 novembre 2013 n. 26032;
ord. 27 febbraio 2012, n. 2926).

E non si può allora fare a meno di evidenziare che è la stessa parte appellante ad affermare che a partire dal 1999 il legame tra concessione e sub concessione , quanto all’aspetto della proroga ovvero della durata della seconda è venuto meno.

In tale ambito di considerazione, nell’ interpretazione dei rapporti intervenuti tra A.N.A.S. e Autostrada nel 1956, da un lato, e tra quest’ultima con Bauli Srl.,a partire dal 1965, dall’altro, appare allora preminente osservare, per quanto rileva sotto il profilo in esame, che soltanto nella sub concessione ( art.16) è stabilito che la durata e la cessazione di quest’ultimo rapporto negoziale è collegata con la durata del primo, mentre non è avvenuto il contrario.

Di conseguenza che l’aspetto concernente la durata della sub concessione è stato disciplinato nella accordo intervenuto in piena autonomia delle parti contraenti, mentre A.n.a.s., in concreto, alla questione della durata della sub concessione è rimasta estranea.

Tale questione non ha quindi fatto parte della concessione del bene pubblico, né della concessione del pubblico servizio, cosicchè correttamente l’intimazione al rilascio per cui è causa correttamente è stata ritenuta priva di contenuti provvedimentali

In conclusione l’appello di Autostrada deve essere respinto, e la sentenza di primo grado deve essere confermata.

Le ragioni espresse dal primo giudice a supporto della dichiarata compensazione delle spese della lite sono condivise dal Collegio.

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