Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2014-11-24, n. 201403644

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2014-11-24, n. 201403644
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403644
Data del deposito : 24 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02803/2013 AFFARE

Numero 03644/2014 e data 24/11/2014

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 8 ottobre 2014




NUMERO AFFARE

02803/2013

OGGETTO:

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dalla Sig.ra Giuseppina Pugliares per l’annullamento, previa sospensiva, della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, allegata al D.M. n. 42 dell' 8 aprile 2009, nella parte in cui, punto A.5, stabilisce che "per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6", nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto e in particolar modo le graduatorie ad esaurimento, in corso di pubblicazione, così come aggiornate in applicazione degli atti impugnati.

LA SEZIONE

Vista la relazione con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare indicato in oggetto;

esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, Cons. Nicolò Pollari;


PREMESSO:

La ricorrente è titolare di una abilitazione conseguita a seguito di corso SSIS ed iscritto nella terza fascia delle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del D.Lgs. n.297/1994 con il punteggio previsto dalla tabella di valutazione allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (trenta punti, oltre al punteggio di abilitazione e di servizio).

Si contesta il punteggio aggiuntivo riconosciuto dal punto A.5 della tabella di valutazione dei titoli, allegata al D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, il quale stabilisce che: “Per le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6”.

La ricorrente, pertanto, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 6-ter legge 306 del 2000;
violazione e falsa applicazione dell’art.3 D.M. 24 novembre 1998;
violazione e falsa applicazione dell’art. 8 D.I.M. 4 giugno 2001, n.268;
violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, della legge n.333/2001 e dell’art.4, comma 3, del D.M. n. 123/2000;
eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta.

In particolare, la ricorrente sostiene che l'equiparazione determinatasi tra gli altri titoli abilitativi ed il diploma SSIS si porrebbe in contrasto con la effettiva ratio della disposizione di cui all’art.1, comma 6-ter L.306/2000 che nel richiamare l’art.3 del D.M. 24/11/1998, ha conferito valore di disposizione legislativa al principio, contenuto nello stesso D.M. 24/11/1998, in forza del quale: “Nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari”.

Tale orientamento è stato seguito anche dalla giurisprudenza, che ha precisato che il criterio del punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario è più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari;
è garantito con disposizione elevata a norma avente “copertura legislativa" (T.A.R. Lazio, Sez. III bis,13 agosto 2002, n.7121;
in senso analogo anche Cons. Stato, Sez. VI n.7460/2002). Ciò in quanto (Cons. Stato, Sez VI n. 8499/2003) l’art.3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998 “ha perso la sua natura di fonte secondaria (di pari grado rispetto al decreto ministeriale contemplato dal citato art.2 del D.L. n. 255 del 2001), per effetto del rinvio operato dall’art.1, comma 6 - ter, del D.L. n.240 del 2000, aggiunto dalla legge di conversione n.306 del 2000" ed "è assurto a livello di previsione primaria di massima per la determinazione del punteggio da attribuirsi ai diplomati S.S.I.S., nelle graduatorie permanenti delle quali si tratta".

Peraltro, rileva la ricorrente la intrinseca irragionevolezza e illogicità dell’attribuzione, prevista al punto A.5) della tabella allegata al D.M. 42/2009, in favore delle abilitazioni diverse dal diploma SSIS, di un punteggio analogo (6 punti) a quello riconosciuto a tale ultimo titolo abilitativo, poiché la stessa determina una illogica equiparazione tra titoli abilitativi assolutamente diversi e non equiparabili tra loro e non tiene conto del diverso livello di formazione professionale assicurato dal conseguimento del diploma SSIS rispetto a quello corrispondente agli altri titoli abilitativi ponendosi altresì in contrasto con principi di armonizzazione con esigenze di ordine comunitario dirette ad una generale riqualificazione delle professioni e dell’esercizio delle più elevate attività intellettuali ed artistiche in genere.

CONSIDERATO:

Il ricorso è fondato.

La questione è stata già affrontata dal Tar Lazio nelle sentenze n. 33878/2010, 33881/2010, 33992/2010.

In tale ambito, è stato ribadito che il fondamento legislativo al riconoscimento di un valore aggiunto alla abilitazione SSIS rispetto alle altre abilitazioni all’insegnamento, si rinviene nell’art.1, comma 6 ter, della legge n. 306/2000 nella parte in cui demanda a un futuro decreto ministeriale - il successivo Decreto Interministeriale 4 giugno 2001 n. 268 (pubblicato su G.D. 6 luglio 2001 n. 155) - "il punteggio da attribuire al risultato dell’esame finale ... in coerenza con quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 24 novembre 1998".

Tale decreto interministeriale ha riconosciuto agli insegnanti SSIS un punteggio aggiuntivo "pari a trenta punti". Punteggio complessivo che si compone di 24 punti per il biennio del corso, corrispondenti al punteggio che i corsisti avrebbero potuto conseguire in due anni di insegnamento, e di punti 6 per il titolo abilitante.

E’ stato, al riguardo, puntualizzato che proprio l’attribuzione di tali 6 punti costituisce l'entità numerica peculiare del titolo abilitante conseguito a seguito della frequenza dei corsi SSIS e che in tale punteggio risiede il valore premiale attribuito all’abilitazione SSIS rispetto ad ogni altro titolo abilitante comunque conseguito.

Devono, dunque, essere condivise le conclusioni dei suindicati pronunciamenti che hanno condotto all’annullamento della tabella di valutazione di cui al D.M. n.42 dell’8/4/2009 nella parte in cui, punto A5, stabilisce che per le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3 sono attribuiti ulteriori punti 6 e delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11.

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