Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2009-12-04, n. 200907613

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2009-12-04, n. 200907613
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 200907613
Data del deposito : 4 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00606/2006 REG.RIC.

N. 07613/2009 REG.DEC.

N. 00606/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 606 del 2006, proposto da:
P R, rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio eletto presso Studio Ghera-Garofalo in Roma, via delle Milizie, 1;

contro

Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Puglia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del Tar Puglia - Bari sezione I n. 00005/2005, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE PROVE ORALI CONCORSO INSEGNANTI SCUOLA MEDIA.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Vista la precedente decisione n. 694 del 2009, con la quale questo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha disposto incombenti istruttori, in particolare consulenza tecnica d’ufficio circa l’attendibilità e la rispondenza a corretti criteri logico/comparativi delle valutazioni espresse dalla commissione esaminatrice sulla prova di italiano della ricorrente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2009 il consigliere R V;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che l’esito della consulenza tecnica, nella quale il professor Amedeo Quondam, nominato consulente d’ufficio con la decisione indicata, all’esito di un compiuto esame dell’elaborato della ricorrente, condotto in comparazione con dieci prove scritte giudicate positive dalla commissione esaminatrice, ha valutato coerente e congruo il giudizio espresso dalla commissione stessa, nonché attendibile, logico e non arbitrario l’operato della medesima;

Rilevato, altresì, che la documentazione versata in atti dall’amministrazione, in assenza di querela di falso circa l’apposizione delle firme sul verbale n. 22, consente di respingere la censura di violazione del principio della collegialità, peraltro sollevato in via ipotetica sotto il profilo dell’aggiunta delle firme “a riunione -e forse a concorso- terminata”;

Ritenuto che, pertanto, l’appello deve essere respinto e che le spese della consulenza tecnica d’ufficio devono essere poste a carico della parte soccombente e a favore del consulente, mentre, ricorrendo giusti motivi, le ulteriori spese del grado devono essere compensate tra le parti.

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